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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 agosto 2021

Cassazione n. 08539/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza della Sez. 7-4 n. 3094 del 7 luglio 2021 nei confronti [OSCURATO:PERSONA], che, come si è appreso successivamente, era già deceduto in data 11 gennaio 2021.

Successivamente ha concluso per la revoca del provvedimento della Cassazione e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte del reo già prima della conclusione del giudizio di merito.

2. La sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata; la relativa declaratoria spetta al giudice che l'ha pronunciata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330 - 01).

Si è, difatti, ritenuto che la tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato (Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013 - 01). 5.In conclusione, deve essere revocata l'ordinanza della Sez. 7-4 della Corte di cassazione n. 3094 del 7 luglio - 6 agosto 2021, adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e deve essere annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Potenza del 23 luglio 2020 per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza della Sezione Settima di questa Corte n. 3094 del 7 luglio 2021 (depositata il 6 agosto 2021) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 23 luglio 2020 per essere il reato estinto per Morte dell'imputato.

Così deciso in Roma il 1° marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza della Sez. 7-4 n. 3094 del 7 luglio 2021 nei confronti [OSCURATO:PERSONA], che, come si è appreso successivamente, era già deceduto in data 11 gennaio 2021. Successivamente ha concluso per la revoca del provvedimento della Cassazione e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte del reo già prima della conclusione del giudizio di merito. 2. La sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata; la relativa declaratoria spetta al giudice che l'ha pronunciata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330 - 01). Si è, difatti, ritenuto che la tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione degli errori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato (Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013 - 01). 5.In conclusione, deve essere revocata l'ordinanza della Sez. 7-4 della Corte di cassazione n. 3094 del 7 luglio - 6 agosto 2021, adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e deve essere annullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Potenza del 23 luglio 2020 per essere il reato estinto per morte dell'imputato. P.Q.M. Revoca l'ordinanza della Sezione Settima di questa Corte n. 3094 del 7 luglio 2021 (depositata il 6 agosto 2021) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 23 luglio 2020 per essere il reato estinto per Morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 1° marzo 20
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