Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29931/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per resistenza ai pubblici ufficiali e lesioni nei confronti degli stessi); esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dedotto vizio di motivazione quanto a: 1) la quantificazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, operata in virtù di un'operazione meramente aritmetica, senza adeguatamente motivare l'aumento per la continuazione; 2) la mancata concessione dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20 -bis cod. pen.; rilevato che i motivi riproducono censure già correttamente vagliate e disattese dalla Corte di Appello, la quale - con motivazione completa e logica, come tale sottratta al sindacato di questa Corte - ha: quanto al primo motivo, richiamato l'allarmante biografia penale degli imputati, la pervicacia d'azione, insistita e collettiva, che espose a serissimo pericolo l'incolumità degli operanti, oltre alle modalità di consumazione dei delitti, realizzati con determinazione, senza remora e quindi rivelatori di una particolare capacità delinquenziale, e giudicato gli aumenti di pena per la continuazione congrui sia con riguardo ai suddetti elementi, sia, per ciò che concerne le lesioni personali, all'entità delle conseguenze cagionate alle vittime; quanto al secondo motivo, per le medesime ragioni, negato la sostituzione della pena, motivando, per tal via, la propria discrezionalità tecnica; ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P P.Q.MOnretta Di ' v . [OSCURATO:PERSONA] DEPOS1T A. T A ;N CANCELLERIA Sezione) VII Ponalo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per resistenza ai pubblici ufficiali e lesioni nei confronti degli stessi); esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno dedotto vizio di motivazione quanto a: 1) la quantificazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, operata in virtù di un'operazione meramente aritmetica, senza adeguatamente motivare l'aumento per la continuazione; 2) la mancata concessione dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20 -bis cod. pen.; rilevato che i motivi riproducono censure già correttamente vagliate e disattese dalla Corte di Appello, la quale - con motivazione completa e logica, come tale sottratta al sindacato di questa Corte - ha: quanto al primo motivo, richiamato l'allarmante biografia penale degli imputati, la pervicacia d'azione, insistita e collettiva, che espose a serissimo pericolo l'incolumità degli operanti, oltre alle modalità di consumazione dei delitti, realizzati con determinazione, senza remora e quindi rivelatori di una particolare capacità delinquenziale, e giudicato gli aumenti di pena per la continuazione congrui sia con riguardo ai suddetti elementi, sia, per ciò che concerne le lesioni personali, all'entità delle conseguenze cagionate alle vittime; quanto al secondo motivo, per le medesime ragioni, negato la sostituzione della pena, motivando, per tal via, la propria discrezionalità tecnica; ritenuto il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P P.Q.MOnretta Di ' v . [OSCURATO:PERSONA] DEPOS1T A. T A ;N CANCELLERIA Sezione) VII Ponalo
Sentenza Cassazione n. 29931/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris