CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17283/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli atti, letto il provvedimento impugnato, il ricorso degli [OSCURATO:PERSONA] edEmiliano Iasevoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto delricorsoRicorso trattato con rito partecipatoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza delTribunale di Napoli del 05/02/2026 che ha confermato la misura della custodia cautelare incarcere al medesimo ricorrente applicata dal Gip del Tribunale di Napoli in relazione ai reatidi estorsione consumata pluriaggravata in concorso anche dall’art. 416-bis cod. pen. nellesue declinazioni del metodo e dell’agevolazione del clan camorristico Veneruso-Rea (ilricorrente è accusato di essere, quale reggente dell’omonimo clan di camorra, il promotoredei delitti, in quanto all’epoca era detenuto).2. La difesa affida il ricorso a tre motivi che, ai fini una migliore esposizione etrattazione saranno enunciati nella parte dedicata alla motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo la difesa deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art.297, comma 3, cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunaleha omesso di disporre la retrodatazione dei termini di custodia cautelare per i delitti diestorsione di cui ai capi A) e B) alla data di esecuzione della precedente ordinanza cautelaren. 110/2024 notificata al ricorrente il 27/03/2024 che lo vede accusato dell’omicidio di MannaPasquale.Richiamata la giurisprudenza, anche a Sezioni unite, sul relativo tema, la difesarappresenta che i fatti di estorsione contestati si sono consumati il 25/07/2023 e il04/09/2023; inoltre, che tali epidosi venivano documentati attraverso attività intercettiva(ambientale e telefonica) svoltasi tra il marzo e settembre 2023 nell’ambito dell’altroprocedimento, avente carattere principale (RG n. 5866/2023), che riguardava l’omicidio diManna [OSCURATO:PERSONA] e che vedeva tra gli indagati l’odierno ricorrente raggiunto da ordinanza dicustodia cautelare in data 27/03/2024 e dalla cui attività investigativa, per come affermatodallo stesso Tribunale, aveva origine il presente procedimento che ha portato all’emissionedella misura cautelare oggi ricorsa. In particolare, era proprio dall’attività di intercettazionesvolta nell’ambito del procedimento per omicidio che emergevano alcuni epidosi estorsivicommessi nell’anno 2023 in danno dell’imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA] e del figlioMarco, titolari di una ditta di costruzioni, nonché di [OSCURATO:PERSONA], titolare della societàDami.an a r.l. (rispettivamente ai capi A e B della rubrica).Sostiene la difesa che alla data di esecuzione dell’ordinanza cautelare per l’omicidio diPasquale [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) erano già desumibili, in quanto preesistenti, gli episodiestorsivi che si sostiene oggi tardivamente contestati. A conferma di tale assunto deponeva:la cronologia delle intercettazioni (svoltesi, come detto, tra marzo e settembre 2023); lacompletezza del dato investigativo, essendo le intercettazioni, alla data di esecuzione dellaprima misura (27/03/2024), già state depositate dalla P.G. e confluite nel medesimofascicolo di indagine; l’identità soggettiva, posto che [OSCURATO:PERSONA], concorrente delRea nelle estorsioni oggi contestate, era già ampiamente monitorato nel procedimento perl’omicidio del 2024, comparendo in numerose conversazioni ambientali e telefoniche aridosso del marzo 2023.Si era, dunque, al cospetto di un’ipotesi di retrodatazione per essere i “nuovi fatti” [già]desumibili dagli atti già al momento dell’emissione della prima misura, non potendoridondare a carico del ricorrente la scelta degli inquirenti di frazionare le richieste di misuracautelare in ordine ai diversi reati (omicidio da un lato ed estorsioni dall’altro), tenuto contoche le S.U. (il ricorrente cita: “Sezioni unite “Ammigari” n. 20234 del 23/02/2012”, i cuiestremi corrispondono a differente decisione, dovendosi semmai il riferimento intendersi a n.14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Rv. 235909, Librato) hanno escluso che la retrodatazionepossa farsi dipendere da una valutazione discrezionale del pubblico ministero, dovendosiavere riguardo al criterio oggettivo costituito dalla “conoscibilità degli atti con la dovutadiligenza”. Nel caso del ricorrente, si assume, che l’ordinanza per l’omicidio del marzo 2024già analizzava in profondità il contesto del clan Veneruso-Rea e i contrasti interni per ilcontrollo delle estorsioni sul territorio di Castelnuovo e di Volla.Né confacente ad escludere l’invocata retrodatazione era il riferimento, che pure siricavava dalla lettura dell’ordinanza impugnata, al fatto che il ricorrente era già detenuto dal16/03/2023 per altro procedimento (una diversa ipotesi estorsiva per cui poi riportava anchecondanna) al momento della commissione delle nuove estorsioni (luglio-settembre 2023). Sitrattava di un dato che, se deponeva correttamene per escludere la retrodatazione al marzo2023 (ossia all’epoca dell’esecuzione dell’altra estorsione), risultava illogico se riferito allamisura del 2024 relativa all’omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA].Posto che i fatti di estorsione del 2023 non sono sopravvenuti all’omicidio, ma erano giàstoricamente antecedenti e già documentati in atti, l’ordinanza impugnata cadeva in unevidente vizio di violazione di legge laddove aveva ignorato che la “catena” cautelare si èformata tra il titolo per l’omicidio (2024) e quello per le estorsioni (emesso nel 2026).Il Tribunale, in virtù del principio di unicità del termine, avrebbe dovuto retrodatare itermini di fase per i reati di cui ai capi A) e B) alla data di esecuzione dell’ordinanza del 2024per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile.Come affermato da ultimo da Sez. 4, n. 29680 del 20/06/2025, Torino, in motivazione apag. 3, con orientamento che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari personali, èinammissibile il ricorso che deduca per la prima volta in cassazione la violazione della regoladi retrodatazione del termine di decorrenza di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.,poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito, incompatibili con il giudizio dilegittimità, in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti,alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all' interesse attuale della questione.Nel caso in esame, tale profilo di censura non risulta essere stato devoluto al Tribunaledel riesame, così onerando la Corte di legittimità a verificare se al momento dell'emissionedella prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementiper emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi come «elementi idonei esufficienti per adottare» il provvedimento cronologicamente posteriore. La verifica delrapporto di connessione tra i reati, la desumibilità dagli atti ora per allora degli elementiindiziari fondanti le successive incolpazioni, l'accertamento dell'interesse in riferimento allemodalità di computo ed ai criteri di calcolo dei termini di durata della originaria misurainvestono, all’evidenza, accertamenti di merito, che procedono dalla complessacomparazione delle contestazioni, del materiale dimostrativo e della potenzialità esplicativadel medesimo in relazione ai fatti successivamente contestati, fino alla analitica disamina delrapporto di interferenza temporale tra la misura in atto e quella successivamente disposta incorrelazione alle diverse fasi processuali dei diversi procedimenti. Siffatto complessoprocedimento di verifica si pone al di fuori dei limiti assegnati al sindacato di legittimità,postulando un accesso diretto ai fatti contestati, in diverse connotazioni, nei diversiprocedimenti, riservato previamente al giudice del merito cautelare (in termini, Sez. 6, n. 603del 14/11/2024, dep. 2025, non mass.).2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo al delitto di estorsione di cui al capoA) della rubrica.In particolare, la censura attiene all’identificazione del ricorrente quale interlocutore emandante delle condotte estorsive. Al riguardo, si rappresenta: l’assenza di sequestri dicellulari che potessero collegarlo alle conversazioni captate, risultando apodittical’affermazione del Tribunale che ne avesse la disponibilità in costanza di detenzione