CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24724/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 30946del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da Comune di Casaluce, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t, [OSCURATO:PERSONA], con sede in Casaluce alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - [OSCURATO:PARTITA_IVA], rapp.to e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78D11 F839R (che indica i seguenti recapiti per le comunicazioni telematiche fax n. 0818150008, PEC: luciano.co- [OSCURATO:EMAIL]), con il quale elett.te domicilia in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 38D66 B916Z), ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 29, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al con- troricorso e da intendersi parte integrante del medesimo, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55H12 F839R), presso il cui studio in Roma, alla Via degli A vignonesi n. 5 è elettivamente domiciliata ([OSCURATO:TELEFONO] –p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]); Controricorrentee Ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 1773 deposi- tata il 19 maggio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] , proprietaria di un terreno (allibrato al fo- glio 5, particelle 151 e 5092, di mq 15 mila), occupato d'urgenza dal Comune di Casaluce a seguito di dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di un complesso sportivo che però non era mai stato realizzato, convenne l'Ente locale dinanzi al Tribunale di San- ta [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna alla restituzione del suolo (rimasto in proprietà dell'attrice,in quanto il primo decre- to di acquisizione sanante n° 108/2009 era stato emesso in base all'art. 43 del d.P.R. n° 327/2001, dichiarato incostituzionale, ed il secondo decreto, emesso nella pendenza del giudizio, era stato an- nullato dal Tar), nonché al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione e per il ripristino dello stato anteriore ad essa, da li- quidare al netto delle spese già pagate dal Comune a titolo di in- dennità occupativa. Il Tribunale accolse la domanda di restituzione e condannò, inoltre, l'Ente locale a pagare euro 84.581,36 a titolo di risarcimento dei danni, pari alla differenza tra la spesa occorrente per il ripristino dello status quo ante (euro 246.401,04) e le somme già versate dall'ente a titolo di indennità di occupazione (euro 161.819,68). 2.- Avverso tale sentenza proponevano appello, con due citazioni separate e poi riunite, il Comune e la Tammaro. La Corte d'appello di Napoli, dopo aver disposto nuova c.t.u., rifor- mava parzialmente la prima decisione e, premesso che il danno su- bito dalla Tammaro (pari alle spese occorrenti per la rimessione in pristino) andava ridotto ad euro 217.857,05 e che da detto importo andavano detratti euro 161.819,68, già pagati dal Comune a titolo di indennità provvisoria, in accoglimento dell'impugnazione di que- st'ultimo, rideterminava in euro 56.037,37 (217.857,05 – 161.819,68), oltre interessi legali dal 22 maggio 1992, il risarci- mento dovuto per la rimessione in pristino del suolo. Osservava poi la Corte che il Comune, in esecuzione della sentenza di primo grado, aveva pagato alla Tammaro euro 84.581,35, oltre interessi e rivalutazione, e così la complessiva somma di euro 163.159,65. Da tale ultima somma andava detratto il credito della Tammaro per il ripristino del fondo(euro 56.037,37), che, maggiorato di interessi legali, era pari complessivamente ad euro 107.980,18, con una dif- ferenza a favore del Comune di euro 55.179,47 (163.159,65 – 107.980,18). La Corte, inoltre, accoglieva anche l'appello della Tammaro,e le ri- conosceva il risarcimento del danno da occupazione illegittima dal 23 marzo 1993 (essendo prescritto il diritto precedente) sino alla pubblicazione della sentenza (domanda implicitamente rigettata dal Tribunale). Al riguardo il c.t.u. aveva appurato che le particelle 151 e 5092 del terreno della Tammaro ricadevano in zona Fb1 (sportiva) e in zona Fa (verde di rispetto) e che nella prima non esistevano vincoli pre- clusivi all'edificazione, mentre nella seconda non era consentita al- cuna attività edificatoria. Tramite il metodo sintetico-comparativo, il c.t.u. aveva appurato che il valore del suolo (presupposto del calcolo dell'indennità di oc- cupazione illegittima) nell'aprile 1987 era pari ad euro 18,08 al mq (e, pertanto, ad euro 278.070,40 complessivi). Il valore era ricavabile da una sentenza della Corte d'Appello di Na- poli (n° 2621/2010), nella quale era stato stimato un fondo limitro- fo a quello di causa, ritenuto edificabile anche ad iniziativa privata, interessato anch'esso dall'espropriazione per la realizzazione del campo sportivo e ricadente nella medesima zona Fb1. Si trattava di un dato di estrema rilevanza, poiché la sentenza n° 2621/2010 della Corte napoletana era stata confermata da Cass.n° 8862/2012. Alla luce di tali elementi, la Corte partenopea riteneva che il suolo dovesse essere valorizzato tenendo conto della possibile “utilizza- zione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria”, con conseguente li- quidazione di un “importo giocoforza superiore al valore agricolo ed inferiore al valore edificabile”. Il c.t.u., a seguito dell'incarico integrativo, aveva stimato il valore venale del fondo col metodo sintetico e, non essendo stato possibi- le individuare per ogni anno beni comparabili, aveva considerato i valori di riferimento individuati negli anni 1993, 2008 e 2012, de- sunti da sentenze e da atti di compravendita, rivalutando il prezzo dei cespiti nei periodi intermedi per i quali non vi erano comparabi- In base a tali valori la Corte ha riconosciuto alla Tammaro, a titolo di indennità di occupazione illegittima, gli interessi per ogni anno dal 23 marzo 1993 al 23 marzo 2020, per complessivi euro 342.970,46, oltre interessi al tasso legale sulle singole annualità. Da tale importo andava, infine, detratto il credito del Comune di euro “56.570,07, pari alla somma versata dal Comune di Casaluce in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di ristoro dei danni per il ripristino dello status quo ante, in eccedenza rispetto a quella determinata con la presente sentenza e comprensiva degli interessi legali maturati fino alla data odierna”. Infine, la Corte condannava il Comune a pagare alla Tammaro l'in- dennità di occupazione illegittima dalla data della sentenza (24 marzo 2020) sino all'effettiva restituzione, liquidata attribuendole gli interessi su euro 641.807,40, pari al valore del suolo alla data della decisione. Spese di lite, comprese quelle di c.t.u., a carico del Comune soc- combente. 3.- Ricorre per cassazione il Comune di Casaluce , affidando il gra- vame a tre motivi. Resiste la Tammaro con controricorso illustrato da memoria, con- cludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, per il suo rigetto. Con un secondo ricorso, riunito al primo e da considerare incidenta- le, la Tammaro ha formulato altresì due mezzi di impugnazione, cui il Comune ha resistito con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camera- le,ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Col primo motivo di ricorso principale – intitolato “ Violazio- ne dell'art. 32 del d.p.r. n. 327 del 2001 e dell'art. 132 cpc in rela- zione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cpc. difetto di motivazione in ordine alla determinazione del valore del bene oggetto di occupa- zione. Omessa pronuncia. Error in iudicando” – il Comune lamenta che la Corte abbia determinato il valore del bene e l'indennità da occupazione illegittima esclusivamente sulla scorta delle risultanze della c.t.u., senza tener conto del Certificato di destinazione urba- nistica prodotto e delle osservazioni alla medesima consulenza (avanzate anche nelle difese finali) circa la natura e la capacità edi- ficatoria dell'immobile oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] di destinazione urbanistica e da una Relazione del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale emergeva, infatti, che nelle zone Fb1 (zona sportiva) ed Fa (verde di rispetto), dove era collocato il fondo della Tammaro, erano consentiti esclusivamente interventi ad iniziativa pubblica, come pure confermava l'art. 21 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG. Il c.t.u., a fronte di tali produzioni documentali, aveva insistito nelle conclusioni rassegnate nella bozza di relazione – nella quale aveva osservato che la precisazione contenuta nel Certificato si basava su una interpretazione delle NTA che erano, tuttavia, carenti nel con- tenuto, non consentendo di definire con oggettiva chiarezza quali tipi di intervento (iniziativa privata e/o iniziativa pubblica) fossero autorizzati sull'area ricadente in zona Fb1 (zona sportiva) e quali fossero gli indici e i parametri urbanistici da utilizzare – senza tut- tavia prendere in considerazione le osservazioni del c.t.u. del Co- mune trasmesse il 14 ottobre 2019 e le difese contenute nella comparsa conclusionale, con le quali l'Ente locale aveva replicato che: (a) il Certificato di destinazione urbanistica era una attesta- zione fidefaciente; (b) e (c) la Corte di cassazione avrebbe più vol- te escluso l'edificabilità dei suoli nei quali non possono essere as- sentite iniziative private, ma solo pubbliche; (d) il valore dell'area non poteva essere determinato in base alla sentenza n° 2621 della Corte d'appello di Napoli, essendo rimasti ignoti il contenuto della relazione del Consulente tecnico e le eccezioni formulate sul punto dalle parti in causa. Anche la rivalutazione del bene operata dal c.t.u. era errata, in quanto pur utilizzando il medesimo criterio adottato dal c.t.u. per la rivalutazione del valore venale del cespite, quest'ultimo sarebbe stato di euro 201.183,137, ossia di gran lunga inferiore a quello calcolato dal perito, con la conseguenza che anche l'indennità di occupazione non poteva superare l'importo di euro 157.994,55. 6.- Il mezzo è in parte inammissibile, ma per la rimanente parte appare fondato. Esso è inammissibile laddove denuncia una mancanza di motiva- zione derivata dal mancato raffronto tra le conclusioni del c.t.u. con quelle del c.t.p., essendo noto che l'omesso esame di un fatto deci- sivo deve consistere nella mancata considerazione di un fatto stori- co e che in tale nozione non rientrano le prospettazioni del c.t.p. (Cass., sez. I, 18/10/2018, n° 26305), come pure –più in generale - l ' omesso esame di elementi istruttori (Cass., sez. I, 29 /10/ 2018, n° 27415). È però condivisibile nel resto, laddove denuncia una violazione di legge. L'art. 2 (“Zone territoriali omogenee”) del d.m. 2 aprile 1968 n° 1444 prevede che “Sono considerate zone territoriali omogenee: (…) F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”. Le zone F sono, dunque, caratterizzate da interventi destinati a servire un “interesse generale” realizzato dalla mano pubblica o da un soggetto istituzionalmente competente a realizzare opere pub- bliche. Pertanto, la destinazione funzionale della zona F alla soddisfazione di tale interesse preclude – di regola – ai privati tutte quelle tra- sformazioni del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazio- ne, a meno che lo stesso strumento urbanistico non introduca una sottozona con possibilità edificatoria promiscua o privata. Da quanto sopra deriva – come peraltro più volte affermato da questa Corte (ex multis: Cass., sez. I, 12/08/2022, n° 24744, con menzione di altri precedenti) – che, nel caso in cui non risultino specifiche disposizioni che diano spazio all'edificazione su iniziativa privata, l'inserimento dei suoli nella menzionata zona F (aree desti- nate ad opere di “interesse generale”) di uno strumento urbanistico consente di ritenere non edificabili i suoli stessi. Ora, la sentenza (pagina 20) riferisce che il c.t.u. ha dapprima sti- mato il valore del bene espropriato rilevando che le particelle 51 e 5092, di proprietà Tammaro, “ricadevano (a partire dal 7 gennaio 1986) e ricadono tuttora in parte in zona Fb1 sportiva ed in parte in zona Fa verde di rispetto, secondo il [OSCURATO:PERSONA] approvato dalla Regione il 10.6.1987” ed ha poi osservato che “mentre nella zona Fa verde di rispetto non è consentita alcuna edificazione, in quella Fb1 sportiva non esistono (e non sono esistiti a partire dall'occupazione) vincoli di destinazioni preclusivi dell'edi- ficazione ad istanza anche di privati”. Sulla scorta di tale premessa (che, peraltro, sembra contraddetta dalla nota 7 a pagina 24 della sentenza), la Corte ha poi osservato che il c.t.u., applicando il metodo sintetico-comparativo, aveva ac- certato che il valore dei fondi nell'aprile 1987 era pari ad euro 18,08/mq e che esso era conforme a quanto fissato dalla sentenza n° 2621/2010 della stessa Corte d'appello –in relazione ad un fon- do limitrofo, ricadente nella stessa zona Fb1 –confermata da Cass.n° 8862/2012. Da ciò la Corte ha, quindi, ritenuto di poter dare al terreno un valo- re “individuato sulla base dell'utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria”, quantificando “un importo giocoforza superiore al valore agricolo ed inferiore al valore edificabile” (sentenza pagina 21-22). È, nondimeno, evidente che tale conclusione contrasti con la regula iuris di immediata applicazione prevista dall ' art. 2 del d.m. n° 1444/68, come interpretata dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità sopra riportato. In particolare, non appare condivisibile il convincimento che l'edifi- cazione in zona Fb1 fosse consentita anche ai privati, nonostante in sentenza non si dia atto di alcuna previsione di sottozone F con possibilità edificatoria promiscua o privata. Dunque, non solo la zona Fa, ma anche la zona Fb1 doveva consi- derarsi inedificabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, quarto comma, del d.P.R. n° 327/2001 (a mente del quale “non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il pro- gramma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per fi- nalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia preclu- so il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizza- zione di edifici o manufatti di natura privata”). Inoltre, l'assegnazione di un valore intermedio tra quello agricolo e quello edificabile avrebbe potuto essere condivisa, ove la Corte avesse proceduto ad indentificare i possibili sfruttamenti del suolo di proprietà Tammaro diversi da quello edificatorio, ma ciò non è avvenuto, posto che la sentenza, ancora una volta recependo la c.t.u. (pagina 22-24), non indica nessuna utilizzazione alternativa del fondo. Sul punto giova solo aggiungere che, a fronte della assenza di pre- visioni di edificabilità ad iniziativa privata o promiscua sulla zona F (e della mancata individuazione di usi alternativi a quello edificato- rio), nessun rilievo avrebbe potuto avere una diversa previsione delle Norme tecniche di attuazione, tenuto conto del loro carattere subordinato rispetto alle previsioni del piano urbanistico (Cass., sez. I, 19/12/2008, n° 29768), con la conseguenza che anche la tardiva produzione dell'integrazione del Certificato di destinazione urbanistica (nota 7 a pagina 24 della sentenza) non appare diri- mente per escludere la natura totalmente inedificabile del fondo. Da ultimo, va anche precisato che la diversa decisione della Corte d'appello di Napoli (sentenza n° 2621/2010, confermata da Cass.n° 8866/2011) non poteva avere “rilevanza” (tantomeno “estre- ma”, come ritenuto in sentenza a pagina 21), giacché, da una par- te, la Corte di merito non ha dato atto di come sia giunta, in quel suo precedente, a determinare il valore del fondo attiguo in euro 18,08/mq e, dall'altra, sol che si legga Cass. n° 8866/2011 è age- vole constatare che il ricorso del Comune è stato respinto per moti- vi processuali, che nulla hanno a che vedere col merito della valu- tazione del suolo, nella quale la Corte di legittimità non è entrata. 7.-Col secondo motivo di ricorso principale – rubricato “ Viola- zione degli art. 1223 e 1224 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc. Error in iudicando” – il ricorrente lamenta che la Corte, nel determinare la somma dovuta alla Tammaro per il ripristino del suolo, quantificata in euro 217.875,00, non abbia rivalutato gli ac- conti già pagati dall'Ente locale. La rivalutazione sugli acconti era stata esclusa dal giudice di secon- do grado in quanto il Comune l'aveva tardivamente formulata nella prima memoria di replica. Al contrario, trattandosi di obbligazione di valore, il giudice avrebbe dovuto d'ufficio rendere omogenei il credito risarcitorio e gli acconti pagati (euro 161.819,68 pagati nel 1988 ed euro 163.159,65 paga- ti nel 2016) prima di sottrarre il secondo dal primo. Unitamente a tale motivo, conviene esaminare i due mezzi di ricor- so incidentale della Tammaro. Col primo motivo di ricorso incidentale – intitolato “ omessa pronunzia sulla domanda di condanna del Comune di Casaluce al pagamento delle indennità di occupazione illegittima, comprensiva della rivalutazione monetaria sulle somme via via liquidate in rela- zione a ciascuna annualità - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.” – la Tammaro lamenta che la Corte abbia condannato il Comune a pagarle il risarcimento per l'occupazione illegittima riconoscendole i soli interessi legali, ma non la richiesta rivalutazione monetaria. Col secondo mezzo di ricorso incidentale – rubricato “ violazio- ne e/o falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1. n. 3) c.p.c.” – la Tammaro lamenta che la Corte non le abbia riconosciuto la rivalutazione sulle somme liquidate anno per anno a titolo di risarcimento da occupazione illegittima. 8.-I mezzi sono fondati nei limiti appresso indicati. È ormai da lungo tempo noto (sin da Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n° 1712) che in caso di obbligazione derivante da fatto illecito (dunque di valore), il danno vada risarcito riconoscendo d'ufficio (anche in appello ed in sede di rinvio) la rivalutazione monetaria del bene perduto o distrutto, costituendo il credito rivalutato sem- plicemente una diversa espressione monetaria del risarcimento do- vuto. Il titolare di quest'ultimo, però, ha anche diritto di averlo immedia- tamente. Pertanto, volta che questo risarcimento venga riconosciuto a di- stanza di tempo, occorre anche ristorare la perdita che il danneg- giato ha subito per l'intempestivo utilizzo della somma di danaro: danno che deve essere provato specificamente, salvo casi partico- lari. La mora nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non è, in- fatti, senza effetti: essa comporta l'obbligo del debitore di risarcire al creditore il pregiudizio rappresentato dalla perduta possibilità di investire la somma spettantegli a titolo di risarcimento e di ricavar- ne un lucro finanziario (Cass., sez. III, 10/10/2014, n° 21396): ma la perdita di tale lucro va ovviamente dimostrata. Ora, la Corte ha liquidato il danno della Tammaro derivante dalla perdita di disponibilità del suolo dal 23 marzo 1993 al 23 marzo 2020 mediante le somme indicate nella colonna “interessi” della ta- bella di pagina 25, per complessivi euro 342.970,46, ma senza in- dividuare alcun criterio di rivalutazione degli importi più antichi: criterio che, invece, andava obbligatoriamente reperito e applicato, poiché, come detto, la rivalutazione dei singoli importi indicati nella colonna predetta non avrebbe avuto la funzione di ristorare un pre- giudizio, ma di ragguagliare gli importi più risalenti al diverso valo- re monetario più recente (quello del marzo 2020). Il Comune nel controricorso fa osservare che il c.t.u. avrebbe riva- lutato il valore dell'immobile anno per anno, sicché –a dire dell' En- te territoriale –sarebbe già stata riconosciuta la rivalutazione. L'allegazione non può essere condivisa, giacché l'attribuzione di un diverso valore al suolo, anno per anno, non ha affatto avuto la fun- zione di rivalutazione, ma di stabilire, semmai, la corretta base di calcolo del detrimento economico derivato dalla perdita di disponi- bilità del terreno: donde l'insussistenza di qualsiasi duplicazione della rivalutazione. D'altra parte, è pure noto che, in caso di pagamento di acconti in adempimento di un'obbligazione di valore, il giudice deve, anzitut- to, rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto. Questa operazione può essere eseguita in due modi: col primo si devaluta il credito alla data dell'illecito e si rivaluta la somma così ottenuta alla data dell'acconto; quindi, si detrae quest'ultimo e si continua a riconoscere gli stessi interessi compensativi sul residuo (Cass., sez. III, 18/05/2022, n° 16027); il secondo metodo consi- ste nel rivalutare credito ed acconto all'attualità, applicando lo stesso metodo già detto. La Corte non ha seguito questa modalità di calcolo – che prescin- deva, del pari, da una specifica domanda della parte – avendo omesso di rendere omogeneele due poste contabili, ossia il credito risarcitorio e l'acconto. La rivalutazione di quest'ultimo, infatti, è stata esclusa sull'erroneo rilievo della tardività della domanda, mentre la rivalutazione del credito viene riconosciuta (non in ragione della responsabilità del debitore, ma semplicemente) perché l'espressione monetaria del bene distrutto o deteriorato è mutata tra il tempo dell'illecito e quello in cui avviene la liquidazione del danno (ancora: Cass., Sez. Un., 17/02/1995 n° 1712). In definitiva, la Corte avrebbe dovuto, eventualmente dandone in- carico al c.t.u., procedere alla rivalutazione di ogni singola posta annuale di danno indicata nella tabella a pagina 25 sotto la voce “interessi” sino alla data dei singoli pagamenti in acconto ricevuti dal Comune e, quindi, detrarre questi ultimi, per poi procedere a rivalutazione del residuo credito della Tammaro sino all'attualità. Non si ha difficoltà a comprendere che il risultato nummario di tali operazioni sarebbe stato diverso da quello ottenuto dalla Corte ter- ritoriale con le modalità di liquidazione adottate in sentenza. 9.- Col terzo motivo di ricorso principale (“ Violazione dell ' art. 91 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc. errata condanna al- le spese di lite. Error in iudicando”) il Comune lamenta che la Corte lo abbia condannato alla rifusione delle spese dei due gradi di giu- dizio, oltretutto aumentando l'importo di quelle del primo grado li- quidate dal Tribunale, nonostante il parziale accoglimento dell'ap- pello incidentale. 10.- Il motivo è assorbito dall ' accoglimento dei mezzi precedenti, dovendo il giudice del rinvio provvedere a nuova liquidazione delle spese dell'intero giudizio, compresa la presente fase di legittimità. 11.-Alla cassazione della sentenza segue il rinvio per nuovo esame alla