CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nei reati di cui agli artt. 216, 223 e 216 co. 1 n. 2 L. Fall.; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denun- zia inosservanza o erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere costituti da mere doglianze in punto di fatto, prospettano delle deduzioni generiche e prive delle ragioni di dirit- to e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]