CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 29631/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29512-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] l, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona Presidente e legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 815 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2618/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/12/2014 R.G.N. 6165/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. RG 29512/15 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17.5.10 il Tribunale di Bari accoglieva la domanda promossa da [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto, previa c.t.u. contabile, condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 15.943,82, per differenze retributive maturate dal giugno 1999 a febbraio 2005, oltre interessi e spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] aveva esposto di essere inquadrato nella ctg D/5 del CCNL Comparto Regione - [OSCURATO:PERSONA]; l'inquadramento era stato riconosciuto in base all'art. 73 della L. R. [OSCURATO:PERSONA] n.1/2005 che prevedeva, in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 59 L. R. [OSCURATO:PERSONA] n. 14\2004, che dovevano essere inquadrati nella relativa qualifica funzionale i dipendenti fra cui il ricorrente ammessi con riserva al concorso interno (indetto il 30.12.97 ed espletato il 4.6.98 e da cui venne inizialmente escluso) per titoli ed esame per n. 482 posti di 8Aqualifica; - con [OSCURATO:PERSONA] n. 1018/2000, la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto ad integrare la graduatoria di merito del concorso in parola, inserendo i nominativi dei 17 candidati che medio tempore avevano ottenuto giudizialmente l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale, ivi incluso il Troiano; - con Determinazione del Dirigente del [OSCURATO:PERSONA], Organizzazione e Metodi n. 266 del 16.2.05, in ottemperanza all'art. 73 L. R. [OSCURATO:PERSONA] n.1\2005, la Regione aveva inquadrato nella ex 8^ qualifica funzionale D3, con decorrenza dal 1.6.1999, i dipendenti di cui all'Allegato A, tra cui l'istante cui era stato poi attribuita, a seguito della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, la ctg. D/5; - non aveva illegittimamente ricevuto l'erogazione delle differenze retributive dall1.6.1999, come gli altri dipendenti vincitori del concorso, a causa dell'errore dell'amministrazione nell'inquadramento del ricorrente per il ritardo nell'espletamento delle prove con violazione dellai.par condicidtra i vincitori della stessa procedura. Tanto premesso, chiedeva la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 22.588,82 per differenze retributive RG 29512/15 maturate dal giugno 1999 a febbraio 2005, oltre interessi e spese di lite La Regione, costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda precisando che: - il Troiano aveva presentato domanda di partecipazione pur essendo inquadrato nella VI qualifica funzionale per cui era stato escluso dal concorso in quanto "privo qualifica richiesta"; - a seguito della impugnazione proposta dal medesimo avverso il citato provvedimento di esclusione, il Consiglio di Stato aveva disposto, in via cautelare, la sua ammissione allo svolgimento delle prove orali; - in seguito, con [OSCURATO:PERSONA] n. 1018/2000, la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto ad integrare la graduatoria di merito del concorso in parola, inserendo i nominativi dei candidati che medio tempore avevano ottenuto l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale, ivi incluso il Troiano; - in base all'art. 73 della L. R. [OSCURATO:PERSONA] n.1\2005, in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 59 L. R. [OSCURATO:PERSONA] n. 14\2004, dovevano essere inquadrati nella relativa qualifica funzionale sia gli originari vincitori di concorso che i dipendenti fra cui il ricorrente ammessi con riserva al concorso interno per titoli ed esame per n. 482 posti di 8^ qualifica; - l'inquadramento definitivo del Troiano era avvenuto con determinazione del Dirigente del [OSCURATO:PERSONA], Organizzazione e Metodi n. 266 del 16.2.2005: con il provvedimento in parola la Regione aveva fissato la decorrenza giuridica dell'inquadramento nella ctg. D3 da 1.6.1999, coincidente con quella attribuita agli altri vincitori del concorso interno e nella ctg. D5 dal 1.3.2005, non sussistendo il diritto alla progressione economica orizzontale; Il Tribunale accoglieva la domanda, con sentenza del 17.5.10, riconoscendo il diritto attoreo ad ottenere l'inquadramento giuridico ed economico dalla stessa data degli altri vincitori di concorso atteso il sinallagma tra il diritto al trattamento economico e l'effettiva prestazione di attività lavorativa in favore dell'Amministrazione. Con ricorso del 26.8.10 la Regione proponeva appello avverso la sentenza; resisteva il Troiano chiedendo il rigetto del gravame.RG 29512/15 Con sentenza depositata il 16.12.14, la Corte d'appello di Bari accoglieva il gravame e rigettava la domanda proposta dal Troiano, ritenendo che il trattamento retributivo superiore non poteva spettare se non dall'inizio effettivo della prestazione lavorativa non rilevando invece nella fattispecie il riconoscimento ai fini giuridici della qualifica da epoca anteriore; compensava le spese del doppio grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Troiano, affidato a tre motivi, cui resiste la Regione con controricorso. La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 136, I comma, della Costituzione e dell'art. 30, co.3, della L. n.87\53, (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) Con secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 11, comma 6 sexies, del decreto legge n. 216 del 29.12.2011, inserito in sede di conversione dall'art. 1 della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. Con terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1336, 1375 e 2077, co. 2, cod. civ., nonché dell'art. 68, co. 1, del d.lgs. n.165\01. Esponeva il ricorrente che la vicenda de qua era stata interessata da un duplice intervento della Corte Costituzionale. Il primo (sent. n.373\02) dichiarò incostituzionali le norme (L.R.n.26\84 e L.R. n.7\97), che erano alla base del Bando, per avere la Regione riservato tutti i posti a concorso ai dipendenti interni, escludendo conseguentemente l'accesso a concorrenti esterni. Col secondo intervento (Corte Cost. sent. 354/2010) la Corte dichiarò incostituzionali l'art. 59, co. 3, L.R. n.14\04 e l'art. 73 L.R. n.1\05 relativi agli ammessi con riserva. Dunque gli interventi del Giudice delle leggi erano dapprima caduti sulle norme poste a base del Bando de quo, quindi sulla norme regionali che avevano ammesso con riserva i concorrenti originariamente esclusi.RG 29512/15 Esaminando congiuntamente le doglianze, può in sintesi osservarsi che il ricorrente lamenta sostanzialmente che egli aveva diritto, pur essendo stato ammesso con riserva al concorso e quindi all'esito della procedura sopra descritta, a considerarsi ab imis vincitore del concorso, ed al trattamento retributivo previsto per la qualifica conseguita non tanto in base alle II.rr. di sanatoria (nn.14\04 e 1\05, anch'esse dichiarate incostituzionali, circostanza sulla quale si concentrò l'attenzione della Corte barese) bensì in base all'art. 11, co.6 sexies, del d.l. n.216 del 29.12.2011 (inserito dalla legge di conversione, art. 1 L. n.14 del 24.2.12) che faceva salve le procedure concorsuali espletate (pag 16). Il ricorso è infondato. L'art. 6-sexies ora citato, invocato dalla ricorrente, stabilisce: "L'articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure già fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in data precedente all'entrata in vigore del medesimo comma 8, successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali. L'art. 45 co.12 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 80 poi chiarisce: "Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto (aprile 1998), siano stati emanati i relativi bandi, ovvero (sempre ad aprile 1998) siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". Ora è evidente che la disciplina invocata non può ritenersi applicabile al caso di specie. Non è infatti contestato che la Regione indisse un concorso interno per la copertura di n. 482 posti di VIII qualifica funzionale, in dichiarata applicazione dell'art.32, I.r. [OSCURATO:PERSONA] n.7\1997, con provvedimento n. 3 del 4.6.1998 - a firma del Dirigente del [OSCURATO:PERSONA], Organizzazione e Metodi.RG 29512/15 Premesso infatti che l'art. 39 della L. n.449\97 non deroga minimamente alla disciplina esposta, riguardando la programmazione assuntiva delle amministrazioni pubbliche, deve comunque rimarcarsi che la C.Cost. (sent. n.373\02) dichiarò incostituzionali le norme (L.R.n.26\84 e L.R.n.7\97) che erano alla base del Bando, e quindi (sent. 354/2010) l'incostituzionalità dell'art. 59, co. 3, L.R. n.14\04 e 73 L.R. n.1\05 relativi agli ammessi con riserva. Il bando in questione è stato dunque radicalmente espunto dall'ordinamento giuridico (art.136, co.1, Cost.), sicché nulla ostava a successivi provvedimenti che, non fondandosi più sul bando ( e sulla relativa par condicio dei partecipanti vincitori, ma su successive valutazioni della Regione) insediassero il personale, come il Troiano, da epoca successiva e con decorrenza economica dal momento dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, come da consolidato orientamento del Consiglio di Stato (CdS sez VI n.913\94; CdS sez VI n.1460\94; CdS sez VI n.1688\96; CdS sez VI n.5825\03). Come osservato correttamente dalla sentenza della Corte di merito, tale principio, che lega all'effettiva esplicazione dell'attività di servizio del pubblico dipendente la corresponsione del relativo trattamento economico, in base al nesso di corrispettività tra le due prestazioni che costituiscono il contenuto essenziale e qualificante del rapporto, subisce deroga nella sola ipotesi di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione (che abbia impedito l'esercizio dell'attività lavorativa nel corso di un rapporto di pubblico impiego già in atto) cfr. CdS, sez. IV, n. 1054\96; CdS sez VI 19 n.808\94, Cass. n. 23611\13 per il caso di annullamento in via di autotutela da parte della P.A. datrice di lavoro con contestuale reintegra del lavoratore nel servizio, ove si è affermato che la P.A. è tenuta a procedere alla "restituito in integrum" del rapporto anche per quanto concerne le retribuzioni pregresse; ovvero qualora una espressa disposizione di legge riconosca il diritto del dipendente alla retribuzione (integrare o parziale) anche in mancanza di un'attività di servizio (cfr. CdS sez VI nn. 4/1989 e 378\1986). Di contro la giurisprudenza ha osservato che qualora l'Amministrazione sia tenuta a determinare una decorrenza retroattiva del rapporto, non RG 29512/15 è tenuta altresì alla corresponsione del relativo trattamento retributivo ove la corrispondente prestazione abbia avuto inizio successivamente, e ciò sia quando la decorrenza retroattiva sia dipesa da estensione del giudicato formatasi nei confronti dei terzi a seguito di provvedimenti spontaneamente adottati dall'Amministrazione (Cds sez VI n.670\92), sia quando ciò avvenga in virtù di una decisione giurisdizionale (CdS n.1688\96; CdS n.5825\03). Ne consegue che la retrodatazione di un inquadramento ai fini giuridici, risolvendosi in una fictio iuris, non può comportare alcuna retroattività degli effetti economici, che discendono unicamente dalla data in cui essi sono stati conseguiti quali corrispettivo di una prestazione lavorativa eseguita (cfr. CdS, sez. V, n.286\00). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deci