inquanto il telefonino poteva essere condiviso con altro detenuto. Né tale circostanza potevafondarsi sul richiamo del dato, definito “storicamente accertato”, della disponibilità ditelefonini in ambito carcerario, poggiando una tale affermazione non su esiti del presenteprocedimento, bensì su rinvii per relationem ad altre vicende giudiziarie in cui si presumevache il ricorrente comunicasse con l’esterno. Insomma, un dato motivazionale – quello che ilricorrente continuasse a reggere le redini dell’organizzazione criminale interagendo conl’esterno - che mal si conciliava con lo stretto regime ex art. 41-bis O.P. cui risultava puresottoposto. Né si rivelava confacente sul tema, secondo la difesa, il richiamo agli esiti delprocedimento per omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ove i familiari della vittima avevano riferito chel’estorsione ai loro danni era perpetrata dal ricorrente mediante la disponibilità di un telefonoin carcere con cui istruiva i propri complici (nel caso di specie [OSCURATO:PERSONA] eMastrogiacomo [OSCURATO:PERSONA]), fondandosi tale dato soltanto sul narrato dei familiari, in assenzadi elementi di riscontro, tanto che l’Ufficio di Procura non aveva avanzato alcuna misuracautelare nei confronti del ricorrente. Parimenti inconferente era l’affermazione del Tribunaleche “il timbro vocale del Rea fosse ben noto agli inquirenti”, posto che il ricorrente nelpresente procedimento non era stato intercettato e mancava una perizia fonica o unriconoscimento vocale di tipo tecnico che identificasse il ricorrente nella voce udita nelleconversazioni intercettate al coindagato [OSCURATO:PERSONA].Si sostiene, poi, non solo l’assenza di capacità dimostrativa, ma anche l’aporia logica incui era incorso il Tribunale nel richiamare, a conferma del ruolo di mandante del ricorrente, ilriferimento all’appellativo “Francuccio” (da ritenersi riferito al ricorrente che di nome fadella richiesta) nel corso di un’intercettazione (si tratta di quella del 25 luglio 2023 progr. n.2806), non avvedendosi che nella medesima conversazione la persona offesa avevaesplicitamente affermato che detto “Francuccio” si troverebbe a Milano o Torino, ovesarebbe stato raggiunto dalla figlia. Il riferimento andava dunque ritenuto ad un soggettoterzo non coincidente con l’indagato per ragioni di incompatibilità logistico-temporale. Sitrattava di un profilo di censura che non era stato esplorato dall’ordinanza impugnata.Peraltro, si rappresenta come la persona offesa abbia evocato il ricorrente non qualemandante dell’estorsione, bensì quale “antica conoscenza” in relazione a vicende pregresse.Inoltre, si indicano quali dati distonici rispetto ad un’estorsione proveniente da un clandi camorra di spiccata importanza in relazione al quale il ricorrente viene ritenuto essere ilreggente: il fatto che la somma pretesa fosse “insolitamente bassa rispetto alle abitudini delclan”, per come sottolineato dalla stessa persona offesa secondo cui tale cifra strideva conlo spessore criminale e le logiche di prelievo estorsivo attribuite storicamente a [OSCURATO:PERSONA], avanzava pretese estorsive ai danni delle ditte e non anche ai negozicommerciali. Il fatto che nel caso di specie l’estorsione riguardasse un piccolo imprenditore euna cifra minima, prova, ad avviso della difesa, che l’azione è stata condotta in totaleautonomia dai complici e fuori dai binari di un consolidato “protocollo” criminale.Infine, il fatto che gli estorsori avevano manifestato esitazione al momento in cuiBelcranio [OSCURATO:PERSONA] aveva evocato il nome del Rea al fine di sottrarsi al pagamento - tantoche lo avevano invitato ad andare via senza dare nulla, finendo poi per accettare mille eurodietro le sue insistenze - deponeva nel senso di escludere che ci si trovasse dinanzi adun’estorsione di cosca riferibile al ricorrente: la conoscenza personale del boss avrebbedovuto indurre i complici a una maggiore fermezza nell’esigere il dovuto per conto del capo enon certo a un tentativo di rinuncia alla “mazzetta”.Il motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione.Anzitutto non risulta affatto apodittico e privo di adeguato substrato probatorio l’aver ilTribunale escluso