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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 30354/2026

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l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro haammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1, lett.d), Ord. pen. presso abitazione in [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, in relazione alla pena incorso di espiazione, fino al 16 giugno 2028, per effetto di sentenza di condannairrevocabile pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 aprile 2021 per due episodi diconcussione commessi negli anni 2016-2017.Dato atto che il condannato era stato già ammesso alla detenzione domiciliarecon ordinanza del 13 marzo 2025 presso l’abitazione del proprio nucleo familiarea Scalea e che il beneficio era stato sospeso dal Magistrato di sorveglianza, inassenza di altro domicilio, poiché l’immobile risultava sottoposto a sequestropreventivo finalizzato alla confisca, il Tribunale ha concesso la misura alternativapresso l’abitazione della madre in [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, indicata dall’interessatoe considerata domicilio idoneo, reputando il ripristino della misura pressol’abitazione sottoposta a sequestro inconciliabile con gli scopi della misuracautelare reale.2.

Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando sette motivi di censura.2.1.

Con il primo motivo eccepisce violazione degli artt. 178, comma 1, lett.c), 179, comma 1, 666, comma 3, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., per omessa notifica dell’avviso di udienza al codifensore.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, peravere il Tribunale fondato il provvedimento su un sequestro preventivo maimaterialmente eseguito.2.3.

Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per errata applicazionedei principi giurisprudenziali in materia di incompatibilità tra detenzione domiciliaree sequestro preventivo.2.4.

Con il quarto, il quinto e il settimo motivo eccepisce violazione di legge evizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc.pen.Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia dato esecuzione al sequestropreventivo al di fuori delle proprie attribuzioni e in assenza di un pericolo dideterioramento o dispersione del bene, attuando lo spossessamento delcondannato tramite la modifica del luogo di esecuzione della detenzionedomiciliare; rimarca che il provvedimento impugnato contraddice, in difetto di unaspiegazione logica, l’originaria ordinanza del 13 marzo 2025, con cui il [OSCURATO:PERSONA] sorveglianza aveva concesso al [OSCURATO:PERSONA] la detenzione domiciliare pressol’immobile in sequestro; lamenta la violazione dei principi di proporzionalità,adeguatezza e gradualità, che la giurisprudenza reputa applicabili anche allemisure cautelari reali.2.5.

Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere il Tribunale di sorveglianza omessodi valutare il provvedimento del Giudice dell’esecuzione immobiliare del [OSCURATO:PERSONA] del 29 dicembre 2025, con cui è stata dichiarata l’improseguibilitàtemporanea della procedura esecutiva avviata sull’immobile, già gravato daipoteca iscritta a garanzia di un mutuo, ed è stato revocato l’atto di segnalazioneal pubblico ministero che aveva dato origine al procedimento davanti allamagistratura di sorveglianza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Infondato è il primo motivo di censura.Questa Corte ha affermato che la nullità di ordine generale a regimeintermedio, derivante dall’omesso avviso a uno dei due difensori di fiducia, deveessere eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gligiudizio) presume la rinuncia all’eccezione (Sez.

U, n. 39060 del 16/07/2009,Aprea, Rv. 244188 – 01; conforme, tra le altre, Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020,Iannetti, Rv. 278815 – 01, in tema di procedimento dinanzi al tribunale disorveglianza, secondo cui «Nel procedimento camerale, l’omesso avviso difissazione dell’udienza ad uno di due difensori di fiducia dell’interessato integrauna nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore difiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art.97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc.pen.»).Nel caso di specie, il ricorrente non solo non deduce che la nullità sia statatempestivamente eccepita in udienza, ma prospetta l’avvenuto deposito nelprocedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza di memoria a firma di entrambii difensori, con la conseguenza che alcuna lesione del diritto di difesa è in concretoravvisabile.3.

Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.Avendo preso atto dell’esistenza del sequestro preventivo sull’immobile ove ilcondannato stava originariamente espiando la pena, il Tribunale ha ribadito ilgiudizio di inidoneità di quel domicilio, già espresso dal Magistrato di sorveglianza,che il 15 dicembre 2025 aveva disposto la sospensione dell’esecuzione dellamisura alternativa concessa.Il ricorrente non contesta l’esistenza del vincolo, ma lamenta che il sequestronon sia stato in concreto eseguito con lo spossamento del titolare.Su tale profilo la giurisprudenza ha chiarito che, «in tema di misure cautelarireali, la mancata esecuzione o la mancata notifica del decreto di sequestropreventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblicoministero, non determina alcuna nullità, né comporta l’inefficacia del decretostesso, producendo soltanto l’effetto di ritardare la decorrenza del termined’impugnazione da parte dell’interessato, poiché l’inefficacia consegue alla solaipotesi di sequestro d’urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini previstidall’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale alpubblico ministero del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito o in caso dimancata convalida del giudice nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta, aisensi dell’art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018,dep. 2019, Rv. 274851 – 01).Inconferente risulta il richiamo all’art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, che regola l’efficacia del sequestro di prevenzione, in quanto ilvincolo sull’immobile del [OSCURATO:PERSONA] in Scalea scaturisce da un sequestro penale.

Névale a supportare le ragioni del ricorrente il riferimento all’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., che estende ai casi di sequestro e confiscaprevisti dalla norma le diverse disposizioni del d.lgs. in materia di amministrazionee destinazione dei beni sequestrati e confiscati, di esecuzione del sequestro e ditutela dei terzi.4.

Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.Il provvedimento impugnato ha negato la detenzione domiciliare pressol’immobile sequestrato, facendo corretta applicazione del costante insegnamentogiurisprudenziale secondo cui la facoltà d’uso residenziale privato di un manufattosottoposto a sequestro preventivo è incompatibile con le finalità della misuracautelare reale, sia nel caso di sequestro impeditivo, la cui finalità è quella di inibirele conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto alla consumazione dei reati (cfr.,tra le altre, Sez. 3, n. 48924 del 21/10/2009, Tortora, Rv. 245766 - 01), sia nelcaso di sequestro finalizzato alla successiva confisca, configurandosi la necessitàdi non vanificare l’esigenza di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene aldestinatario della misura, anche al fine di neutralizzare il rischio di un possibiledeterioramento del bene (cfr. Sez. 3, n. 2296 del 06/12/2019, dep. 2020, Borrata,Rv. 278020 – 01, nonché Sez. 2, n. 42127 del 16/11/2010, Sirbu, Rv. 248920 –01, secondo cui «la misura cautelare degli arresti domiciliari non può essereeseguita presso un immobile oggetto di un sequestro preventivo (nella specie,finalizzato alla confisca di cui all’art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in leggen. 356 del 1992) che sia stato disposto nei confronti dello stesso destinatario dellamisura coercitiva e/o del coniuge, dei parenti, degli affini e delle persone con luiconviventi»).5.

Manifestamente infondati sono anche i restanti motivi di ricorso.Il provvedimento impugnato si è limitato a prendere atto, in ossequio alleindicazioni giurisprudenziali, che la restrizione domiciliare presso l’immobilesottoposto a sequestro preventivo finirebbe per aggirare la finalità anticipatoriadella misura cautelare reale, senza formulare alcuna valutazione, di competenzadel giudice del procedimento penale in cui è stato disposto il vincolo, sul periculumin mora e sulla proporzionalità della misura reale.Tanto meno sussistono profili di contraddittorietà o illogicità nelprovvedimento impugnato rispetto all’originaria ordinanza del 13 marzo 2025, diconcessione della detenzione domiciliare presso l’immobile in sequestro, nonrisultando che in quella sede fosse stata valutata l’esistenza del vincolo giudizialesull’immobile ove avrebbe dovuto essere eseguita la richiesta misura alternativa.Del tutto inconferente risulta, infine, il riferimento al provvedimento delGiudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 dicembre 2025,avendo il Tribunale di sorveglianza motivato l’inidoneità del domicilio a Scalea inragione della sottoposizione dell’immobile a sequestro preventivo finalizzato allaconfisca, senza in alcun modo prendere in considerazione il dato, di per sé nondecisivo, concernente la concorrente pendenza della procedura esecutiva.6.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essererigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro haammesso [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1, lett.d), Ord. pen. presso abitazione in [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, in relazione alla pena incorso di espiazione, fino al 16 giugno 2028, per effetto di sentenza di condannairrevocabile pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 21 aprile 2021 per due episodi diconcussione commessi negli anni 2016-2017.Dato atto che il condannato era stato già ammesso alla detenzione domiciliarecon ordinanza del 13 marzo 2025 presso l’abitazione del proprio nucleo familiarea Scalea e che il beneficio era stato sospeso dal Magistrato di sorveglianza, inassenza di altro domicilio, poiché l’immobile risultava sottoposto a sequestropreventivo finalizzato alla confisca, il Tribunale ha concesso la misura alternativapresso l’abitazione della madre in [OSCURATO:PERSONA] del Cedro, indicata dall’interessatoe considerata domicilio idoneo, reputando il ripristino della misura pressol’abitazione sottoposta a sequestro inconciliabile con gli scopi della misuracautelare reale.2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando sette motivi di censura.2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione degli artt. 178, comma 1, lett.c), 179, comma 1, 666, comma 3, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., per omessa notifica dell’avviso di udienza al codifensore.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazioneai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, peravere il Tribunale fondato il provvedimento su un sequestro preventivo maimaterialmente eseguito.2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per errata applicazionedei principi giurisprudenziali in materia di incompatibilità tra detenzione domiciliaree sequestro preventivo.2.4. Con il quarto, il quinto e il settimo motivo eccepisce violazione di legge evizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc.pen.Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia dato esecuzione al sequestropreventivo al di fuori delle proprie attribuzioni e in assenza di un pericolo dideterioramento o dispersione del bene, attuando lo spossessamento delcondannato tramite la modifica del luogo di esecuzione della detenzionedomiciliare; rimarca che il provvedimento impugnato contraddice, in difetto di unaspiegazione logica, l’originaria ordinanza del 13 marzo 2025, con cui il [OSCURATO:PERSONA] sorveglianza aveva concesso al [OSCURATO:PERSONA] la detenzione domiciliare pressol’immobile in sequestro; lamenta la violazione dei principi di proporzionalità,adeguatezza e gradualità, che la giurisprudenza reputa applicabili anche allemisure cautelari reali.2.5. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere il Tribunale di sorveglianza omessodi valutare il provvedimento del Giudice dell’esecuzione immobiliare del [OSCURATO:PERSONA] del 29 dicembre 2025, con cui è stata dichiarata l’improseguibilitàtemporanea della procedura esecutiva avviata sull’immobile, già gravato daipoteca iscritta a garanzia di un mutuo, ed è stato revocato l’atto di segnalazioneal pubblico ministero che aveva dato origine al procedimento davanti allamagistratura di sorveglianza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Infondato è il primo motivo di censura.Questa Corte ha affermato che la nullità di ordine generale a regimeintermedio, derivante dall’omesso avviso a uno dei due difensori di fiducia, deveessere eccepita a opera dell’altro difensore al più tardi immediatamente dopo gligiudizio) presume la rinuncia all’eccezione (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009,Aprea, Rv. 244188 – 01; conforme, tra le altre, Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020,Iannetti, Rv. 278815 – 01, in tema di procedimento dinanzi al tribunale disorveglianza, secondo cui «Nel procedimento camerale, l’omesso avviso difissazione dell’udienza ad uno di due difensori di fiducia dell’interessato integrauna nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore difiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art.97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc.pen.»).Nel caso di specie, il ricorrente non solo non deduce che la nullità sia statatempestivamente eccepita in udienza, ma prospetta l’avvenuto deposito nelprocedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza di memoria a firma di entrambii difensori, con la conseguenza che alcuna lesione del diritto di difesa è in concretoravvisabile.3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.Avendo preso atto dell’esistenza del sequestro preventivo sull’immobile ove ilcondannato stava originariamente espiando la pena, il Tribunale ha ribadito ilgiudizio di inidoneità di quel domicilio, già espresso dal Magistrato di sorveglianza,che il 15 dicembre 2025 aveva disposto la sospensione dell’esecuzione dellamisura alternativa concessa.Il ricorrente non contesta l’esistenza del vincolo, ma lamenta che il sequestronon sia stato in concreto eseguito con lo spossamento del titolare.Su tale profilo la giurisprudenza ha chiarito che, «in tema di misure cautelarireali, la mancata esecuzione o la mancata notifica del decreto di sequestropreventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari, su richiesta del pubblicoministero, non determina alcuna nullità, né comporta l’inefficacia del decretostesso, producendo soltanto l’effetto di ritardare la decorrenza del termined’impugnazione da parte dell’interessato, poiché l’inefficacia consegue alla solaipotesi di sequestro d’urgenza, in caso di mancata osservanza dei termini previstidall’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. per la trasmissione del verbale alpubblico ministero del luogo in cui il provvedimento è stato eseguito o in caso dimancata convalida del giudice nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta, aisensi dell’art. 321, comma 3-ter cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 4885 del 04/12/2018,dep. 2019, Rv. 274851 – 01).Inconferente risulta il richiamo all’art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, che regola l’efficacia del sequestro di prevenzione, in quanto ilvincolo sull’immobile del [OSCURATO:PERSONA] in Scalea scaturisce da un sequestro penale. Névale a supportare le ragioni del ricorrente il riferimento all’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., che estende ai casi di sequestro e confiscaprevisti dalla norma le diverse disposizioni del d.lgs. in materia di amministrazionee destinazione dei beni sequestrati e confiscati, di esecuzione del sequestro e ditutela dei terzi.4. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.Il provvedimento impugnato ha negato la detenzione domiciliare pressol’immobile sequestrato, facendo corretta applicazione del costante insegnamentogiurisprudenziale secondo cui la facoltà d’uso residenziale privato di un manufattosottoposto a sequestro preventivo è incompatibile con le finalità della misuracautelare reale, sia nel caso di sequestro impeditivo, la cui finalità è quella di inibirele conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto alla consumazione dei reati (cfr.,tra le altre, Sez. 3, n. 48924 del 21/10/2009, Tortora, Rv. 245766 - 01), sia nelcaso di sequestro finalizzato alla successiva confisca, configurandosi la necessitàdi non vanificare l’esigenza di sottrarre fisicamente la disponibilità del bene aldestinatario della misura, anche al fine di neutralizzare il rischio di un possibiledeterioramento del bene (cfr. Sez. 3, n. 2296 del 06/12/2019, dep. 2020, Borrata,Rv. 278020 – 01, nonché Sez. 2, n. 42127 del 16/11/2010, Sirbu, Rv. 248920 –01, secondo cui «la misura cautelare degli arresti domiciliari non può essereeseguita presso un immobile oggetto di un sequestro preventivo (nella specie,finalizzato alla confisca di cui all’art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in leggen. 356 del 1992) che sia stato disposto nei confronti dello stesso destinatario dellamisura coercitiva e/o del coniuge, dei parenti, degli affini e delle persone con luiconviventi»).5. Manifestamente infondati sono anche i restanti motivi di ricorso.Il provvedimento impugnato si è limitato a prendere atto, in ossequio alleindicazioni giurisprudenziali, che la restrizione domiciliare presso l’immobilesottoposto a sequestro preventivo finirebbe per aggirare la finalità anticipatoriadella misura cautelare reale, senza formulare alcuna valutazione, di competenzadel giudice del procedimento penale in cui è stato disposto il vincolo, sul periculumin mora e sulla proporzionalità della misura reale.Tanto meno sussistono profili di contraddittorietà o illogicità nelprovvedimento impugnato rispetto all’originaria ordinanza del 13 marzo 2025, diconcessione della detenzione domiciliare presso l’immobile in sequestro, nonrisultando che in quella sede fosse stata valutata l’esistenza del vincolo giudizialesull’immobile ove avrebbe dovuto essere eseguita la richiesta misura alternativa.Del tutto inconferente risulta, infine, il riferimento al provvedimento delGiudice dell’esecuzione immobiliare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 dicembre 2025,avendo il Tribunale di sorveglianza motivato l’inidoneità del domicilio a Scalea inragione della sottoposizione dell’immobile a sequestro preventivo finalizzato allaconfisca, senza in alcun modo prendere in considerazione il dato, di per sé nondecisivo, concernente la concorrente pendenza della procedura esecutiva.6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essererigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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