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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 novembre 2023

Cassazione n. 32464/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza •el 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle pa udita la relazione s olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto tardivamente, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 giugno 2023 con termine di 90 giorni per il deposito (termine rispettato), sicché il ricorso doveva essere depositato entro il 3 novembre 2023 mentre è stato depositato il 29 novembre 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza •el 21/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle pa udita la relazione s olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto tardivamente, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 21 giugno 2023 con termine di 90 giorni per il deposito (termine rispettato), sicché il ricorso doveva essere depositato entro il 3 novembre 2023 mentre è stato depositato il 29 novembre 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 32464/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris