Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21071/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

, rappresentato e difeso dall' avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA]';2556 - controricorrente -avverso la sentenza n. 240/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 345/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026Data pubblicazione 21/06/20261.

La Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma disentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava l’opposizioneproposta dal Comune di Randazzo avverso il decreto ingiuntivon. 2127/2015 ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]; lo dichiaravaesecutorio; condannava il Comune al pagamento della sommadi € 174.875,94, oltre accessori dalla data di costituzione inmora; confermava la condanna del Comune al risarcimento deldanno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinatoper superamento del termine di 36 mesi, liquidato in 4,5mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensidell'art. 32 legge n. 183/2010.2.

Come spiegato nella sentenza d’appello, il dott. [OSCURATO:PERSONA],specialista in problematiche ambientali presso l’Ufficio SpecialeConsortile costituito nell'ambito del Programma diRiqualificazione Urbana e [OSCURATO:PERSONA] del Territorio(PRUSST) Valdemone, aveva stipulato contratto a tempodeterminato di durata biennale dal 9.1.2003 a tempo parziale di36 ore mensili, con retribuzione di € 450, oltre tredicesima eoneri previdenziali e fiscali a carico del PRUSST, e contrattamento economico comprendente anche la corresponsionedi compensi incentivanti, previsti da Accordo quadro perl'attività prestata relativamente alla progettazione di operepubbliche presenti nel programma, compensi da calcolarsiutilizzando a base l'importo dei lavori di ogni singolo progetto;detto contratto era stato più volte prorogato, da ultimo conprovvedimento 2.2.2010; il 25.6.2010 il Comune avevacomunicato l'apertura del procedimento di annullamento inautotutela di tale contratto; in data 19.11.2014, conprovvedimento conclusivo del suddetto procedimento, venivaNumero registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026dichiarato nullo il provvedimento sindacale del 2010 di pNrumoerroo gdi ara ccolta generale 21071/2026Data pubblicazione 21/06/2026del contratto stipulato nel 2003, con conseguente recesso delComune dal contratto, cessato il 30.4.2010, e riconoscimentodel fatto che le prestazioni successive erano da considerarsicome mere prestazioni di fatto.3.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio per chiedere la reintegradel posto di lavoro, la conversione del contratto di lavorostipulato con il Comune da tempo determinato a tempoindeterminato a far data dalla scadenza di 36 mesi dalla stipuladel contratto originario o, in subordine, previo accertamentodella nullità del termine fissato nel provvedimento di proroga,l’adeguamento della retribuzione e la ricostruzione dellacarriera, nonché la condanna del Comune alla corresponsionedell’indennità prevista dall’art. 32 legge n. 183/2010, a titolodi risarcimento del danno.

Inoltre, otteneva decreto ingiuntivoavente ad oggetto le retribuzioni e i compensi per il periodo1.12.2012 - 21.10.2014, cui il Comune si opponeva.4.

Il Tribunale, riuniti il ricorso del lavoratore e quello inopposizione al decreto ingiuntivo del Comune, rigettava ledomande aventi ad oggetto il diritto alla proroga, allareintegrazione nel posto di lavoro, alla conversione del rapporto;accertava l’abusiva reiterazione del contratto a tempodeterminato, condannando il Comune al risarcimento del dannoex art. 32 legge n. 183/2010; rigettava le domande relative alpagamento della retribuzione e dei compensi incentivanti davalutarsi a norma dell'art. 2126 c.c., per difetto di allegazionespecifica e prova in ordine alle concrete attività svolte e allaquantità di ore lavorative effettivamente espletate.5.

In accoglimento dell’appello del dott. [OSCURATO:PERSONA], nei terminisopra illustrati, la Corte di Catania affermava che il Comune nonpoteva limitarsi a dedurre il difetto di prova o la sproporzioneNumero registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026dei compensi incentivanti, ma aveva un onere specNifuimceoro ddi rai ccolta generale 21071/2026Data pubblicazione 21/06/2026contestazione relativo al mancato conferimento dei singoliincarichi indicati nelle delibere, o al mancato espletamento deglistessi o all’erronea determinazione del compenso richiesto perogni singolo progetto; ammetteva documentazionecomprovante il credito; respingeva l’eccezione di prescrizionesollevata dal Comune.6.

Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsoil Comune di Randazzo, con 4 motivi; resiste il dr. [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 c.c.,violazione della regola di ripartizione dell'onere della prova exart. 2697 c.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.;si afferma che la Corte territoriale ha fondato la propriadecisione su una mera supposizione anziché sull’effettivadimostrazione delle prestazioni lavorative espletate.2.

Il motivo non è fondato.3.

La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile percassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne siaonerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; diversoprofilo è quello dell’apprezzamento delle prove, spettante algiudice di merito (Cass. n. 8847/2026, n. 26739/2024, n.26769/2018).4.

D’altra parte, la violazione dell’art. 115 c.p.c. si realizzaquando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laNumero registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026prescrizione della norma, abbia posto a fondamentNou mderoe dlli ara ccolta generale 21071/2026Data pubblicazione 21/06/2026decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre non èammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; la censurain esame si risolve, dunque, in una contestazione dellavalutazione probatoria della Corte territoriale, riservata algiudice di merito e pertanto, qualora congruamenteargomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n.29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019 cit., S.U. n.20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n.7168/2024).5.

Tanto premesso, rilevato che la disciplina dei PRUSST èpeculiare, in quanto fondata su una pluralità di strumentinegoziali, livelli e soggetti, sulla base di un Accordo quadro o diprogramma stipulato tra diversi soggetti pubblici, qualestrumento di coordinamento interistituzionale, con delega qualeente attuatore nel caso di specie in capo al Comune di Randazzo,nel caso di specie, quanto al rivendicato diritto dell’originarioricorrente ai compensi incentivanti, la Corte di Catania haritenuto probante l’attestazione del coordinatore del PRUSSTcirca le prestazioni rese per ogni singolo progetto e insufficienteuna generica contestazione da parte del Comune circa ilquantum, valorizzando, in particolare, il documento con il qualeil coordinatore tecnico, sulla base di documentazione tecnica eamministrativa analitica nella disponibilità del Comune stesso,spettante.

Ciò nell’ambito del proprio compito di selezione eNumero registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026valutazione delle prove, motivando la propria deNcumiseiroo ndi era ccolta generale 21071/2026Data pubblicazione 21/06/2026conformemente a legge.6.

Con il secondo motivo viene dedotta (art. 360, n. 3 e n.4, c.p.c.) violazione dell’art. 414 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che l’ammissione incorso di causa e la valutazione di documentazione probatoriagià posseduta dall’appellante e colpevolmente non depositata intermini si pone in violazione delle preclusioni del rito.7.

Il motivo non è fondato.8.

La sentenza impugnata è sul punto conforme allagiurisprudenza di questa Corte, richiamata espressamente nellamotivazione (Cass. n. 14081/2020) che ha chiarito come, nelrito del lavoro, in nome del contemperamento del principiodispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale,allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati diindagine, il giudice di merito, ove reputi insufficienti le prove giàacquisite, ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli attiistruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superarel'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione (Cass.SS.

UU. n. 11353/2004, n. 19305/2016, n. 28439/2019).9.

Nel caso in esame, la Corte di merito, motivando la propriadecisione istruttoria (§ 2.2 della motivazione) ha valutato,conformemente alla legge processuale, che dagli atti emergeval'esistenza di una cd. pista probatoria qualificata e ha acquisitodocumenti aventi carattere di decisività rispetto alla prova deldiritto azionato, in coerenza anche con i principi di prossimitàdella prova e di circolarità tra oneri di allegazione, oneri dicontestazione e oneri di prova, caratterizzante il rito del lavoro.10.

Con il terzo motivo viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.)violazione dell’art. 18 legge n. 109/1994 e della normativaNumero registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026vigente in tema di appalti e incompetenza, sostenendoN ucmhereo dli ara ccolta generale 21071/2026Data pubblicazione 21/06/2026documentazione sulla quale è basato l’accoglimento della Corted’Appello in ordine ai compensi incentivanti richiesti è affetta daassoluta incompetenza, in quanto resa da un soggetto differentedal responsabile del Programma nonché in assenza dell’iter dicui alla normativa appalti, prodromico tanto alla certificazione,quanto alla quantificazione del dovuto.11.

Il motivo non è ammissibile, perché non si confrontaadeguatamente con la ratio decisoria della sentenza impugnata.12.

Questa, a fronte di documentazione qualificabile in terminidi ricognizione di debito, sia riguardo all’an che riguardo alquantum del credito, ritenuta comprovante l’attività lavorativadi natura professionale svolta e comportante il diritto alcompenso concordato, con meccanismo lato sensu riconducibileal disposto dell’art. 2126 c.c., ha ritenuto il profilo dellacompetenza non dirimente, appunto vertendosi in ambito diprestazione di fatto, rispetto alla quale la nullità o annullamentodel contratto di lavoro non ha effetto per il periodo in cui ilrapporto ha avuto esecuzione, e non essendovi questione diilliceità dell’oggetto o della causa.

Il tema sollevato con ilmotivo, pertanto, non attiene a contestazione di mancatoconferimento dei singoli incarichi indicati nelle delibere, o almancato espletamento degli stessi o all’erronea determinazionedel compenso richiesto per ogni singolo progetto, questioni chela Corte di merito ha specificato essere state solo genericamentecontestate dall’amministrazione.13.

Con il quarto motivo viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.)violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c., peravere la Corte d’Appello erroneamente rigettato l’eccezione diprescrizione quinquennale del credito, la cui decorrenza deveNumero registro generale 22310/2022essere individuata nell’atto di diffida inviato dal lavoratore iNl umero sezionale 2556/2026Numero di raccolta generale 21071/202623.12.2014.Data pubblicazione 21/06/202614.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.15.

La Corte territoriale ha individuato il momento in cui ildiritto di credito poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c. inquello per la liquidazione dei compensi, in questo casocoincidente con la documentazione ritenuta probatoriadell’attività svolta.

Inoltre, la contestazione contenuta nelmotivo difetta di autosufficienza con riguardo alla data delricorso introduttivo del giudizio (2015) rispetto al periodo di(2012-2014).16.

Il ricorso deve pertanto essere complessivamenterigettato, con regolazione delle spese del presente giudizio,liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza, e conassorbimento della questione di nullità della procura sollevata inmemoria da parte controricorrente.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 21 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 21071/2026Data pubblicazione 21/06/2026Caterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall' avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA]';2556 - controricorrente -avverso la sentenza n. 240/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 345/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026Data pubblicazione 21/06/20261. La Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma disentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava l’opposizioneproposta dal Comune di Randazzo avverso il decreto ingiuntivon. 2127/2015 ottenuto da [OSCURATO:PERSONA]; lo dichiaravaesecutorio; condannava il Comune al pagamento della sommadi € 174.875,94, oltre accessori dalla data di costituzione inmora; confermava la condanna del Comune al risarcimento deldanno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinatoper superamento del termine di 36 mesi, liquidato in 4,5mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ai sensidell'art. 32 legge n. 183/2010.2. Come spiegato nella sentenza d’appello, il dott. [OSCURATO:PERSONA],specialista in problematiche ambientali presso l’Ufficio SpecialeConsortile costituito nell'ambito del Programma diRiqualificazione Urbana e [OSCURATO:PERSONA] del Territorio(PRUSST) Valdemone, aveva stipulato contratto a tempodeterminato di durata biennale dal 9.1.2003 a tempo parziale di36 ore mensili, con retribuzione di € 450, oltre tredicesima eoneri previdenziali e fiscali a carico del PRUSST, e contrattamento economico comprendente anche la corresponsionedi compensi incentivanti, previsti da Accordo quadro perl'attività prestata relativamente alla progettazione di operepubbliche presenti nel programma, compensi da calcolarsiutilizzando a base l'importo dei lavori di ogni singolo progetto;detto contratto era stato più volte prorogato, da ultimo conprovvedimento 2.2.2010; il 25.6.2010 il Comune avevacomunicato l'apertura del procedimento di annullamento inautotutela di tale contratto; in data 19.11.2014, conprovvedimento conclusivo del suddetto procedimento, venivaNumero registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026dichiarato nullo il provvedimento sindacale del 2010 di pNrumoerroo gdi ara ccolta generale 21071/2026Data pubblicazione 21/06/2026del contratto stipulato nel 2003, con conseguente recesso delComune dal contratto, cessato il 30.4.2010, e riconoscimentodel fatto che le prestazioni successive erano da considerarsicome mere prestazioni di fatto.3. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio per chiedere la reintegradel posto di lavoro, la conversione del contratto di lavorostipulato con il Comune da tempo determinato a tempoindeterminato a far data dalla scadenza di 36 mesi dalla stipuladel contratto originario o, in subordine, previo accertamentodella nullità del termine fissato nel provvedimento di proroga,l’adeguamento della retribuzione e la ricostruzione dellacarriera, nonché la condanna del Comune alla corresponsionedell’indennità prevista dall’art. 32 legge n. 183/2010, a titolodi risarcimento del danno. Inoltre, otteneva decreto ingiuntivoavente ad oggetto le retribuzioni e i compensi per il periodo1.12.2012 - 21.10.2014, cui il Comune si opponeva.4. Il Tribunale, riuniti il ricorso del lavoratore e quello inopposizione al decreto ingiuntivo del Comune, rigettava ledomande aventi ad oggetto il diritto alla proroga, allareintegrazione nel posto di lavoro, alla conversione del rapporto;accertava l’abusiva reiterazione del contratto a tempodeterminato, condannando il Comune al risarcimento del dannoex art. 32 legge n. 183/2010; rigettava le domande relative alpagamento della retribuzione e dei compensi incentivanti davalutarsi a norma dell'art. 2126 c.c., per difetto di allegazionespecifica e prova in ordine alle concrete attività svolte e allaquantità di ore lavorative effettivamente espletate.5. In accoglimento dell’appello del dott. [OSCURATO:PERSONA], nei terminisopra illustrati, la Corte di Catania affermava che il Comune nonpoteva limitarsi a dedurre il difetto di prova o la sproporzioneNumero registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026dei compensi incentivanti, ma aveva un onere specNifuimceoro ddi rai ccolta generale 21071/2026Data pubblicazione 21/06/2026contestazione relativo al mancato conferimento dei singoliincarichi indicati nelle delibere, o al mancato espletamento deglistessi o all’erronea determinazione del compenso richiesto perogni singolo progetto; ammetteva documentazionecomprovante il credito; respingeva l’eccezione di prescrizionesollevata dal Comune.6. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsoil Comune di Randazzo, con 4 motivi; resiste il dr. [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 c.c.,violazione della regola di ripartizione dell'onere della prova exart. 2697 c.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.;si afferma che la Corte territoriale ha fondato la propriadecisione su una mera supposizione anziché sull’effettivadimostrazione delle prestazioni lavorative espletate.2. Il motivo non è fondato.3. La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile percassazione soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne siaonerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; diversoprofilo è quello dell’apprezzamento delle prove, spettante algiudice di merito (Cass. n. 8847/2026, n. 26739/2024, n.26769/2018).4. D’altra parte, la violazione dell’art. 115 c.p.c. si realizzaquando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laNumero registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026prescrizione della norma, abbia posto a fondamentNou mderoe dlli ara ccolta generale 21071/2026Data pubblicazione 21/06/2026decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre non èammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nelvalutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; la censurain esame si risolve, dunque, in una contestazione dellavalutazione probatoria della Corte territoriale, riservata algiudice di merito e pertanto, qualora congruamenteargomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n.29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019 cit., S.U. n.20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n.7168/2024).5. Tanto premesso, rilevato che la disciplina dei PRUSST èpeculiare, in quanto fondata su una pluralità di strumentinegoziali, livelli e soggetti, sulla base di un Accordo quadro o diprogramma stipulato tra diversi soggetti pubblici, qualestrumento di coordinamento interistituzionale, con delega qualeente attuatore nel caso di specie in capo al Comune di Randazzo,nel caso di specie, quanto al rivendicato diritto dell’originarioricorrente ai compensi incentivanti, la Corte di Catania haritenuto probante l’attestazione del coordinatore del PRUSSTcirca le prestazioni rese per ogni singolo progetto e insufficienteuna generica contestazione da parte del Comune circa ilquantum, valorizzando, in particolare, il documento con il qualeil coordinatore tecnico, sulla base di documentazione tecnica eamministrativa analitica nella disponibilità del Comune stesso,spettante. Ciò nell’ambito del proprio compito di selezione eNumero registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026valutazione delle prove, motivando la propria deNcumiseiroo ndi era ccolta generale 21071/2026Data pubblicazione 21/06/2026conformemente a legge.6. Con il secondo motivo viene dedotta (art. 360, n. 3 e n.4, c.p.c.) violazione dell’art. 414 c.p.c., violazione e falsaapplicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che l’ammissione incorso di causa e la valutazione di documentazione probatoriagià posseduta dall’appellante e colpevolmente non depositata intermini si pone in violazione delle preclusioni del rito.7. Il motivo non è fondato.8. La sentenza impugnata è sul punto conforme allagiurisprudenza di questa Corte, richiamata espressamente nellamotivazione (Cass. n. 14081/2020) che ha chiarito come, nelrito del lavoro, in nome del contemperamento del principiodispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale,allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati diindagine, il giudice di merito, ove reputi insufficienti le prove giàacquisite, ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli attiistruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superarel'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione (Cass.SS. UU. n. 11353/2004, n. 19305/2016, n. 28439/2019).9. Nel caso in esame, la Corte di merito, motivando la propriadecisione istruttoria (§ 2.2 della motivazione) ha valutato,conformemente alla legge processuale, che dagli atti emergeval'esistenza di una cd. pista probatoria qualificata e ha acquisitodocumenti aventi carattere di decisività rispetto alla prova deldiritto azionato, in coerenza anche con i principi di prossimitàdella prova e di circolarità tra oneri di allegazione, oneri dicontestazione e oneri di prova, caratterizzante il rito del lavoro.10. Con il terzo motivo viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.)violazione dell’art. 18 legge n. 109/1994 e della normativaNumero registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026vigente in tema di appalti e incompetenza, sostenendoN ucmhereo dli ara ccolta generale 21071/2026Data pubblicazione 21/06/2026documentazione sulla quale è basato l’accoglimento della Corted’Appello in ordine ai compensi incentivanti richiesti è affetta daassoluta incompetenza, in quanto resa da un soggetto differentedal responsabile del Programma nonché in assenza dell’iter dicui alla normativa appalti, prodromico tanto alla certificazione,quanto alla quantificazione del dovuto.11. Il motivo non è ammissibile, perché non si confrontaadeguatamente con la ratio decisoria della sentenza impugnata.12. Questa, a fronte di documentazione qualificabile in terminidi ricognizione di debito, sia riguardo all’an che riguardo alquantum del credito, ritenuta comprovante l’attività lavorativadi natura professionale svolta e comportante il diritto alcompenso concordato, con meccanismo lato sensu riconducibileal disposto dell’art. 2126 c.c., ha ritenuto il profilo dellacompetenza non dirimente, appunto vertendosi in ambito diprestazione di fatto, rispetto alla quale la nullità o annullamentodel contratto di lavoro non ha effetto per il periodo in cui ilrapporto ha avuto esecuzione, e non essendovi questione diilliceità dell’oggetto o della causa. Il tema sollevato con ilmotivo, pertanto, non attiene a contestazione di mancatoconferimento dei singoli incarichi indicati nelle delibere, o almancato espletamento degli stessi o all’erronea determinazionedel compenso richiesto per ogni singolo progetto, questioni chela Corte di merito ha specificato essere state solo genericamentecontestate dall’amministrazione.13. Con il quarto motivo viene dedotta (art. 360, n. 3, c.p.c.)violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c., peravere la Corte d’Appello erroneamente rigettato l’eccezione diprescrizione quinquennale del credito, la cui decorrenza deveNumero registro generale 22310/2022essere individuata nell’atto di diffida inviato dal lavoratore iNl umero sezionale 2556/2026Numero di raccolta generale 21071/202623.12.2014.Data pubblicazione 21/06/202614. Il motivo non è meritevole di accoglimento.15. La Corte territoriale ha individuato il momento in cui ildiritto di credito poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c. inquello per la liquidazione dei compensi, in questo casocoincidente con la documentazione ritenuta probatoriadell’attività svolta. Inoltre, la contestazione contenuta nelmotivo difetta di autosufficienza con riguardo alla data delricorso introduttivo del giudizio (2015) rispetto al periodo di(2012-2014).16. Il ricorso deve pertanto essere complessivamenterigettato, con regolazione delle spese del presente giudizio,liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza, e conassorbimento della questione di nullità della procura sollevata inmemoria da parte controricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 6.000 per compensi, € 200 per esborsi,spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 21 maggio2026.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22310/2022Numero sezionale 2556/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 21071/2026Data pubblicazione 21/06/2026Caterina Marotta
Decreto Cassazione n. 21071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris