CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09713/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.3315 del 2016, depositata il 29 dicembre 2016, non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16954/2017Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 9713/2026Data pubblicazione 15/04/20261. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] degli avvisi di accertamento con contestualeirrogazione di sanzioni n. TVK010704456 e n. TVK010704458, relativi aglianni di imposta 2010 e 2011, notificati il 26.11.2013, con cui l’Agenzia delleEntrate, all’esito di verifiche della Guardia di Finanza, conclusesi con ilprocesso verbale di constatazione del 10.6.2013, aveva contestato, ai finiIrpef e addizionali, l’omessa dichiarazione del reddito prodotto attraverso lacessione di rottami ferrosi alla Sidercom sud s.r.l. per euro 17.174,nell’anno di imposta 2010, e per euro 4.516, nell’anno di imposta 2011,assoggettati ad imposte dirette come “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67comma 1 lett. i) t.u.i.r.2. La CTP di Foggia aveva respinto il ricorso del contribuente chesosteneva di aver ceduto rottami ferrosi alla società ma in quantità inferiorie di aver sottoscritto in bianco le relative ricevute che, poi, erano statecompilate dalla cessionaria mediante l’indicazione di quantitativi maggiori,osservando che, comunque, il contribuente non aveva presentato ladichiarazione dei redditi pur avendo percepito redditi di lavoro dipendenteed essendo proprietario di terreni e fabbricati.3. La CTR della Puglia, adita dal contribuente in appello, aveva respinto ilgravame e confermato la sentenza di primo grado rimarcando che ilricorrente non aveva proposto querela di falso avverso la documentazioneche affermava di aver sottoscritto in bianco, acquisita dall’Agenzia delleEntrate presso la società.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione ilcontribuente, affidandosi a due motivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesadepositando il controricorso.Successivamente il ricorrente, il 6.3.2026, ha depositato memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. a cui ha allegato l’istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di cassazioneNumero registro generale 16954/2017Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 9713/2026Data pubblicazione 15/04/2026depositata alla CTR della Puglia il 22.6.2017, il provvedimento diammissione del 6.12.2018 n. 14 e l’istanza di liquidazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la “ nullità della sentenzae del procedimento per assenza di legittimo titolo da parte dell’Agenzia delleEntrate di Foggia” sostenendo che, in mancanza della notificazione delprocesso verbale di constatazione, non aveva potuto conoscere e contestaregli addebiti e la documentazione prima dell’emissione degli avvisi diaccertamento con la conseguente nullità degli atti impositivi, dei primi duegradi di giudizio e delle relative sentenze di condanna.1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di chiarezza e di specificità, aisensi dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., dal momento che la confusionenella formulazione della censura tra la nullità dell’atto impositivo e la nullitàdel processo rende incomprensibile il paradigma censorio invocato.In ogni caso, sotto il profilo della pretesa nullità dell’avviso di accertamentoperché non preceduto dalla notifica del processo verbale di constatazione edall’acquisizione delle sue contestazioni sulla documentazione, la censuranon si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata secondocui “Pur volendo dar credito a quanto affermato dall'appellante circa il fattoche solo nel primo grado di giudizio aveva avuto modo di conoscere idocumenti posti a base degli accertamenti” la documentazione contestatasotto il profilo dell’abusivo riempimento di foglio in bianco è, comunque,dotata di efficacia probatoria piena perché non impugnata di falso dalcontribuente neanche nel corso del giudizio di primo grado, quando di sicurol’aveva conosciuta.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la “violazione o falsaapplicazione di norme di legge relative alla condanna alle spese di lite”sostenendo che sarebbe stato condannato al pagamento delle spese di litedel doppio grado del giudizio in aperta violazione del precetto normativodell’art. 152 bis disp. attuaz. c.p.c. secondo cui se l’Agenzia delle EntrateNumero registro generale 16954/2017Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 9713/2026Data pubblicazione 15/04/2026sta in giudizio con un proprio funzionario l’avversario soccombente nonsarebbe tenuto al pagamento dei diritti ed onorari di procuratore ma solo alpagamento delle spese vive espressamente documentate e richieste.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Nella disciplina del processo tributario la norma speciale di cui all’art.15 comma 2 bis del d. lgs. n. 546 del 1992 che, peraltro, richiama la stessadisciplina a cui fa rinvio l’art. 152 bis disp. attuaz. c.p.c. per regolarel’analoga fattispecie in materia di controversie previdenziali, prevede che“Nella liquidazione delle spese a favore dell' ufficio del Ministero dellefinanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell' entelocale, se assistito da propri dipendenti, si applica il decreto previstodall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per laliquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del ventiper cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avvienemediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicatodella sentenza.”2.3. La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente affermato il principiosecondo « Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che siastata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in casodi vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essereeffettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigentiper gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essispettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attivitàdifensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma ildiritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi perl'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati asvolgere attività difensiva nel processo.» (Cass. n. 1019 del 2024; Cass. n.27634 del 2021).Numero registro generale 16954/2017Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 9713/2026Data pubblicazione 15/04/20262.4. All’Agenzia delle Entrate che sia stata assistita in giudizio dai proprifunzionari spetta, pertanto, la liquidazione delle spese, ai sensi dell’art. 15comma 2 bis del d. lgs. n. 546 del 1992, nell’ipotesi di soccombenza delcontribuente e la condanna alle spese processuali del contribuente non è,dunque, esclusa dal fatto che l’amministrazione finanziaria sia stata difesain giudizio da un suo funzionario.2.5. Nel caso di specie la CTR non si è discostata dai principi richiamatiladdove ha condannato il ricorrente al pagamento a favore dell’Agenzia delleEntrate delle spese processuali.Non sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata.3. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.5. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico delricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20/02/2020, n.4315). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento afavore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 1420 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026.Il PresidenteNumero registro generale 16954/2017Numero sezionale 2497/2026Numero di raccolta generale 9713/2026Data pubblicazione 15/04/2026ROBERTA CRUCITTI