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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 44929/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2021 (dep. il 1° febbraio 2021) il Tribunale di sorveglianza di Catania - provvedendo quale Giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) a seguito della sentenza di questa Corte del 22 giugno 2020 - ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Pietro COCO ed ha disposto la detenzione domiciliare dello stesso condannato.2.

Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del condannato, denunciando la violazione dell'art. 47 ord. pen. e il vizio di motivazione e deducendo che il provvedimento impugnato avrebbe riproposto la medesima motivazione di quello reso il 6 novembre 2019 ed oggetto di annullamento con rinvio, senza dare in alcun modo conto della sentenza rescindente e argomentando in maniera illogica, atteso che il Tribunale sarebbe pervenuto alla statuizione di diniego dell'affidamento in prova pur dando atto «delle positive valutazioni che emergono dalla relazione dell'UEPE circa la concessione di misura alternativa».

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, con requisitoria scritta del 2 settembre 2021, ha chiesto l'accoglimento dl ricorso e l'annullamento dell'impugnata ordinanza, in particolare esponendo che «il provvedimento impugnato non motiva affatto sui criteri indicati dalla Cassazione da seguire in tema di concessione o diniego del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale ribadendo, pedissequamente, lo stesso percorso motivazionale che era stato oggetto di annullamento in quella sede».

4. Il ricorso è fondato e deve accolto.

4.1. La sentenza rescindente aveva annullato l'ordinanza in data 6 novembre 2019 del Tribunale di sorveglianza di Catania: - premettendo in diritto: a) che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive alle quali è finalizzato l'istituto, e pertanto all'accoglimento o al rigetto dell'istanza, non possono assumere rilievo di per sé decisivo, in senso negativo, gli indicatori tratti dalla gravità del reato per cui è intervenuta condanna, dai precedenti penali, dalla mancata ammissione di colpevolezza o dalle informazioni di polizia sui fatti pregressi» e non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che tale processo di revisione sia stato almeno significativamente avviato»; b) che tali indicatori possono costituire la base di partenza degli apprezzamenti da compiere (ove riguardanti fatti in concreto significativi di una certa tendenza a delinquere), dovendo tuttavia compiersi - «ai fini del responso complessivo in termini necessariamente attuali» sulla fondatezza della richiesta di affidamento in prova - il confronto fra i dati pregressi e le condotte più recenti all'interno o fuori dal carcere (cfr. sentenza rescindente); - e rilevando che il provvedimento da ultimo richiamato:a) non si era attenuto ai principi appena esposti», poiché aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale sulla scorta di un generico «cenno al titolo dei reati commessi, aggiungendo semplicemente che quelli di cui alla condanna in esecuzione ricadevano nel 2017», rendendo una motivazione inidonea «a rappresentare l'assenza, in epoca successiva, dell'avvio di un percorso di revisione critica e, dunque, la mancanza dei presupposti per formulare in atto una prognosi positiva sull'esito della prova»; b) non si era pronunciato sull'istanza di autorizzazione al lavoro relativa alla detenzione domiciliare, pure avanzata nell'interesse del COCO. 4.2.

L'ordinanza emessa dal Giudice del rinvio: - ha nuovamente rigettato la richiesta principale di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, facendo generico e apodittico riferimento «ai reati in esecuzione» e ai «precedenti penali (articolo 644 codice penale commesso nel 2003, articolo 628 codice penale commesso nel 2005)», così riproponendo il medesimo percorso argomentativo stigmatizzato nella sentenza rescindente, del cui dictum non ha dato atto in alcun modo; - ed ha, in effetti, concesso in maniera contradditoria e, comunque, non compiutamente argomentata la detenzione domiciliare, richiamando a tal fine in maniera generica le «positive valutazioni» espresse dall'U.E.P.E.

«circa la concessione di misura alternativa» alla detenzione senza, tuttavia, chiarire le ragioni per cui tali valutazioni non consentano la concessione della misura alternativa oggetto della domanda principale del condannato, ossia l'affidamento in prova.

Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Così deciso il 13/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&ppe [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2021 (dep. il 1° febbraio 2021) il Tribunale di sorveglianza di Catania - provvedendo quale Giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.) a seguito della sentenza di questa Corte del 22 giugno 2020 - ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Pietro COCO ed ha disposto la detenzione domiciliare dello stesso condannato.2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del condannato, denunciando la violazione dell'art. 47 ord. pen. e il vizio di motivazione e deducendo che il provvedimento impugnato avrebbe riproposto la medesima motivazione di quello reso il 6 novembre 2019 ed oggetto di annullamento con rinvio, senza dare in alcun modo conto della sentenza rescindente e argomentando in maniera illogica, atteso che il Tribunale sarebbe pervenuto alla statuizione di diniego dell'affidamento in prova pur dando atto «delle positive valutazioni che emergono dalla relazione dell'UEPE circa la concessione di misura alternativa». 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, con requisitoria scritta del 2 settembre 2021, ha chiesto l'accoglimento dl ricorso e l'annullamento dell'impugnata ordinanza, in particolare esponendo che «il provvedimento impugnato non motiva affatto sui criteri indicati dalla Cassazione da seguire in tema di concessione o diniego del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale ribadendo, pedissequamente, lo stesso percorso motivazionale che era stato oggetto di annullamento in quella sede». 4. Il ricorso è fondato e deve accolto. 4.1. La sentenza rescindente aveva annullato l'ordinanza in data 6 novembre 2019 del Tribunale di sorveglianza di Catania: - premettendo in diritto: a) che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive alle quali è finalizzato l'istituto, e pertanto all'accoglimento o al rigetto dell'istanza, non possono assumere rilievo di per sé decisivo, in senso negativo, gli indicatori tratti dalla gravità del reato per cui è intervenuta condanna, dai precedenti penali, dalla mancata ammissione di colpevolezza o dalle informazioni di polizia sui fatti pregressi» e non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che tale processo di revisione sia stato almeno significativamente avviato»; b) che tali indicatori possono costituire la base di partenza degli apprezzamenti da compiere (ove riguardanti fatti in concreto significativi di una certa tendenza a delinquere), dovendo tuttavia compiersi - «ai fini del responso complessivo in termini necessariamente attuali» sulla fondatezza della richiesta di affidamento in prova - il confronto fra i dati pregressi e le condotte più recenti all'interno o fuori dal carcere (cfr. sentenza rescindente); - e rilevando che il provvedimento da ultimo richiamato:a) non si era attenuto ai principi appena esposti», poiché aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale sulla scorta di un generico «cenno al titolo dei reati commessi, aggiungendo semplicemente che quelli di cui alla condanna in esecuzione ricadevano nel 2017», rendendo una motivazione inidonea «a rappresentare l'assenza, in epoca successiva, dell'avvio di un percorso di revisione critica e, dunque, la mancanza dei presupposti per formulare in atto una prognosi positiva sull'esito della prova»; b) non si era pronunciato sull'istanza di autorizzazione al lavoro relativa alla detenzione domiciliare, pure avanzata nell'interesse del COCO. 4.2. L'ordinanza emessa dal Giudice del rinvio: - ha nuovamente rigettato la richiesta principale di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, facendo generico e apodittico riferimento «ai reati in esecuzione» e ai «precedenti penali (articolo 644 codice penale commesso nel 2003, articolo 628 codice penale commesso nel 2005)», così riproponendo il medesimo percorso argomentativo stigmatizzato nella sentenza rescindente, del cui dictum non ha dato atto in alcun modo; - ed ha, in effetti, concesso in maniera contradditoria e, comunque, non compiutamente argomentata la detenzione domiciliare, richiamando a tal fine in maniera generica le «positive valutazioni» espresse dall'U.E.P.E. «circa la concessione di misura alternativa» alla detenzione senza, tuttavia, chiarire le ragioni per cui tali valutazioni non consentano la concessione della misura alternativa oggetto della domanda principale del condannato, ossia l'affidamento in prova. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]&ppe [OSCURATO:PERSONA] S
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