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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 36795/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 12/9/2023, la Corte di appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con riguardo a due violazioni dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando - previa ricostruzione della vicenda processuale - il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'articolo citato, con vizio di motivazione, pur ricorrendo i presupposti.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile: il Giudice del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato l'obiettiva, elevata quantità delle sostanze stupefacenti in oggetto, corrispondenti a 100 dosi di cocaina e 1900 dosi di marijuana; di seguito, è stata sottolineata l'elevata percentuale di principio attivo della prima sostanza, compresa tra il 78 ed il 79%.

In forza di ciò, la Corte di appello ha sostenuto che la valenza del dato ponderale assumeva valore preponderante negativo, per la sua significatività, incompatibile con un giudizio di minima offensività.

Lo stupefacente, dunque, era destinato a soddisfare le esigenze di un'ampia rete di consumatori, così evidenziando una condotta di rilevante valenza criminale.

Significativo, in tal senso, è stato considerato anche l'importo sequestrato, pari a circa 4.000 euro in contanti, ritenuto - ancora con argomento privo di illogicità - provento dell'attività di spaccio, in assenza di una stabile e lecita attività lavorativa.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 12/9/2023, la Corte di appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con riguardo a due violazioni dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando - previa ricostruzione della vicenda processuale - il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'articolo citato, con vizio di motivazione, pur ricorrendo i presupposti. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile: il Giudice del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato l'obiettiva, elevata quantità delle sostanze stupefacenti in oggetto, corrispondenti a 100 dosi di cocaina e 1900 dosi di marijuana; di seguito, è stata sottolineata l'elevata percentuale di principio attivo della prima sostanza, compresa tra il 78 ed il 79%. In forza di ciò, la Corte di appello ha sostenuto che la valenza del dato ponderale assumeva valore preponderante negativo, per la sua significatività, incompatibile con un giudizio di minima offensività. Lo stupefacente, dunque, era destinato a soddisfare le esigenze di un'ampia rete di consumatori, così evidenziando una condotta di rilevante valenza criminale. Significativo, in tal senso, è stato considerato anche l'importo sequestrato, pari a circa 4.000 euro in contanti, ritenuto - ancora con argomento privo di illogicità - provento dell'attività di spaccio, in assenza di una stabile e lecita attività lavorativa. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 36795/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris