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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36659/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 15014/2021 FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, accogliendo il ricorso del P.G., rideterminata il trattamento sanzionatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata - in mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, negando le circostanze attenuanti generiche riconosciute dal primo giudice.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.

2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

2.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. va osservato la corte di appello, tenuto conto di quanto lamentato dalla Procura Generale con il proposto appello, ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento, facendo riferimento alla negativa personalità dell'imputato gravato da precedenti penali ed alla mancata allegazione di elementi di segno positivo.

Va, del resto, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691)

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 15014/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, accogliendo il ricorso del P.G., rideterminata il trattamento sanzionatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di appropriazione indebita aggravata - in mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, negando le circostanze attenuanti generiche riconosciute dal primo giudice. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p. 2. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 2.1. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. va osservato la corte di appello, tenuto conto di quanto lamentato dalla Procura Generale con il proposto appello, ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento, facendo riferimento alla negativa personalità dell'imputato gravato da precedenti penali ed alla mancata allegazione di elementi di segno positivo. Va, del resto, ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691) 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il consigliere estensore Il pre
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