Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33880/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del PM in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza senza comparizione delle parti, non essendo pervenuta richiesta di trattazione orale, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata quanto alla ritenuta recidiva e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall' odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Lucca, all’esito di giudizio abbreviato,lo ha riconosciutolo colpevole dei reati di detenzione a fini di spaccio di cocaina e di hashish, come meglio descritti in imputazione, e, previa derubricazione della detenzione di cocaina nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalentialla recidiva contestata, lo ha condannato alla pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6000 di multa, con confisca e restituzione all'imputato dei telefoni cellulari in sequestro e confisca e distruzione degli stupefacenti e delle altre cose in sequestro 2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Richiamatii dicta di cui alle sentenze 52121/2017 e 43242/2016 di questa Cortedi legittimità, ci si duole in ricorso che la Corte territoriale non ne abbia operato un buon governo, non valorizzando elementi favorevoli all’imputato come laregolarità della sua presenza sul territorio nazionale e il corretto comportamento processuale.

Con il secondo motivo si denuncianoviolazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio motivazionale in relazione alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale.

Peril ricorrente risulterebbe palese l'assoluta carenza di motivazione sul punto. nella parte in cui il Collegio non avrebbe operato un concreto accertamento sul fatto costituente oggetto del procedimento ed una verifica in merito ad elementi, in fatto ed in diritto, su cui individuare una maggior pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena per l'effetto della recidiva, applicando sic et simpliciter l'aumento della pena.

Sirammenta che il giudizio sulla recidiva ex art. 99 cod. pen. non riguarda l'astratta pericolosità della commissione di nuovi reati, in presenza di precedenti condanneper delitti non colposi, ma è necessaria una attenta valutazione della gravità dell'illecito commesso in relazione alla maggior attitudine a delinquere manifestata dal reo, nonché la valutazione sulla continuità con le precedenti condanne.

Solo così è giustificato un maggior intervento punitivo da parte del giudicante (il richiamo è a S.U.n. 20798/2011).

Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, non sembra poter ravvisarsitra la precedente fattispecie sanzionata e quella attualmente giudicata alcun legame che possa giustificare una maggior severità nella commisurazione della pena.

Sul punto il ricorrente rinvia al dictum di sez. 3 n. 33299 / 2016, secondo cui la valutazione ex articolo 133 cod. pen. operata dal giudice d eve fondarsi su un dato criminologico, ossia se, ed in quale misura, la pregressa condotta delittuosa dimostri una inclinazione a delinquere ed in che modo abbia influenzato la condotta oggi giudicata.

Questo indirizzo -si sottolinea -è condiviso dalla Corte costituzionale quando, come noto, con la sentenza n. 185 del 2015 ha ritenuto incostituzionale l'obbligo in capo al giudice di applicare l'aumento di pena,in determinare situazioni, senza alcun margine di valutazione e discrezione.

Va da sé -conclude il ricorrente- che questo principio trova fondament o proprio in una valutazionecostituzionalmente orientata, non solo perché altrimenti si spoglierebbe il giudice diquei poteri discrezionali conferiti agli organi giudiziari dalla Costituzione, ma anche e soprattutto perché l'applicazione per la sola presenza di precedenti, e quindi senzavaglio del giudicante, sarebbe in violazione degli articoli 3, 111 della Costituzione, in quanto creerebbe una ingiustificata disparità nel trattamentosanzionatorio degli articoli 3, 111 della Costituzione, in quanto creerebbe una ingiustificata disparità nel trattamento sanzionatorio.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso proposto con cui si deduce violazione di legge in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato posto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute già in primo grado.

2. Quanto al secondo motivo,con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale, lo stesso, invece,appare fondato.

Ed invero, già il giudice di primo grado si era limitato a dar conto del giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche senza dare in alcun modo conto di avereoperato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo.

A fronte di tale pronuncia –come si evince dall’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in atti) - ancorché nell’ambito di un unico motivo (il secondo) afferente al trattamento sanzionatorio, i giudici del gravame del merito erano stati sollecitati ad escludere la contestata recidiva, tema dell’impugnazione di cui, peraltro, si dà atto anche a pag. 2 della sentenza impugnata.

Ebbene, ancora una volta, come avvenuto già in primo grado, nella motivazione della sentenzaimpugnata non viene fornita alcuna risposta sul tema della recidiva.

Ciò in violazione del principio per cuil'applicazione della recidiva facoltativa imponel'assolvimento di uno specifico onere motivazionale da parte del giudice (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 -dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), cui avrebbe potutoadempiere anche implicitamente (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130).Ma non l’ha fatto.

Costituisce ius receptumche il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito siasintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalitàdel reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontroformale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè,Rv. 247838), fermo restando che l'applicazionedell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio deipoteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuovacondotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr.

Corte c ost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv.265684).

A tali condivisibili principi non si è conformato il giudice a quo laddove, a fronte della specifica deduzione in ordine alla applicata recidiva, ha radicalmente omesso di rispondere sul motivo e, dunque, di esplicitare le ragioni per le quali abbia confermato la sussistenza della recidivaentrata nel giudizio di bilanciamento.

3. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.

Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva e rinvia, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del PM in persona del [OSCURATO:PERSONA]. gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’udienza senza comparizione delle parti, non essendo pervenuta richiesta di trattazione orale, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata quanto alla ritenuta recidiva e dichiararsi il ricorso inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito proposto dall' odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Lucca, all’esito di giudizio abbreviato,lo ha riconosciutolo colpevole dei reati di detenzione a fini di spaccio di cocaina e di hashish, come meglio descritti in imputazione, e, previa derubricazione della detenzione di cocaina nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalentialla recidiva contestata, lo ha condannato alla pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6000 di multa, con confisca e restituzione all'imputato dei telefoni cellulari in sequestro e confisca e distruzione degli stupefacenti e delle altre cose in sequestro 2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Richiamatii dicta di cui alle sentenze 52121/2017 e 43242/2016 di questa Cortedi legittimità, ci si duole in ricorso che la Corte territoriale non ne abbia operato un buon governo, non valorizzando elementi favorevoli all’imputato come laregolarità della sua presenza sul territorio nazionale e il corretto comportamento processuale. Con il secondo motivo si denuncianoviolazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio motivazionale in relazione alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale. Peril ricorrente risulterebbe palese l'assoluta carenza di motivazione sul punto. nella parte in cui il Collegio non avrebbe operato un concreto accertamento sul fatto costituente oggetto del procedimento ed una verifica in merito ad elementi, in fatto ed in diritto, su cui individuare una maggior pericolosità sociale tale da giustificare l'aumento di pena per l'effetto della recidiva, applicando sic et simpliciter l'aumento della pena. Sirammenta che il giudizio sulla recidiva ex art. 99 cod. pen. non riguarda l'astratta pericolosità della commissione di nuovi reati, in presenza di precedenti condanneper delitti non colposi, ma è necessaria una attenta valutazione della gravità dell'illecito commesso in relazione alla maggior attitudine a delinquere manifestata dal reo, nonché la valutazione sulla continuità con le precedenti condanne. Solo così è giustificato un maggior intervento punitivo da parte del giudicante (il richiamo è a S.U.n. 20798/2011). Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, non sembra poter ravvisarsitra la precedente fattispecie sanzionata e quella attualmente giudicata alcun legame che possa giustificare una maggior severità nella commisurazione della pena. Sul punto il ricorrente rinvia al dictum di sez. 3 n. 33299 / 2016, secondo cui la valutazione ex articolo 133 cod. pen. operata dal giudice d eve fondarsi su un dato criminologico, ossia se, ed in quale misura, la pregressa condotta delittuosa dimostri una inclinazione a delinquere ed in che modo abbia influenzato la condotta oggi giudicata. Questo indirizzo -si sottolinea -è condiviso dalla Corte costituzionale quando, come noto, con la sentenza n. 185 del 2015 ha ritenuto incostituzionale l'obbligo in capo al giudice di applicare l'aumento di pena,in determinare situazioni, senza alcun margine di valutazione e discrezione. Va da sé -conclude il ricorrente- che questo principio trova fondament o proprio in una valutazionecostituzionalmente orientata, non solo perché altrimenti si spoglierebbe il giudice diquei poteri discrezionali conferiti agli organi giudiziari dalla Costituzione, ma anche e soprattutto perché l'applicazione per la sola presenza di precedenti, e quindi senzavaglio del giudicante, sarebbe in violazione degli articoli 3, 111 della Costituzione, in quanto creerebbe una ingiustificata disparità nel trattamentosanzionatorio degli articoli 3, 111 della Costituzione, in quanto creerebbe una ingiustificata disparità nel trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso proposto con cui si deduce violazione di legge in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato posto che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute già in primo grado. 2. Quanto al secondo motivo,con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva infraquinquennale, lo stesso, invece,appare fondato. Ed invero, già il giudice di primo grado si era limitato a dar conto del giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche senza dare in alcun modo conto di avereoperato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo. A fronte di tale pronuncia –come si evince dall’atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in atti) - ancorché nell’ambito di un unico motivo (il secondo) afferente al trattamento sanzionatorio, i giudici del gravame del merito erano stati sollecitati ad escludere la contestata recidiva, tema dell’impugnazione di cui, peraltro, si dà atto anche a pag. 2 della sentenza impugnata. Ebbene, ancora una volta, come avvenuto già in primo grado, nella motivazione della sentenzaimpugnata non viene fornita alcuna risposta sul tema della recidiva. Ciò in violazione del principio per cuil'applicazione della recidiva facoltativa imponel'assolvimento di uno specifico onere motivazionale da parte del giudice (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 -dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), cui avrebbe potutoadempiere anche implicitamente (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130).Ma non l’ha fatto. Costituisce ius receptumche il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito siasintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalitàdel reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontroformale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè,Rv. 247838), fermo restando che l'applicazionedell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio deipoteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuovacondotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte c ost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, Caruso ed altro, Rv.265684). A tali condivisibili principi non si è conformato il giudice a quo laddove, a fronte della specifica deduzione in ordine alla applicata recidiva, ha radicalmente omesso di rispondere sul motivo e, dunque, di esplicitare le ragioni per le quali abbia confermato la sussistenza della recidivaentrata nel giudizio di bilanciamento. 3. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze. Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva e rinvia, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'
Sentenza Cassazione n. 33880/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris