CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 25/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermò la sentenza del Tribunale di Taranto in data 26/02/2016 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione per avere commesso, in qualità di amministratore unico della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.r.I., più delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie societarie e di beni e attrezzature, nonché per bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla scritture contabili della medesima società (epoca del fallimento, novembre 2005). 1.1. Con sentenza in data 2/07/2021, la Corte di cassazione annullò senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo q) ascritto a Carucci perché il reato era estinto per prescrizione e con rinvio relativamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto. 1.2. Con sentenza in data 25/05/2022, la Corte di appello di Lecce, pronunciandosi in sede di rinvio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena principale in 6 anni e 4 mesi di reclusione così calcolati: pena base pari a 5 anni di reclusione, aumentata di 1 anno di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, contestata in relazione ai delitti di bancarotta di cui ai capi a), b) e c), aumentata di 4 mesi di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, contestata in relazione ai capi b) e c), attesa l'intervenuta prescrizione del reato contestato al capo q); e ha, inoltre, ridotto, in pari misura, la durata delle pene accessorie. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Carucci per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte di appello abbia proceduto a una decurtazione della pena nella misura di soli 2 mesi di reclusione, adottando un metodo aritmetico di computo che assegnava a ciascun reato il medesimo valore in termini di ulteriore pena detentiva, pari appunto a due mesi. Tuttavia, nella parametrazione degli aumenti per la continuazione il giudice sarebbe sempre tenuto a una puntuale motivazione che tenga conto del "peso" di ciascun reato satellite nell'economia complessiva delle condotte ascritte dall'imputato, non potendosi infliggere il previsto supplemento sanzionatorio senza dar conto dei criteri logico-giuridici alla base del ragionamento adottato (cfr. ex multis Sez. 1, n. 800 del 12/01/2021). Nel caso di specie, la Corte avrebbe omesso ogni valutazione nel merito, optando per un'arbitraria operazione matematica, che striderebbe con la ratio della. continuazione, frustrando la ineludibile finalità rieducativa della pena. Al contrario, i Giudici di appello avrebbero dovuto riformulare gli aumenti sanzionatori dando esplicito conto del venire meno di una fattispecie di reato; e avrebbero dovuto compiere una nuova valutazione che avrebbe potuto comportare un incremento di pena inferiore rispetto a quello precedente, tenuto conto del minore numero di illeciti avvinti dalla continuazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Secondo quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo a un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665-01); disposizione, quest'ultima, che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta, per i reati fallimentari, una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. 5, n. 36721 del 10/05/2022, Longobardi, non massimata). Pertanto, l'intervenuta declaratoria di prescrizione di uno dei reati de quibus incide sulla quantificazione dell'aumento di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 55390 del 30/10/2018, Pace, non massimata). 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, avendo ridotto l'aumento originariamente pari a 6 mesi di reclusione per la cd. continuazione fallimentare alla luce dell'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato contestato al capo q) della rubrica, conseguentemente rideterminando la pena finale in 6 anni e 4 mesi di reclusione. In questo modo, essa non ha compiuto alcuna valutazione arbitraria, tenuto conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando un apprezzamento discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01, secondo cui deve ritenersi tale quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si limiti a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto). Nel caso di specie, inoltre, il ricorso non ha nemmeno spiegato per quale ragione i Giudici del rinvio avrebbero dovuto annettere al reato prescritto un peso maggiore degli altri due non prescritti, per i quali l'aumento complessivo era stato originariamente quantificato, come detto, in 6 mesi di reclusione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.4.1, La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos