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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47088/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta rigettava l'istanì di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 8.7.2005 (n.2334/2005), irrevocabile il 18.1.2007. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 627 cod.proc.pen. non essendosi la sentenza impugnata unifromata al dictum della sentenza della seconda sezione di questa Corte, che aveva annullato la precedente declaratoria di inammissibilità della Corte di appello di Caltanissetta della domanda di revisione della sentenza citata, che era stata proposta ai sensi dell'art. 630 cod.proc.pen., in ragione della evidente inconciliabilità di essa con altra sentenza emessa nei conronti del medesimo imputato e per la medesima condotta: infatti, con sentenza n.4807/1999 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" riguardante il periodo temporale "1982- 1997;' totalmente assorbente il periodo di tempo "1988-1994", oggetto invece della contestazione di reato nella sentenza di condanna.

In particolare, la sentenza di condanna n.2334/2005 della Corte di appello di Palermo, che aveva accertato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa creata da [OSCURATO:PERSONA], era inconciliabile con la sentenza di assoluzione della Corte di appello di Palermo n. 4807/99 che aveva accertato, al contrario, l'insussistenza del reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra", che si ascriveva all'imputato in ragione del presunto "ruolo svolto, unitamente al noto [OSCURATO:PERSONA] ed altri imprenditori, nella spartizione del pubblici appalti" (pag.50 sentenza); contrariamente a quanto scritto dalla Corte di appello di Caltanissetta, la sentenza irrevocabile di assoluzione, sebbene antecedente, non era mai transitata nel processo di cognizione in cui era maturata la sentenza di condanna per cui si era chiesta la revisione; peraltro, appariva improprio il richiamo, da parte della Corte territoriale, alla sentenza di questa Corte (che aveva formato il giudicato di condanna) circa la correttezza formale della motivazione a supporto del rigetto di acquisizione della sentenza di assoluzione n. 4897/99, e ciò in ragione della stessa natura del giudizio di legittimità che aveva riguardato la verifica della qualità della motivazione, senza alcuna valutazione dei fatti in essa affermati; la stessa sentenza aveva affermato che "non si sarebbe potuto...considerare separatamente gli appartenenti a cosa nostra e gli appartenenti ai comitati d'affari come se le due componenti avessero mantenuto la loro autonomia e non fossero invece confluite in un'unica compagine associativa"; sempre la stessa sentenza, a pag.22, aveva ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito affermando come [OSCURATO:PERSONA] avesse aderito ad una ramificazione di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata al controllo degli appalti, e non ad un diverso sodalizio mafioso.

Aggiunge il difensore che la stessa sentenza di condanna aveva riconosciuto la mancanza di alcuna autonomia del sodalizio rispetto a [OSCURATO:PERSONA], visto che era [OSCURATO:PERSONA], e non il diverso sodalizio mafioso (in verità solo formalmente affermato) che sceglieva le imprese, adottava il metodo mafioso illecito ed irrogava le sanzioni; in sostanza, erano le stesse motivazioni delle due confliggenti sentenze, quella assolutoria e quella di condanna, che documentavano senza alcun dubbio l'identità delle due diverse fattispecie associative; peraltro, andava osservato che con la sentenza n.200 del 2016, la Corte Costituzionale aveva fissato i termini giuridici dell'identità del fatto, affermando che "ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fattó; anche secondo la giurisprudenza europea la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

1.1. Si deve infatti rilevare come la questione relativa al ne bis in idem fosse stata già affrontata e risolta nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza di questa Corte del 18 gennaio-13 settembre 2007, che ha confermato la sentenza della Corte dì appello di Palermo dell'8 luglio 2005, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod,pen.

L'esistenza di due distinte associazioni era stato già affermato nell'incipit della sentenza della Corte di appello, nella parte in cui si afferma che "dato processuale raggiunto è che il sodalizio in questione, coinvolgente, primo fra tutti, il Siino, ideatore del sistema, non è [OSCURATO:PERSONA], bensì una associazione della quale facevano parte i vertici appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], ma anche componenti del c.d. comitati di affari..."; la sentenza di questa Corte del 2007, nel confermare quella della Corte di appello, ha più volte sottolineato l'esistenza di due associazioni: pag 10, "Procedendo all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], appare infondato il primo motivo, col quale il ricorrente prospetta ( una struttura associativa alternativa a quella risultante dalla sentenza, non come un'associazione nuova creata da [OSCURATO:PERSONA] bensì come risultato dell'infiltrazione da lui attuata nel preesistente sistema di controllo degli appalti"; decisivo appare poi quanto affermato a pag.14, quando si tratta della eccezione sulla mancata acquisizione della sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dalla Corte di appello di Palermo 1'11 dicembre 2019, in cui questa Corte precisa che "la censura da lui mossa per la mancata assunzione delle prove da lui proposte non è pertinente in quanto si trattava di prove volte a scagionarlo dall'accusa di appartenenze a [OSCURATO:PERSONA] e non all'associazione di tipo mafioso per cui si procede".

Correttamente, pertanto, la Corte di appello di Caltanissetta ha osservato che le questioni relative al divieto del bis in idem, ed alla inconciliabilità dei giudicati sono state già affrontate e risolte, e come tali coperte dal giudicato; la Corte di appello ha infatti rilevato più volte, con ragionamento logico ed immune da censure, la diversità delle due associazioni ed il fatto che il giudizio sulla sovrapponibilità delle condotte oggetto di contestazione era stata già effettuato, con conseguente impossibilità di una nuova rivalutazione alla ace del giudicato l formatosi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Caltanissetta rigettava l'istanì di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 8.7.2005 (n.2334/2005), irrevocabile il 18.1.2007. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 627 cod.proc.pen. non essendosi la sentenza impugnata unifromata al dictum della sentenza della seconda sezione di questa Corte, che aveva annullato la precedente declaratoria di inammissibilità della Corte di appello di Caltanissetta della domanda di revisione della sentenza citata, che era stata proposta ai sensi dell'art. 630 cod.proc.pen., in ragione della evidente inconciliabilità di essa con altra sentenza emessa nei conronti del medesimo imputato e per la medesima condotta: infatti, con sentenza n.4807/1999 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" riguardante il periodo temporale "1982- 1997;' totalmente assorbente il periodo di tempo "1988-1994", oggetto invece della contestazione di reato nella sentenza di condanna. In particolare, la sentenza di condanna n.2334/2005 della Corte di appello di Palermo, che aveva accertato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa creata da [OSCURATO:PERSONA], era inconciliabile con la sentenza di assoluzione della Corte di appello di Palermo n. 4807/99 che aveva accertato, al contrario, l'insussistenza del reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra", che si ascriveva all'imputato in ragione del presunto "ruolo svolto, unitamente al noto [OSCURATO:PERSONA] ed altri imprenditori, nella spartizione del pubblici appalti" (pag.50 sentenza); contrariamente a quanto scritto dalla Corte di appello di Caltanissetta, la sentenza irrevocabile di assoluzione, sebbene antecedente, non era mai transitata nel processo di cognizione in cui era maturata la sentenza di condanna per cui si era chiesta la revisione; peraltro, appariva improprio il richiamo, da parte della Corte territoriale, alla sentenza di questa Corte (che aveva formato il giudicato di condanna) circa la correttezza formale della motivazione a supporto del rigetto di acquisizione della sentenza di assoluzione n. 4897/99, e ciò in ragione della stessa natura del giudizio di legittimità che aveva riguardato la verifica della qualità della motivazione, senza alcuna valutazione dei fatti in essa affermati; la stessa sentenza aveva affermato che "non si sarebbe potuto...considerare separatamente gli appartenenti a cosa nostra e gli appartenenti ai comitati d'affari come se le due componenti avessero mantenuto la loro autonomia e non fossero invece confluite in un'unica compagine associativa"; sempre la stessa sentenza, a pag.22, aveva ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito affermando come [OSCURATO:PERSONA] avesse aderito ad una ramificazione di [OSCURATO:PERSONA] finalizzata al controllo degli appalti, e non ad un diverso sodalizio mafioso. Aggiunge il difensore che la stessa sentenza di condanna aveva riconosciuto la mancanza di alcuna autonomia del sodalizio rispetto a [OSCURATO:PERSONA], visto che era [OSCURATO:PERSONA], e non il diverso sodalizio mafioso (in verità solo formalmente affermato) che sceglieva le imprese, adottava il metodo mafioso illecito ed irrogava le sanzioni; in sostanza, erano le stesse motivazioni delle due confliggenti sentenze, quella assolutoria e quella di condanna, che documentavano senza alcun dubbio l'identità delle due diverse fattispecie associative; peraltro, andava osservato che con la sentenza n.200 del 2016, la Corte Costituzionale aveva fissato i termini giuridici dell'identità del fatto, affermando che "ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fattó; anche secondo la giurisprudenza europea la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Si deve infatti rilevare come la questione relativa al ne bis in idem fosse stata già affrontata e risolta nell'ambito del procedimento conclusosi con la sentenza di questa Corte del 18 gennaio-13 settembre 2007, che ha confermato la sentenza della Corte dì appello di Palermo dell'8 luglio 2005, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod,pen. L'esistenza di due distinte associazioni era stato già affermato nell'incipit della sentenza della Corte di appello, nella parte in cui si afferma che "dato processuale raggiunto è che il sodalizio in questione, coinvolgente, primo fra tutti, il Siino, ideatore del sistema, non è [OSCURATO:PERSONA], bensì una associazione della quale facevano parte i vertici appartenenti a [OSCURATO:PERSONA], ma anche componenti del c.d. comitati di affari..."; la sentenza di questa Corte del 2007, nel confermare quella della Corte di appello, ha più volte sottolineato l'esistenza di due associazioni: pag 10, "Procedendo all'esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], appare infondato il primo motivo, col quale il ricorrente prospetta ( una struttura associativa alternativa a quella risultante dalla sentenza, non come un'associazione nuova creata da [OSCURATO:PERSONA] bensì come risultato dell'infiltrazione da lui attuata nel preesistente sistema di controllo degli appalti"; decisivo appare poi quanto affermato a pag.14, quando si tratta della eccezione sulla mancata acquisizione della sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dalla Corte di appello di Palermo 1'11 dicembre 2019, in cui questa Corte precisa che "la censura da lui mossa per la mancata assunzione delle prove da lui proposte non è pertinente in quanto si trattava di prove volte a scagionarlo dall'accusa di appartenenze a [OSCURATO:PERSONA] e non all'associazione di tipo mafioso per cui si procede". Correttamente, pertanto, la Corte di appello di Caltanissetta ha osservato che le questioni relative al divieto del bis in idem, ed alla inconciliabilità dei giudicati sono state già affrontate e risolte, e come tali coperte dal giudicato; la Corte di appello ha infatti rilevato più volte, con ragionamento logico ed immune da censure, la diversità delle due associazioni ed il fatto che il giudizio sulla sovrapponibilità delle condotte oggetto di contestazione era stata già effettuato, con conseguente impossibilità di una nuova rivalutazione alla ace del giudicato l formatosi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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