CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20877/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],eredi dell’[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026AGEA - [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.2245/2021 depositata il 03/09/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e PAOLO PASSALUNGHIdell'Avvocatura Generale dello Stato per parte controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FlorianMarino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TieppoGiancarlo e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ElAoud Naima convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Treviso,AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura proponendoopposizione avverso le cartelle di pagamento aventi ad oggetto il c.d.prelievo latte relativo alle annualità ricomprese tra il 1995 ed il 2008.A sostegno dell’opposizione, affermavano – tra l’altro – la nullità e/oannullabilità delle cartelle per mancanza, tra i requisiti essenziali,dell’indicazione dei responsabili del procedimento.Disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva delle cartelle dipagamento oggetto di opposizione, con sentenza n. 2498 del03.10.2016, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica,accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, dichiarava la nullità dellecartelle di pagamento azionate accertando l’insussistenza del dirittoNumero registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026di AGEA di procedere in via esecutiva. Il primo giudice ritenevafondata l'eccezione di nullità per omessa indicazione del responsabiledel procedimento di emissione e di notificazione, risultandounicamente essere stato indicato in seno alle stesse il responsabiledel procedimento di iscrizione a ruolo.La pronuncia veniva impugnata da AGEA innanzi alla Corted’Appello di Venezia che – con sentenza n. 2245/2021 - accoglieva ilgravame, rigettando per l’effetto le opposizioni. Il secondo giudice hasostenuto che l’iter della riscossione è affidato ad un unico entetitolare dell’attività (AGEA) e che quest’ultimo ne rispondeunitariamente, anche con riferimento a ciascun segmentoprocedurale (iscrizione a ruolo, riscossione e notificazione),assolvendo all’obbligo imposto dalla legge con l’indicazione delnominativo del soggetto che a quel procedimento ha dato avvio. Ha,poi, assorbito gli ulteriori motivi di doglianza per decadenza di cuiall’art. 346 c.p.c., dovuta alla genericità con cui gli appellati costituitisi erano genericamente richiamati a «tutte le domande ed eccezionigià svolte con l’atto di citazione in opposizione […]».2. La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione dairicorrenti elencati in epigrafe. Il ricorso, affidato a tre motivi, èillustrato da memoria.Resiste AGEA con controricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primocomma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce nullità della decisione ex art.360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 618, comma 3c.p.c. Gli odierni ricorrenti avevano proposto, con quattro motivi,opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 e, con nove motivi,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartelle esattoriali con cuiAGEA aveva loro intimato il pagamento del prelievo supplementaresu annate che andavano dal 1995/1996 al 2007/2008. [OSCURATO:PERSONA] solo una delle questioni oggetto dell’opposizione agli attiesecutivi, essendo la questione dell’indicazione del responsabile delprocedimento pacificamente attinente alla forma delle cartelleesattoriali. La sentenza del Tribunale di Treviso, dunque, erainequivocabilmente una sentenza pronunciata a norma dell’art. 617,comma 1, c.p.c., in quanto aveva deciso solo ed esclusivamenteun’opposizione relativa alla regolarità formale delle cartelleesattoriali, ovvero un’opposizione agli atti esecutivi, in quanto talenon impugnabile mediante atto di citazione in appello, che avrebbedovuto essere dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale adita:la pronuncia, infatti, ai sensi dell’art. 618, ultimo comma, c.p.c. e111 Cost. avrebbe potuto essere ricorribile solo per cassazione. Delresto, anche il giudizio di appello verteva solo e pacificamente intema di opposizione agli atti esecutivi; tanto che la sentenza disecondo grado fa riferimento, anche nel dispositivo, al rigetto delleopposizioni agli atti esecutivi. Dunque, la pronuncia impugnata èaffetta da nullità - questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e gradodel giudizio – con conseguente cassazione senza rinvio della sentenzad’appello e, per l’effetto, con annullamento delle cartelle esattoriali.1.1. Il motivo è infondato.Al di là della qualificazione dell’azione, proposta a suo tempo conl’atto di citazione in opposizione dagli odierni ricorrenti (cui questaCorte direttamente accede, in ragione del vizio fatto valere),intitolata «opposizione all’esecuzione ex art. 615 Co. 1 c.p.c. e aglitrattato l’istanza come «opposizione all’esecuzione»; tanto anche nelNumero registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026dispositivo della pronuncia, ove si legge: «accoglie la propostaopposizione» e «dichiara l’insussistenza del diritto dell’opposta AGEAa procedere in via esecutiva sulla base delle su indicate cartelle neiconfronti dei nominati opponenti», così inducendo a credere cheoggetto dell’azione non fosse il quomodo dell’esecuzione (ossia, nelcaso che ci occupa, la omessa indicazione del responsabile delprocedimento di iscrizione a ruolo), bensì l’an, ossia il diritto dellaparte istante (AGEA) di procedere ad esecuzione forzata.In tale situazione non può trovare accoglimento – come invecepredicato in memoria dai ricorrenti - quanto statuito da questa Cortein merito alla sola proponibilità del ricorso per cassazione ex art. 111Cost., allorquando il giudice, dinanzi ad un medesimo atto cheproponga contestualmente un’opposizione all’esecuzione eun’opposizione agli atti esecutivi, ritenga assorbente quest’ultima(Cass. Sez. 3, n. 31549 del 13/11/2023); tanto perché nel caso dispecie il Tribunale non si è espresso nel senso dell’assorbimentodell’opposizione all’esecuzione, ma, al contrario, ha qualificatol’azione come tale, accogliendo solo una delle istanze ivi formulate,affermando che vengono «qui censurati profili afferenti allasussistenza del diritto in capo all'opposta di procedere conl'esecuzione forzata sulla base dei titoli all'uopo azionati, ossia dellecartelle esattoriali impugnate, di cui è stata per l'appunto contestatala natura di atti idonei a sorreggere una valida procedura esecutiva».Insomma, come rilevato anche dal PM, trova applicazione al casodi specie il principio dell’apparenza, a mente del quale ai finidell’individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisionepronunciata anche in sede di contestazione inerente al procedimentoesecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa oimplicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026Consegue da ciò che è esperibile l’appello ove l’azione sia stataqualificata come opposizione all'esecuzione, come appunto nel casoche ci occupa, indipendentemente dalla esattezza dell’inquadramentoeffettuato (Cass. Sez. 6 - 3, n. 32833 del 09/11/2021; Cass. Sez. 6- 2, n. 3338 del 02/03/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3712 del15/02/2011; Cass. Sez. 3, n. 26294 del 14/12/2007).Né rileva quanto affermato dal giudice d’appello nel dispositivo,peraltro nel silenzio degli appellati, ove si qualifica l’azione comeopposizione agli atti esecutivi, poiché assume rilievo quanto statuitodal primo giudice, discutendosi di impugnazione alla pronuncia diprimo grado.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della decisione ex art.360, comma 1, n. 3) c.p.c., in relazione all’art. 2, par. 1, comma 2del Reg. CEE n. 3950/1992 e in relazione all’art. 16, par. 1, comma2 del Reg. (CE) n. 595/2004 della commissione, del 30 marzo 2004,recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 delConsiglio. Le cartelle esattoriali impugnate hanno ad oggetto ilpagamento da parte delle aziende agricole ricorrenti del prelievosupplementare dalle stesse dovuto per la commercializzazione dilatte in eccesso rispetto alla quota di riferimento a ciascunaassegnata. Orbene, com’è noto, ogni anno AGEA (prima AIMA), unavolta ottenuti i dati relativi alle produzioni, all’esubero nazionale ealle minori produzioni, effettuava la compensazione nazionale tra lemaggiori e le minori produzioni rispetto alle quote assegnate aciascuna azienda e procedeva al calcolo del prelievo da comminaresulla base dei criteri indicati nell’art. 1, comma 8 del d.l. n. 43/1999,per le annate che vanno dal 1995/1996 al 2003/2004 e sulla basedell’art. 2, comma 3 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 157, per le annate dal2004/2005 al 2008/2009. Ebbene, dette norme nazionali sono stateNumero registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026tutte dichiarate incompatibili con la normativa comunitaria riportatain rubrica dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (‘CGUE’).Essendo la compensazione nazionale fondata su norma incompatibilecol diritto eurounitario, la stessa è nulla e tali devono essere dichiaratianche gli atti successivi che da essa derivano, quali il prelievosupplementare comminato alle aziende agricole, l’iscrizione a ruolodello stesso e le cartelle esattoriali oggetto dell’impugnazioneodierna. Detta nullità è anch’essa rilevabile d’ufficio, in ogni stato egrado del giudizio, e può essere sollevata per la prima volta anche insede di legittimità.2.1. Il motivo non può trovare accoglimento.E’ opportuno ricostruire, sia pure in maniera sintetica, ilmeccanismo del prelievo supplementare legato al regime delle c.d.«quote latte», introdotto nel 1984 dal Regolamento (CEE) n. 856/84(che modificò il Regolamento (CEE) n. 804/68), e disciplinato, nelleregole generali applicative, dal Regolamento (CEE) n. 857/84.Esso fu, poi, prorogato e riordinato dal Regolamento (CEE) n.3950/92 e, successivamente, dal Regolamento (CE) n. 1788/2003,che confermò il criterio del prelievo sui quantitativi eccedenti il limitegarantito.La relativa disciplina fu, quindi, trasfusa nel Regolamento (CE) n.1234/2007 (regolamento unico OCM), che continuò a regolare ilsistema di limitazione della produzione lattiera.Il sistema è stato, infine, abrogato dal Regolamento (UE) n.1308/2013, con sopravvivenza transitoria del sistema fino al 31marzo 2015, come ribadito anche dal Regolamento di esecuzione(UE) 2015/447.Nel sistema sopra tratteggiato, il regime delle quote latteconsisteva in un complesso di meccanismi normativi ed organizzativiNumero registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026finalizzati a porre un limite alle eccedenze produttive di latte ederivati da parte degli stati membri della Comunità europea, conl’obiettivo di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo taleche i paesi membri con produzione “eccedentaria” trovassero in quellicon produzione insufficiente un bacino di mercato in cui smaltire leeccedenze stesse, ai fini della stabilizzazione del reddito dellapopolazione agricola interessata (CGUE sentenze del 17 maggio1988, Erpelding, C-84/87, punto 26, nonché del 25 marzo 2004,[OSCURATO:PERSONA] e a., C-480/00, C-482/00, C-484/00,da C-489/00 a C-491/00, e da C-497/00 a C-499/00, punto 57), oltreche ai fini di finanziamento delle spese del settore lattiero-caseario afavore della Comunità europea (v. art. 10 Reg. (CEE) n. 3950/92).In tale sistema di “contingentamento della produzione” la quotalatte individuale assegnata rappresentava una sorta di “licenza” aprodurre e commercializzare latte entro un limite ben definito; in casodi superamento di tale limite ciascuno Stato membro tratteneva ilc.d. “prelievo supplementare” (v. “considerando” 6, Reg. n.3950/92), cioè una somma di denaro predefinita per ciascunchilogrammo di latte commercializzato in esubero rispetto alla quota(pari a 115% del prezzo indicativo del latte: art. 1, comma 1, Reg.n. 3950/92), non avente natura sanzionatoria (v. CGUE C-480/00,C-482/00, C-484/00, da C-489/00 a C-491/00, e da C-497/00 a C-499/00; Cass. Sez. U, Sentenza n. 20254 del 14/10/2004).Il “considerando” 7 del Reg. (CEE) n. 3950/92 precisava che:«[…] la necessità di garantire la piena efficacia del prelievo in tuttala Comunità giustifica, in linea di principio, il mantenimento dellapossibilità per gli Stati membri di scegliere tra due modalità diperequazione dei superamenti dei quantitativi di riferimentoindividuali, tenuto conto della diversità delle strutture di produzioneNumero registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026e di raccolta lattiere; [...] a tale proposito, occorre autorizzare gliStati membri a non riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzatialla fine del periodo, a livello nazionale o tra gli acquirenti, e adestinare l’importo riscosso che supera il prelievo dovuto alfinanziamento di programmi nazionali di ristrutturazione e/o arestituirlo ai produttori facenti parte di talune categorie o che sitrovano in una situazione eccezionale».L’art. 2, commi 1 e 4, del medesimo Regolamento recitavano:«1. Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o diequivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi inquestione, che superano l’uno o l’altro dei quantitativi di cuiall’articolo 3.Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito alsuperamento.A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo deiproduttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previariassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, alivello dell’acquirente in base al superamento sussistente dopo laripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizionedi ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzatioppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo diriferimento a disposizione di ciascun produttore.4. Qualora il prelievo sia dovuto e l’importo riscosso sia superiore,lo Stato membro può destinare l’eccedenza riscossa al finanziamentodelle misure di cui all’articolo 8, primo trattino [alimentare la riservanazionale con i quantitativi di riferimento così liberati], e/orimborsarlo ai produttori che rientrano in categorie prioritariestabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsiNumero registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026o confrontati ad una situazione eccezionale risultante da unadisposizione nazionale non avente alcun nesso con il presenteregime».La scelta dell’Italia è andata nel senso del rimborso del prelievosupplementare ai produttori, che veniva versato, per quanto riguardale vendite dirette, al competente organismo dello Stato membro(AIMA, poi AGEA); per quanto riguarda le consegne, venivatrattenuto al momento del conferimento del latte da parte delproduttore dai primi acquirenti, i quali - operando come sostitutid’imposta - dovevano versare ad AGEA le multe riscossedall’allevatore (sull’obbligo della trattenuta del prelievo a cura degliacquirenti: v. artt. 11, 13, comma 3, Reg. CE n. 1788/03; art. 81Reg. n. 1267/07; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16276 del 18/06/2021).Al termine della campagna, nel caso di rispetto della quota nazionaledi riferimento, l’eccedenza riscossa veniva restituita agli allevatorisecondo un meccanismo di «compensazione», per il quale le quoteproduttive non utilizzate venivano redistribuite tra i produttori.2.1.1. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (‘CGUE’:[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),causa C-348/18; CGUE 11/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] ea., causa C-46/18; CGUE 13/01/2022, [OSCURATO:PERSONA] e a.contro Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), causa C-377/19) ha censurato il meccanismo delle compensazioni applicatodallo Stato italiano (cfr. per quel che qui rileva: art. 1, comma 8 d.l.n. 43 del 1999 per le annate dal 1995/6 al 2003/4; art. 2, comma 3,d.l. n. 157 del 2004, per le annate dal 2004/5 al 2008/0), affermandoche i criteri per la riassegnazione dei quantitativi di riferimentoinutilizzati non avrebbero dovuto essere stabiliti dalla normativaNumero registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026italiana, che ha applicato la compensazione sulla base di categorieprioritarie, ma avrebbero dovuto essere necessariamente di tipoproporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascunproduttore da ripartirsi poi tra tutti gli allevatori, nel rispetto dell’art.2, par. 1, comma 2, del Reg. (CEE) n. 3950/92 (CGUE causa C-348/18, punti 31-37, 40, 59; CGUE causa C-377/19, punti 39-52).La CGUE metteva, altresì, in rilievo la diversità di logica sottesaai due meccanismi previsti rispettivamente dal par. 1 e dal par. 2dell’art. 2 del Reg. (CEE) n. 3950/92 (CGUE causa C-348/18, punti39-45) – il primo mira a diminuire proporzionalmente il superamentodei quantitativi di riferimento dei produttori, al fine di ridurre ancheil contributo di questi ultimi al prelievo dovuto; il secondo si proponedi determinare la destinazione dell’importo del prelievo riscosso ineccesso, prevedendo che il rimborso di tale eccedenza, ove questovenga deciso da uno Stato membro, venga effettuato a beneficio deiproduttori che rientrano in categorie prioritarie, stabilite secondo icriteri obiettivi previsti dalla Commissione – per evidenziare come èsenz’altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati,vale a dire la riassegnazione degli stessi, a dover essere effettuata inmodo «proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione diciascun produttore», mentre il contributo dei produttori al pagamentodel prelievo dovuto è stabilito in base al superamento del quantitativodi riferimento di cui dispone ciascun produttore (CGUE sentenza del05/05/2011, Kurt und [OSCURATO:PERSONA] e a., C-230/09 e C-231/09,punto 64).Con più chiarezza, la CGUE ha sostenuto che l'art. 2 del Reg.(CEE) n. 3950/92 deve essere interpretato nel senso chel'accertamento dell'incompatibilità con tale disposizione dellanormativa nazionale, disciplinante le modalità di riscossione delNumero registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026prelievo supplementare da parte dell'acquirente presso i produttori,non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano piùdebitori di tale prelievo (CGUE causa C-48/18, punti 20-32).In sostanza, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha precisatoche l’illegittimità dei criteri nazionali di riassegnazione dei quantitativiinutilizzati, previsti dall’art. 1, comma 8 del d.l. n. 43 del 1999 edall’art. 1, comma 5 del d.l. n. 8 del 2000, incide sul modo dideterminazione del contributo dovuto dal singolo produttore,imponendo, per le annate disciplinate dal Reg. (CEE) n. 3950/92,l’applicazione del solo criterio proporzionale, ma non implica che iproduttori non siano più debitori del prelievo, semmai determina lanecessità di procedere alla sua corretta rideterminazione secondo iparametri imposti dal diritto dell’Unione (CGUE causa C-348/18,punt1 39, 42; CGUE causa C-49/18, punti 25, 30, 32). Il prelievosupplementare potrebbe, infatti, essere destinato al finanziamentodelle misure di cui all’art. 8, primo trattino del Reg. (CEE) n. 3950/92e/o essere rimborsato ai produttori che rientrano in categorieprioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi dadeterminarsi o che si trovano in una situazione eccezionale risultanteda una disposizione nazionale non avente alcun nesso con taleregime.In altri termini, può affermarsi il principio per cui in materia diprelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, l’incompatibilitàdei criteri nazionali di compensazione con l’art. 2 del Reg. (CEE) n.3950/1992 non comporta l’insussistenza del debito del produttore,ma impone la rideterminazione del prelievo secondo il criterioproporzionale stabilito dal diritto dell’Unione.2.2. Neanche soccorre al caso di specie la disciplina sopravvenutadi cui all’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69 - promulgata inNumero registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026materia di “Regime delle quote latte” a valle della procedura diinfrazione 2013/2092 avviata dalla Commissione Europea percontestare all'Italia il mancato recupero dei prelievi arretrati (le c.d.«multe latte») dovuti dagli allevatori per aver superato i limitiproduttivi nazionali – che ha dato attuazione alle sentenze della CGUErese in tema di errato meccanismo delle compensazioni applicatodallo Stato italiano, prevedendo un’articolata procedura di ricalcolodel prelievo supplementare.In conformità con il principio di diritto sopra espresso, illegislatore non ha previsto l’azzeramento generalizzato del debito,ma - nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitivache aveva annullato l'imputazione di prelievo supplementare (art.10-bis, comma 1) – ha disposto l’esecuzione delle operazioni dicompensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare edegli interessi dovuti (secondo le modalità e il criterio di cui ai comma2 e 3), con conseguente inefficacia e sostituzione delle comunicazionidi ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata invigore della legge di conversione del citato decreto (comma 4).Per i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazionedella legge di conversione del presente decreto (29.11.2023), hannopromosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti diimputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hannopromosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimentiamministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti allacorretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione delprelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze dellaCGUE di cui al comma 1, l’accesso al ricalcolo degli importi èconsentito previa presentazione all’AGEA di istanza di ricalcolo delprelievo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellaNumero registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026legge di conversione del decreto in esame a pena di decadenza, e acondizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione (art. 10-bis, commi 6 e 7).Va osservato che il comma 6 dell’art. 10-bis in esame configuraun’ipotesi eccezionale e delimitata di accesso al ricalcolo del prelievosupplementare, riservata ai soli produttori che abbiano promosso,entro il termine normativamente previsto, un ricorso pendenteesclusivamente avverso i provvedimenti di imputazione del prelievo,fondato su questioni inerenti alla corretta interpretazione dei metodidi calcolo alla luce delle sentenze della Corte di giustizia richiamatedalla disposizione, con contestuale adesione alla rateizzazione.In tale assetto, l’inciso «ad eccezione di coloro i quali hannopromosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimentiamministrativi e di riscossione» ha inequivoca valenza escludente,poiché sottrae dall’ambito applicativo della norma i soggetti cheabbiano esteso il contenzioso ad atti ulteriori rispetto all’originarioprovvedimento di imputazione. Una diversa lettura, oltre a porsi incontrasto con il tenore letterale della clausola eccettuativa,priverebbe di significato l’avverbio «esclusivamente» e frustrerebbela ratio selettiva e deflattiva del meccanismo delineato dai commisuccessivi, correlato all’istanza di ricalcolo, all’accettazione del nuovoconteggio e all’estinzione del giudizio pendente.2.3. Tornando al caso in esame, la doglianza dei ricorrenti deve,dunque, ritenersi infondata in applicazione del comma 6, art. 10-bis,del d.l. n. 69/2023, avendo i ricorrenti promosso istanza diannullamento delle cartelle di riscossione del credito con riferimentoai prelievi supplementari loro imputati, dunque rientrando la loroposizione in quella esclusa per legge dalla possibilità di ricalcolo.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/20263. Con il terzo motivo si deduce nullità della decisione ex art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c., in relazione all’art. 36, comma 4-ter del d.l.248/07 e all’art. 8-quinquies, comma 10 del d.l. 5/2009.I ricorrenti contestano l’interpretazione di dette norme da partedella Corte d’Appello: ritengono, di contro, che dal dettato normativoemerge chiaramente che AGEA non è responsabile dell’interoprocedimento di riscossione, dall’iscrizione a ruolo alla notifica dellacartella, in quanto è previsto espressamente che essa debba farericorso, nel particolare caso di recupero coattivo di prelievosupplementare, ad un ente terzo quale agente della riscossione([OSCURATO:SOCIETA]) o ufficiale della riscossione (Guardia di Finanza).D’altronde, le cartelle impugnate sono state notificate alle aziendeagricole in questione proprio da [OSCURATO:SOCIETA]., motivo per cui eranecessario che fosse indicato il responsabile della notifica dellecartelle di [OSCURATO:SOCIETA], che se ne è materialmente occupata, oppure, secomunque il responsabile era di AGEA, a maggior ragione avrebbedovuto essere indicato specificamente, posto che l’attività era statainvece posta in essere da [OSCURATO:SOCIETA]. In ogni caso, si tratta diprocedimenti amministrativi diversi, che necessitano dell’indicazionedi diversi responsabili. È pacifico, infatti, che i procedimentidell’iscrizione a ruolo, dell’emissione della cartella e della notificadella cartella sono tra loro diversi ed autonomi, ancorchéconsequenziali. Ne deriva che dalla mancata indicazione nella cartellaesattoriale di ciascuna delle figure di responsabile del procedimentonon può non conseguire la nullità espressamente prevista perciascuna omissione.3.1. Il motivo è infondato.Ai sensi dei commi 10 e 10-bis dell'art. 8-quinquies del d.l. n. 5del 2009, convertito con legge n. 33 del 2009, applicabili rationeNumero registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026temporis, la procedura viene avviata con l'intimazione di versamentoda parte di AGEA, con facoltà del produttore interessato di proporrerichiesta di rateizzazione entro il termine di sessanta giorni dalricevimento dell'intimazione. Nei casi di mancata adesione allarateizzazione, e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione,AGEA procede alla riscossione avvalendosi – per l’intera attività diriscossione (ed anche per la fase di gestione del contenzioso) – dellesocietà del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di convenzione.In particolare, alla stregua del comma 10-bis, la notificazionedella cartella di pagamento e la riscossione coattiva sono effettuateda AGEA avvalendosi delle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]Pertanto, titolare dell’intera attività di riscossione mediante ruolo(intimazione di pagamento, riscossione e notificazione) eresponsabile del procedimento è AGEA (Cass. Sez. 5, n. 8118 del06/04/2020; Cass. Sez. 5, n. 12926 del 25/06/2020; Cass. Sez. 5,n. 26669 del 10/11/2017).Correttamente la Corte territoriale ha fatto coincidere il soggettoresponsabile del procedimento indicato nelle cartelle di pagamentocon l’ente impositore AGEA, responsabile dell’iscrizione a ruolo, inquanto le successive fasi (emissione e notificazione della cartella)costituiscono fasi esecutive di un procedimento unitario di riscossioneavviato con l’iscrizione a ruolo (Cass. n. 8118 del 2020, cit.; Cass. n.26669 del 2017, cit.).4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza come dadispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deiNumero registro generale 6824/2022Numero sezionale 145/2026Numero di raccolta generale 20877/2026Data pubblicazione 19/06/2026presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in€. 4.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]