Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22328/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17960/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, V ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

UMBRIA n. 64/02/2023, depositata in data 1 febbraio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate - d irezione p rovinciale di Terni - notificava a [OSCURATO:PERSONA] diversi avvisi di accertamento, relativi ad Opp.

PDA (Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF –IVA – IRAP – da 2011 a 2014) IRPEF, IVA, IRAP per gli anni 2011 – 2014.

Gli avvisi scaturivano da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di verifica fiscale eseguita( in data 20 gennaio 2016 ) in relazione all’esercizio dell’attività di “amministrazione e gestione di beni immobili per conto di terzi”, cessata dalla ricorrente in data 31 agosto 2014, nel quale venivano addebitati per il periodo dall’1 luglio 2009 al 2 8 maggio 2014 prelievi di somme di competenza dei condomini, onde l’allegazione di guadagnida provenienza illecita ai sensi dell’art. 14, comma quarto, Legge 24 dicembre 1993, n. 53 7 e successivo art. 36, comma 34- bis , del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 .

2. Avverso gli avvisi di accertamento proponeva ricorso la contribuente dinanzi alla C.t.p. di Terni ; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. In prime cure la Commissione fissava l’udienza in trattazione pubblica udienza nonostante la mancata notifica di essa al procuratore costituito, onde la sua assenza, per cui la successiva sentenzadi rigetto (n. 194/02/2017) veniva impugnata in secondo grado e da questo (sentenza n. 479/01/2018) rinviata nuovamente in primo per costituire il regolare contraddittorio.

4. La C.t.p. di Terni, quindi, con sentenza n. 100/01/2020, accoglieva integralmente il ricorso della contribuente.

5. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Umbria; si costituiva anche la contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

6. Con sentenza n. 64/02/ 20 23 , depositata in data 1 febbraio 2023, la C.t.r. accoglieva l’appello dell’Ufficio.

7. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Umbria, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

8. Sul ricorso, ritenuto infondato, veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata alle parti in data 8 febbraio 2024 e la contribuente presentava istanza di opposizione alla stessa. in data 11 marzo 2024 chiedendo, a norma dell’art. 380 bis, secondo comma cit., di decidere la causa.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del9 luglio 202 4 per la quale la contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione al divieto di allegazione di nuove domande o eccezioni e, segnatamente, in ordine alla produzione documentale svolta dall’Agenzia delle Entrate in grado di appello che ha illegittimamente costituito un ampliamento di eccezioni e tematiche nuove, riportate nell’appello medesimo» la contribuente lamenta l’error inprocedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato come l’enormità della produzione documentale dell’Ufficio avesse comportato un consistente ampliamento del thema decidendum , nonché un mutamento sostanziale delle domande ed eccezioni sollevate,tutto ciò traducendosi nellaviolazione del principio che dispone il divieto di domande nuove in sede di appello.

2. Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante, ha ritenuto che, nel processo tributario, fosse ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria - 345, comma 3, c.p.c. - e norma processuale tributaria - art. 58 D.lgs. n. 546 del 1992- prevale quest'ultima (cfr. Cass. civ., sez.

V, n. 14567 del 2021).

2.1. L’art. 58, comma 2, del menzionato decreto, ammette la produzione di nuovi documenti in appello, con i soli limiti (i) della preclusione di cui all’art. 32, che permette la produzione fino a venti giorni liberi prima dell'udienza e (ii) dell’art. 57, portante il divieto di domanda nuova o di nuova eccezione in senso stretto (cfr. Cass. civ., sez.

V, n. 17172 del 2023).

Il principio che ne discende è quello secondo cui le parti – entrambe - possono produrre in appello qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza, in quanto la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale e poiché non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (cfr. Cass. civ., sez.

V., n. 19368 del 2021).

Costituisce granitico principio giurisprudenziale quello secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni "in senso tecnico" dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del thema decidendum ” (Cass.28/04/2023, n. 11284).

2.2. Nel caso di specie, il Giudice di appello non si è discostato dai suddetti principi, in quanto ha rilevato che la produzione documentale dell’amministrazione finanziaria, per quanto ampia, non comportava la presentazione di una domanda nuova o di una nuova eccezione in senso stretto, ma era inquadrabile come mera integrazione istruttoria, dato che i documenti “nuovi” vertevano sui medesimi fatti oggetto di discussione relativi ai rilievi contenuti nell’avviso di accertamento.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

5.1. Il contribuente deve essere anche condannato alpagamento di somme – liquidate in dispositivo - in favore dell a controricorrent e , ai sensi delcombinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, c od . p roc . c iv ., nonché della cassa delle ammende, ai sensidel combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96,quarto comma, cod. p roc . c iv .

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 2.000, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Condanna, inoltre , il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17960/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 20. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, V ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 64/02/2023, depositata in data 1 febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate - d irezione p rovinciale di Terni - notificava a [OSCURATO:PERSONA] diversi avvisi di accertamento, relativi ad Opp. PDA (Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF –IVA – IRAP – da 2011 a 2014) IRPEF, IVA, IRAP per gli anni 2011 – 2014. Gli avvisi scaturivano da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di verifica fiscale eseguita( in data 20 gennaio 2016 ) in relazione all’esercizio dell’attività di “amministrazione e gestione di beni immobili per conto di terzi”, cessata dalla ricorrente in data 31 agosto 2014, nel quale venivano addebitati per il periodo dall’1 luglio 2009 al 2 8 maggio 2014 prelievi di somme di competenza dei condomini, onde l’allegazione di guadagnida provenienza illecita ai sensi dell’art. 14, comma quarto, Legge 24 dicembre 1993, n. 53 7 e successivo art. 36, comma 34- bis , del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 . 2. Avverso gli avvisi di accertamento proponeva ricorso la contribuente dinanzi alla C.t.p. di Terni ; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. In prime cure la Commissione fissava l’udienza in trattazione pubblica udienza nonostante la mancata notifica di essa al procuratore costituito, onde la sua assenza, per cui la successiva sentenzadi rigetto (n. 194/02/2017) veniva impugnata in secondo grado e da questo (sentenza n. 479/01/2018) rinviata nuovamente in primo per costituire il regolare contraddittorio. 4. La C.t.p. di Terni, quindi, con sentenza n. 100/01/2020, accoglieva integralmente il ricorso della contribuente. 5. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Umbria; si costituiva anche la contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 6. Con sentenza n. 64/02/ 20 23 , depositata in data 1 febbraio 2023, la C.t.r. accoglieva l’appello dell’Ufficio. 7. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Umbria, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 8. Sul ricorso, ritenuto infondato, veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima veniva comunicata alle parti in data 8 febbraio 2024 e la contribuente presentava istanza di opposizione alla stessa. in data 11 marzo 2024 chiedendo, a norma dell’art. 380 bis, secondo comma cit., di decidere la causa. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del9 luglio 202 4 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione al divieto di allegazione di nuove domande o eccezioni e, segnatamente, in ordine alla produzione documentale svolta dall’Agenzia delle Entrate in grado di appello che ha illegittimamente costituito un ampliamento di eccezioni e tematiche nuove, riportate nell’appello medesimo» la contribuente lamenta l’error inprocedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha rilevato come l’enormità della produzione documentale dell’Ufficio avesse comportato un consistente ampliamento del thema decidendum , nonché un mutamento sostanziale delle domande ed eccezioni sollevate,tutto ciò traducendosi nellaviolazione del principio che dispone il divieto di domande nuove in sede di appello. 2. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante, ha ritenuto che, nel processo tributario, fosse ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria - 345, comma 3, c.p.c. - e norma processuale tributaria - art. 58 D.lgs. n. 546 del 1992- prevale quest'ultima (cfr. Cass. civ., sez. V, n. 14567 del 2021). 2.1. L’art. 58, comma 2, del menzionato decreto, ammette la produzione di nuovi documenti in appello, con i soli limiti (i) della preclusione di cui all’art. 32, che permette la produzione fino a venti giorni liberi prima dell'udienza e (ii) dell’art. 57, portante il divieto di domanda nuova o di nuova eccezione in senso stretto (cfr. Cass. civ., sez. V, n. 17172 del 2023). Il principio che ne discende è quello secondo cui le parti – entrambe - possono produrre in appello qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza, in quanto la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale e poiché non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (cfr. Cass. civ., sez. V., n. 19368 del 2021). Costituisce granitico principio giurisprudenziale quello secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni "in senso tecnico" dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del thema decidendum ” (Cass.28/04/2023, n. 11284). 2.2. Nel caso di specie, il Giudice di appello non si è discostato dai suddetti principi, in quanto ha rilevato che la produzione documentale dell’amministrazione finanziaria, per quanto ampia, non comportava la presentazione di una domanda nuova o di una nuova eccezione in senso stretto, ma era inquadrabile come mera integrazione istruttoria, dato che i documenti “nuovi” vertevano sui medesimi fatti oggetto di discussione relativi ai rilievi contenuti nell’avviso di accertamento. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. 5. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 5.1. Il contribuente deve essere anche condannato alpagamento di somme – liquidate in dispositivo - in favore dell a controricorrent e , ai sensi delcombinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzo comma, c od . p roc . c iv ., nonché della cassa delle ammende, ai sensidel combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96,quarto comma, cod. p roc . c iv . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 2.000, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Condanna, inoltre , il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto
Sentenza Cassazione n. 22328/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris