CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione; A(t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 marzo 2021, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze di condanna: sentenza della Corte di appello di Milano del 16.4.2019, irrevocabile dal 27.10.2019, con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata commesso il 9.6.2017; sentenza del 29.3.2018 del Tribunale di Milano, irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il predetto era stato ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata e di ricettazione, commessi il 4.4.2017; e, per l'effetto, rideterminava la pena nella misura complessiva di anni dieci, mesi sei di reclusione ed C. 2.700,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità dell'ordinanza per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 671, 442, comma 2, cod. proc. pen., nonché agli artt. 81, comma 2, e 133 cod. pen. e agli artt. 3, comma 1, e 27, comma 3, della Costituzione", lamentando, in particolare, il diverso trattamento sanzionatorio a lui riservato rispetto ai compartecipi dei medesimi reati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l'inadeguatezza motivazionale con riferimento alla pena determinata a titolo di continuazione. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen.; nullità dell'ordinanza". Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata è da censurare anche sotto il profilo dell'erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 671 e 442, comma 2, cod. proc. pen., non avendo il giudice dell'esecuzione proceduto, nella determinazione della pena stabilita quale aumento in relazione al reato giudicato con la sentenza della Corte di appello di Milano del 16.4.2019, a ridurre di un terzo la pena medesima in ragione della circostanza che il relativo giudizio di cognizione era stato celebrato con il rito abbreviato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione.4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché assolutamente generico con riferimento al lamentato. vizio di motivazione, poiché non evidenzia specificamente gli aspetti sui quali l'argomentare del giudice dell'esecuzione sarebbe carente e i profili di contraddittorietà o illogicità dello stesso; detto motivo, nella parte in cui censura l'ordinanza per avere attuato una sorta di disparità di trattamento con i compartecipi del ricorrente i quali erano stati condannati a una pena più lieve è, altresì, inammissibile perché non prospetta vizi deducibili nel presente scrutinio di legittimità. 5. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello di Milano - nel procedere alla determinazione della pena in relazione ai reati giudicati con le indicate sentenze e posti in continuazione - dopo avere individuato la pena per il reato più grave (quella inflitta all'Ascione con la sentenza indicata al n. 3, pari ad anni sette di reclusione ed C. 1.700,00 di multa) si è limitata ad affermare che l'aumento a titolo di continuazione per il reato giudicato con la sentenza sub n. 1 andava quantificato nella misura di anni tre, mesi sei di reclusione ed C. 1.000,00 di multa. 6. Tanto premesso, osserva il Collegio che nell'ordinanza non viene fatta menzione della circostanza che la pronuncia indicata al n. 1 era stata emessa all'esito di giudizio abbreviato, circostanza questa che avrebbe dovuto comportare, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., una riduzione della pena in relazione al reato giudicato con detta sentenza. E, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati c.d. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen." (Cass. Sez. Un. n. 35852 del 22/02/2018, Rv. 273547). Orbene, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non chiarisce come abbia determinato l'aumento di pena di anni tre, mesi sei di reclusione per il reato "satellite", per cui residua il dubbio che la regola indicata dalla giurisprudenza di questa Corte sia stata rispettata. 7. Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Milano, che, in diversa composizione (cfr. sentenza del 25 novembre 2021, n. 7 del 2022 della Corte Costituzionale) dovrà attenersi all'indicato principio di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la continuazione relativo al reato giudicato con rito abbreviato e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 18 gennai