Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02359/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod.nav.- perché in assenza di concessione demaniale marittima occupava abusivamente una superficie demaniale marittima (spiaggia) per una superficie di complessivi 75 mq con quindici ombrelloni e trenta lettini a benefico dei clienti di stabilimento balneare, accertato in Ricardi, località Baia di Riaci 1'11 luglio 2015 - e la condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, c:on il quale deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 157 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.

Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il reato non fosse estinto per prescrizione, in quanto non era stato considerato che alla data di accertamento del reato (11.7.2015) era stato effettuato il sequestro dell'area, con conseguente cessazione della permanenza del reato; inoltre, il Tribunale, nell'indicare nell'anno 2016 la data di cessazione della condotta antigiuridica non aveva supportato tale affermazioni con indicazione dell'elemento probatorio utilizzato a riscontro né argomentato in ordine al fatto che gli ombrelloni ed i lettini erano indisponibili perché sottoposti a vincolo reale.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.51 è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Il reato contestato - artt. 54 e 1161 coci.nav. - alla data di emissione della sentenza impugnata (05.07.2019) non era estinto per maturazione del termine prescrizionale.

La ricorrente lamenta che il Tribunale individuava erroneamente il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale nel maggio 2016, epoca in cui venivano rimossi gli ombrelloni ed i lettini con i quali la Marchese aveva abusivamente occupato la superficie demaniale marittima di cui all'imputazione, mentre esso andava individuato momento alla data del sequestro, avvenuto il 11.7.2015.

Anche considerando la data del sequestro - 11.7.2015- alla data di emissione della sentenza impugnata - 5.7.2019 - non era ancora decorso il termine prescrizionale massimo (anni cinque, ex artt. 157 e 160 cod.pen.), che sarebbe maturato solo in data 11.7.2020.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.

U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.

U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.

U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod.nav.- perché in assenza di concessione demaniale marittima occupava abusivamente una superficie demaniale marittima (spiaggia) per una superficie di complessivi 75 mq con quindici ombrelloni e trenta lettini a benefico dei clienti di stabilimento balneare, accertato in Ricardi, località Baia di Riaci 1'11 luglio 2015 - e la condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, c:on il quale deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 157 cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il reato non fosse estinto per prescrizione, in quanto non era stato considerato che alla data di accertamento del reato (11.7.2015) era stato effettuato il sequestro dell'area, con conseguente cessazione della permanenza del reato; inoltre, il Tribunale, nell'indicare nell'anno 2016 la data di cessazione della condotta antigiuridica non aveva supportato tale affermazioni con indicazione dell'elemento probatorio utilizzato a riscontro né argomentato in ordine al fatto che gli ombrelloni ed i lettini erano indisponibili perché sottoposti a vincolo reale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.51 è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Il reato contestato - artt. 54 e 1161 coci.nav. - alla data di emissione della sentenza impugnata (05.07.2019) non era estinto per maturazione del termine prescrizionale. La ricorrente lamenta che il Tribunale individuava erroneamente il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale nel maggio 2016, epoca in cui venivano rimossi gli ombrelloni ed i lettini con i quali la Marchese aveva abusivamente occupato la superficie demaniale marittima di cui all'imputazione, mentre esso andava individuato momento alla data del sequestro, avvenuto il 11.7.2015. Anche considerando la data del sequestro - 11.7.2015- alla data di emissione della sentenza impugnata - 5.7.2019 - non era ancora decorso il termine prescrizionale massimo (anni cinque, ex artt. 157 e 160 cod.pen.), che sarebbe maturato solo in data 11.7.2020. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dellaricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Sentenza Cassazione n. 02359/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris