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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 47871/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] t dato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con ordinanza del 27 aprile 2022, depositata il successivo 29 aprile 2022 e comunicata in pari data alle parti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di Giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali ha accolto il ricorso presentato nell'interesse della DeA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso a suo carico dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2022, successivamente modificato in data 2 aprile 2022, contestualmente disponendo la restituzione dei beni già oggetto di sequestro in favore degli aventi diritto; che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] con atto datato 10 maggio 2022.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, come osserva il Collegio, secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione spedito a mezzo di raccomandata direttamente alla Corte di cassazione, in violazione delle modalità previste dall'art. 583, comma 1, cod. proc. pen. si considera proposto nel momento in cui il relativo atto perviene alla cancelleria della Corte non trovando applicazione il disposto dell'art. 583, comma 2, che fa retroagire alla data di spedizione della raccomandata il momento in cui l'impugnazione si considera proposta (Corte di cassazione, Sez.

III penale, 24 novembre 2020, n. 32740); che pertanto, nel caso di specie, il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica e trasmesso a questa Corte di cassazione a mezzo di lettera raccomandata è pervenuto, come da attestazione risultante attraverso la apposizione della data da parte della cancelleria centrale penale in data 16 maggio 2022 è stato tardivamente proposto essendo al momento della sua presentazione già decorso il termine di 15 giorni per la impugnazione dei provvedimenti resi in camera di consiglio; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] t dato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con ordinanza del 27 aprile 2022, depositata il successivo 29 aprile 2022 e comunicata in pari data alle parti, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], agendo in qualità di Giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali ha accolto il ricorso presentato nell'interesse della DeA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso a suo carico dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2022, successivamente modificato in data 2 aprile 2022, contestualmente disponendo la restituzione dei beni già oggetto di sequestro in favore degli aventi diritto; che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] con atto datato 10 maggio 2022. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, come osserva il Collegio, secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione spedito a mezzo di raccomandata direttamente alla Corte di cassazione, in violazione delle modalità previste dall'art. 583, comma 1, cod. proc. pen. si considera proposto nel momento in cui il relativo atto perviene alla cancelleria della Corte non trovando applicazione il disposto dell'art. 583, comma 2, che fa retroagire alla data di spedizione della raccomandata il momento in cui l'impugnazione si considera proposta (Corte di cassazione, Sez. III penale, 24 novembre 2020, n. 32740); che pertanto, nel caso di specie, il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica e trasmesso a questa Corte di cassazione a mezzo di lettera raccomandata è pervenuto, come da attestazione risultante attraverso la apposizione della data da parte della cancelleria centrale penale in data 16 maggio 2022 è stato tardivamente proposto essendo al momento della sua presentazione già decorso il termine di 15 giorni per la impugnazione dei provvedimenti resi in camera di consiglio; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 luglio
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