che lo stato di detenzione in cui il ricorrente si trovava al momento degliepisodi estorsivi precludesse il contatto con l’esterno e, dunque, di assolvere alla funzione dimandante dell’estorsione commessa ai danni dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA]. Alriguardo, non è affatto illogico aver fatto riferimento alla circostanza che l’esperienzagiudiziaria restituisca un dato, notoriamente diffuso, dell’uso di strumenti di comunicazionecon l’esterno da parte di detenuti pure sottoposti al regime detentivo di alta sicurezza. Delresto, il dato di conoscenza rinviene un diretto elemento di sostegno probatorio nel presentegiudizio ove si è precisato che l’indagato [OSCURATO:PERSONA], concorrente nell’estorsione in esame,è stato rinvenuto in possesso il 14 febbraio 2024, a seguito di perquisizione, di duemicrocellulari rinvenuti nella cella ove era recluso unitamente ad altri detenuti nel repartoTirreno del carcere di Secondigliano. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha altresì richiamatoplurimi elementi - tratti anche da altri procedimenti penali riferibili al ricorrente, i cui esiti sonostati riversati a sostegno della richiesta di misura e anche prodotti all’udienza camerale,nonché da fonti dichiarative - altamente dimostrativi della disponibilità di strumenti dicomunicazione e, soprattutto, della perdurante capacità di continuare ad organizzare edirigere, pur in costanza carceraria e tramite terzi fidati, vari episodi estorsivi commessi inprossimità o successivamente ai reati contestati con il titolo cautelare oggetto di ricorso (v.nota n. 2 a pag. 4 dell’ordinanza impugnata). Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, lapossibilità del ricorrente di comunicare con l’esterno è ricavata anche da un atto del presenteprocedimento – e non dunque da meri rinvii per relationem ad altre vicende giudiziarie –essendo richiamato l’esito dell’intercettazione del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di cui è riportatouno stralcio, a dimostrazione dei contatti telefonici diretti da questi avuti con il detenuto Rea,per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] da cui si stavano recando per ricevere direttive. Tale dato,particolarmente significativo, consente, unitamente alla convergenza degli altri elementimenzionati, di superare l’ulteriore profilo di censura circa l’assenza di rilievo che dovrebbericonoscersi al dato - pure valorizzato dal Gip a pag. 4 dell’ordinanza di custodia cautelare eche la difesa svaluta in forza dell’archiviazione che vi sarebbe stata del relativoprocedimento - costituito dal dichiarato dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] che avrebberoadditato il ricorrente di essere anche il mandante dell’estorsione perpetrata ai loro danni,tanto a prescindere dai profili di genericità e inammissibilità della doglianza stante l’omessaallegazione degli esiti documentali di quel giudizio e, soprattutto, di avere previamentesottoposto la questione al preventivo esame e valutazione del Tribunale (Sez. 4, n. 17449del 02/04/2025, Veira, Rv. 288117 – 01).Quanto poi alla riconducibilità del mandato estorsivo al ricorrente, va altrettantosuperato il dato che la difesa vuole distonico, costituito dal rilievo che dovrebbe attribuirsialle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Qui è la stessa difesa a stravolgere laportata significante del lessico utilizzato dal dichiarante, il quale, nel ripercorrere la metodicadel clan Rea-Veneruso ha riferito che “avanzava le pretese estorsive solo alle ditte e nonanche ai negozi commerciali”. Ebbene, i [OSCURATO:PERSONA] sono indicati quali titolari dell’impresaedile “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, società avente ad oggetto, per come si ricava dallaragione sociale, l’attività di costruzioni edifici, con la conseguenza che l’asserto difensivo“che nel caso di specie l’estorsione riguardi un piccolo imprenditore e una cifra minima” nonrisulta avere alcun nesso di carattere logico-inferenziale con il propalato del collaboratore dicui si è fatto richiamo. E tanto a prescindere dal rilievo che a pag. 6 dell’ordinanzaimpugnata risulta che la richiesta estorsiva fu rivolta ai [OSCURATO:PERSONA] “per un fabbricato chestavamo realizzando nella frazione di Casarea per un privato”.Esclusa, dunque, l’impossibilità del Rea di comunicare con l’esterno e che ci si trovi alcospetto di un’estorsione non “in linea” con l’operato del clan, fondata risulta, invece, ladenuncia di vizio di motivazione con riguardo al tema – introdotto dalla difesa mediante ilriferimento ad elementi di prova declinati dalla stessa ordinanza impugnata - che ci sitroverebbe al cospetto di un’iniziativa estorsiva a carattere autonomo svolta dai concorrenti efinanco all’insaputa dell’indagato, che fa soprattutto leva sul rifiuto iniziale che gli estortoriavrebbero posto allorché la persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) aveva evocato la personaleconoscenza con il ricorrente.Se si esaminano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - colui che ebbe materialmentea ricevere in più momenti la richiesta estorsiva - risulta che il nome del ricorrente non vennemai profferito dai tre soggetti coinvolti nell’estorsione, bensì introdotto dalla persona offesaallorché, condotta al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] che sapeva cognato del Rea, precisò diconoscerlo. Risulta, altresì, che il [OSCURATO:PERSONA], a tale prospettazione fece seguire un espressorifiuto di accettare il “pizzo”, che venne poi consegnato dietro insistenze dell’offeso. Talequadro non cambia anche se si ha riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], figlio dellapersona offesa e coinvolto nell’omonima ditta di famiglia. [OSCURATO:PERSONA], il quale riferisce per lo piùde relato per quanto appreso dal padre, essendo stato presente soltanto al momento dellaconsegna della mazzetta, seppur ha affermato che la richiesta estorsiva venne rivolta alpadre come proveniente dal Rea (appellato con il suo soprannome di “Pagliesco”), ha poispecificato, quale elemento di diretta conoscenza, che quando “il padre gli disse checonosceva il “Pagliesco” (appellativo con cui era indicato il Rea), il [OSCURATO:PERSONA] non volevaaccettare il denaro, ma mio padre gli diede comunque mille euro”. Vi è, dunque,convergenza sul dato che il [OSCURATO:PERSONA] – allorché gli venne prospettata la conoscenza del Rea –rifiutò di portare a termine l’estorsione. Pertanto, non affatto manifestamente illogico èritenere che ci si trovasse al cospetto di un’iniziativa di cui il ricorrente non era stato messopreviamente a diretta conoscenza, per come poi potrebbe essere avvalorato dall’ulteriorerilievo difensivo che fa leva sull’entità della somma alla fine pretesa che, sebbeneconfacente alle precarie possibilità economiche in cui la persona offesa in quel frangente sitrovava (così si esprime il [OSCURATO:PERSONA]), risulta anche prestarsi ad avvalorare unasorta di benevola accettazione in forza di quella conoscenza su cui la persona offesa avevafatto leva.Si tratta di un aspetto non compiutamente affrontato dall’ordinanza impugnata la qualeha finito per operare una sorta di traslazione dal dato, pure processualmente accertato, dellapersistente reggenza del clan di camorra da parte del ricorrente pur in costanza didetenzione, da cui, però, in assenza di elementi individualizzanti non può farsi discendere,pena l’introduzione di meccanismi oggettivi di responsabilità di posizione, una gravitàindiziaria di concorso nell’estorsione di cui al capo a) della rubrica.Né tale aporia argomentativa può ritenersi superata dal riferimento al compendiointercettivo, prestandosi anche tale dato a profili di criticità per come prospettati dalla difesanel motivo di ricorso.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla gravità indiziaria dell’estorsione di cui al capo B) della rubrica (estorsione ai danni diDamiano [OSCURATO:PERSONA]).Si segnala la contraddittorietà dell’ordinanza impugnata tra la premessa in cui avevadato atto che il compendio intercettivo risultava “affetto da sinteticità ed incompletezza delcontenuto di alcune delle conversazioni censite” e l’esito raggiunto in termini di evidenzadelle emergenze a carico del ricorrente. In particolare, si sostiene che non affatto certa eral’identificazione del ricorrente con il soggetto appellato “Pascarella”, mai chiamato tale (lopseudonimo che gli appartiene è, infatti, “Pagliesco”). Priva di supporto documentale era poil’affermazione che il timbro vocale del Rea fosse ben conosciuto dagli inquirenti, posto che ilricorrente non era stato oggetto di intercettazione diretta, né vi erano state annotazioni dipolizia giudiziaria in tal senso. Infine, si segnala la contraddittorietà della motivazioneladdove il Tribunale, da un lato, afferma che il ricorrente contattasse soltanto familiari strettiper ragioni di cautela ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altro, che sarebbe naturale che non volessecoinvolgere il figliastro [OSCURATO:PERSONA] nella richiesta estorsiva, preferendo rivolgersi al [OSCURATO:PERSONA].Si afferma, infatti, che se il Rea avesse voluto agire con cautela per non esporre il Lauratonon gli avrebbe affidato il compito di consegnare materialmente il telefono al [OSCURATO:PERSONA] perfargli parlare il boss dal carcere. Tale condotta, si sostiene, lungi dal “proteggere” il familiare,lo espone a un ruolo di intermediario necessario e documentato, rendendo priva di senso ladistinzione operata dal collegio tra “affiliati” esposti” e “parenti da tutelare”.Il motivo è manifestamente infondato.Al riguardo, deve essere anzitutto ribadito che, in tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesamein ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, inrelazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verificadelle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canonidella logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatoriee non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; da ultimo,Sez. 2, n. 14812 del 08/04/2026, Halilovic, non mass.).Si tratta di una precisazione necessaria in quanto il vizio di motivazione denunciato, percome evidenziato, si avvale di riferimenti volti a porre il giudice di legittimità in un nonconsentito diretto confronto con la prova, riservato, invece, al giudice della cognizione.L’ordinanza impugnata, invece, ha comunque evocato diversi elementi per ricondurre,sul piano della gravità indiziaria, l’estorsione al concorso del ricorrente, quale mandante delclan in forza e a vantaggio del quale il reato è stato commesso, primo tra tutti il contenutodelle intercettazioni su cui il Tribunale si sofferma diffusamente, così superando l’obiezionedifensiva che fa leva sulla iniziale constatazione della sinteticità e di incompletezza delcontenuto rinvenuto nell’ordinanza genetica, ben integrabile dal Tribunale del riesame inforza della piena devoluzione che consegue all’impugnazione cautelare. La lettura delleintercettazioni – da cui il giudice della cautela ha ricavato tutto lo sviluppo della faseestorsiva, dalle sue origini sino alla dazione – non restituisce alcuna evidente aporia, finendole censure difensive per tradursi in una contestazione della portata dimostrativa delle fonti diprova indicate dall’ordinanza impugnata a sostegno della gravità indiziaria.Né appaiono distonici gli elementi di “contrasto” che la difesa segnala, posto che ilriferimento al riconoscimento della voce del ricorrente è operato per suggellare la possibilità– contestata dalla difesa – di poter contattare coloro che dovevano commettere l’estorsione.Parimenti, l’appellativo “Pascarella” trova specifici riferimenti individualizzanti, per comericavato da altri procedimenti a suo carico cui l’ordinanza impugnata fa specifico riferimento.Le cautele che avevano portato a convergere sul Raccioppoli e non sul fidato figliastro qualelatore della richiesta estorsiva sono giustificate dal rapporto che quest’ultimo aveva con laditta destinataria delle minacce.4. In conclusione, va accolto il ricorso limitatamente al delitto di cui al capo A),annullandosi l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diNapoli; va, invece, dichiarato inammissibile nel resto.5. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertàdell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo A) e rinvia per nuovo giudizio sulpunto al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc. pen.Così deciso, li 29 aprile 2026.Il Consigliere relatore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]Agostini