CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 ottobre 2022 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 495 cod. pen., per avere falsamente dichiarato, in data 15 agosto 2016, a personale del Comando dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] della Valle di essere nato il 1° gennaio 2001, mentre, da accertamenti effettuati il 3 aprile 2017, presso la S.C. di Radiologia dell'Istituto per l'[OSCURATO:PERSONA], era risultato avere un'età ossea di almeno diciannove anni. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che l'idoneità degli accertamenti radiografici a dimostrare l'età di un soggetto richiede l'incontrovertibilità dei risultati, nella specie insussistente, e il rispetto delle procedure previste, dall'art. 19 bis d.lgs. 142 del 2015 e del d.p.c.m. 234 del 2016, a tutela del diritto del minore alla partecipazione consapevole agli accertamenti e all'impugnazione del loro esito. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. L'unico, articolato motivo è, nel suo complesso, infondato. La doglianza indirizzata rispetto alle risultanze degli accertamenti operati nel corso del processo è priva di specificità, poiché - peraltro in termini di assoluta genericità - critica l'idoneità dimostrativa delle risultanze "di un unico esame (ad es., la radiografia del polso - mano"), senza considerare che la Corte territoriale, alla stregua della deposizione del teste, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha valorizzato le convergenti risultanze: a) dell'esame auxologico concernente l'accrescimento osseo del polso; b) della panoramica dentaria; c) dell'inserzione clavicolare. Manifestamente infondata è, invece, la pretesa inutilizzabilità di accertamenti operati nel processo penale al di fuori delle regole procedimentali (art. 19 bis, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142) che il legislatore ha previsto ai diversi fini delle modalità dell'accoglienza e della protezione riservata ai minori stranieri). Al riguardo, si osserva che la menzione di Sez. 1, n. 43322 del 10/11/2021, G., Rv. 282158 - 0, non è concludente, nel senso che la decisione appena citata ha affermato, in termini condivisibili, che l'accertamento positivo della minore età operato dalla decisione emessa - in sede di verifica socio-sanitaria dell'età - dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 19 bis d.lgs. n. 142 del 2015 ha efficacia di giudicato anche in sede penale: e questo in ragione della particolare previsione di legge (comma 9 del citato art. 19 bis), che impone la «sospensione di ogni procedimento amministrativo e penale» in pendenza della procedura de qua: in tal modo si è inteso rendere esplicita la regola per la quale il provvedimento di attribuzione dell'età, cui il decidente perviene all'esito del procedimento multidisciplinare, non è funzionale solo all'attivazione delle misure di protezione previste dal d.lgs. 142 del 2015, ma è destinato a riverberare i suoi effetti anche in altri rami dell'ordinamento giuridico che fanno dell'età il presupposto scriminante per l'applicazione di un trattamento differenziato rispetto a quello normalmente praticato. Ma se ciò è esatto nel caso di provvedimento positivo, come ripetutamente sottolinea Sez. 1, n. n. 43322 del 10/11/2021, non è invece condivisibile la tesi, prospettata dal ricorrente, secondo il quale l'asserito mancato svolgimento di siffatta procedura, impedirebbe, una volta raggiunta altrimenti la dimostrazione della maggiore età dell'imputato, di verificare nel contraddittorio processuale - che offre e ha concretamente offerto nel caso di specie all'imputato il più ampio svolgersi del diritto di difesa - il presupposto dell'accusa, ossia che un soggetto maggiorenne abbia falsamente dichiarato di essere minorenne. Del tutto infondato è poi il cenno all'art. 67 cod. proc. pen. (con le conseguenze ricordate da Sez. 2, n. 41934 del 21/06/2017, A., Rv. 271238 - 0), posto che non è sorto alcun dubbio sull'età dell'imputato, alla luce delle convergenti risultanze dimostrative della maggiore età dello stesso. 2. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa