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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12829/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41829 —2C22:-) .

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che il ricorso è affidato a tre motivi, ripresi nella memoria integrativa depositata, con i quali denuncia: - la nullità della sentenza per vizi della motivazione, in violazione dell'art. 125, co. 3 cpp; - la mancata applicazione dell'art 131 bis cod. proc. pen. evidenziando la contraddizione interna della sentenza laddove pur riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. , e richiamando l'interpretazione della predetta causa di non punibilità accolta dalla giurisprudenza, in spregio della quale la sentenza impugnata ha escluso che il furto di 20 euro possa integrare a lieve entità; - la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. proc. pen. per eccessività della sanzione irrogata, dolendosi che la Corte di appello ha consegnato una motivazione omissiva e lacunosa nell'indicazione degli indici concretamente tenuti in considerazione nella dosimetria della sanzione penale; si duole inoltre, del negato giudizio di prevalenza della già riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., rispetto alla recidiva facoltativa, peraltro ritenuta senza un adeguato vaglio; considerato che i tre motivi in cui si articola il ricorso, sono generici per indeterminatezza, perché del tutto privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limitano a enunciazioni di principio o ad affermazioni assertive, senza indicare più specifiche censure alla tenuta logica della sentenza impugnata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, in particolare, che la sentenza impugnata ha fondato, per un verso, il riconoscimento della circostanza attenuante sulla modesta entità della somma sottratta, mentre, ha negato la lieve entità del fatto, considerato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, sottolineando la spregiudicatezza della condotta ( pg. 4-5 della sentenza) in coerenza con i richiamati approdi giurisprudenziali; d'altro canto, ha congruamente giustificato il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza invocato dal ricorrente ( pg.4) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41829 —2C22:-) . Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli ne ha confermato la condanna per il delitto di furto; Ritenuto che il ricorso è affidato a tre motivi, ripresi nella memoria integrativa depositata, con i quali denuncia: - la nullità della sentenza per vizi della motivazione, in violazione dell'art. 125, co. 3 cpp; - la mancata applicazione dell'art 131 bis cod. proc. pen. evidenziando la contraddizione interna della sentenza laddove pur riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. , e richiamando l'interpretazione della predetta causa di non punibilità accolta dalla giurisprudenza, in spregio della quale la sentenza impugnata ha escluso che il furto di 20 euro possa integrare a lieve entità; - la violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. proc. pen. per eccessività della sanzione irrogata, dolendosi che la Corte di appello ha consegnato una motivazione omissiva e lacunosa nell'indicazione degli indici concretamente tenuti in considerazione nella dosimetria della sanzione penale; si duole inoltre, del negato giudizio di prevalenza della già riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., rispetto alla recidiva facoltativa, peraltro ritenuta senza un adeguato vaglio; considerato che i tre motivi in cui si articola il ricorso, sono generici per indeterminatezza, perché del tutto privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, si limitano a enunciazioni di principio o ad affermazioni assertive, senza indicare più specifiche censure alla tenuta logica della sentenza impugnata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, in particolare, che la sentenza impugnata ha fondato, per un verso, il riconoscimento della circostanza attenuante sulla modesta entità della somma sottratta, mentre, ha negato la lieve entità del fatto, considerato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, sottolineando la spregiudicatezza della condotta ( pg. 4-5 della sentenza) in coerenza con i richiamati approdi giurisprudenziali; d'altro canto, ha congruamente giustificato il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza invocato dal ricorrente ( pg.4) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende
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