CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 14938/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il cittadino polacco [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze dello scorso 8 marzo, che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la sua consegna alla Polonia, in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso il 10 gennaio di quest'anno dal Tribunale distrettuale di Gliwce, per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del medesimo Tribunale, in relazione ad un delitto di truffa. 2. Il ricorrente deduce: I) la violazione dell'art. 7, comma 4, legge n. 69 del 2005, perché la misura privativa della libertà personale sottesa al mandato è di durata inferiore a quattro mesi; II) la violazione dell'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2005, per difetto del requisito della doppia punibilità, potendo addebitarsi al ricorrente solamente un inadempimento contrattuale, peraltro soltanto parziale; III) la violazione dell'art. 2, legge n. 69 del 2005, e degli artt. 49 e 52, par. 1, della Carta di Nizza, per la sproporzione della sanzione prevista (fino ad otto anni di reclusione), per un'ipotetica truffa di valore inferiore ai 350 euro. 3. Hanno depositato conclusioni scritte tanto il Procuratore generale quanto il difensore del ricorrente, chiedendo, rispettivamente, il rigetto e l'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il disposto dell'art. 7, comma 4, legge n. 69 del 2005, si riferisce esclusivamente al mandato d'arresto emesso in esecuzione di una sentenza di condanna ed alle pene o misure di sicurezza con essa disposte: non, invece, laddove si tratti - come nel caso in esame - di esecuzione di misure cautelari. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. reato di truffa rientra tra quelli per i quali, a norma dell'art. 8, legge n. 69 del 2005, il mandato di arresto è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità, poiché previsto dall'art. 2, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, e punito, nello Stato di emissione, con una pena privativa della libertà superiore a tre anni. 2.2. In ogni caso, secondo l'art. 7, comma 1, legge n. 69, cit., l'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale, «indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato». Nello specifico, è indiscusso che il reato di truffa sia previsto anche dall'ordinamento italiano e che esso sia integrato dalla messa in vendita di un bene su un sito internet, accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (fra molte, Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231). Peraltro, in ragione dell'abrogazione - ad opera dell'art. 3, d.lgs. n. 10 del 2021 - del comma 4 dell'art. 6, legge n. 69 del 2005, e dunque del venir meno della necessità di indicare nel mandato le fonti di prova e le altre notizie più dettagliate ivi previste, deve ritenersi preclusa al giudice italiano anche quella valutazione in termini di serietà dell'ipotesi accusatoria, alla quale si riteneva limitato il sindacato consentitogli in punto di consistenza dell'accusa (Sez. U, sentenza n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). 3. Priva di ogni fondamento, infine, è anche l'ultima doglianza, in tema di proporzionalità della possibile sanzione. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte - tra le più recenti di molte altre, Sez. 6, n. 2037 del 05/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275424 - l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente rispetto a quello applicabile nell'ordinamento interno può costituire una condizione ostativa alla consegna solo nell'ipotesi in cui detto trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con i principi di legalità e proporzionalità della pena. Tanto non si può certo sostenere nel caso di specie, in cui il reato risulta punito dalla legge polacca con una pena detentiva massima di otto anni, a fronte di una pena massima che, anche nell'ordinamento italiano, può ammontare a vari anni di reclusione. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 14 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il