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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29452/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21176/14 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 262/264, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andria e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] P.L. da Palestrina n. 19 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende - controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 142/2014, depositata in data 10 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

IRAPRilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva innanzi alla C.t.p. di Milano avverso la cartella di pagamento n. 09720110297547687, di € 19.067,54, relativa a IRAP per l’anno 2008, emessa dall’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale II di Milano, ufficio territoriale di Rho, a seguito di un controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

2. La C.t.p. di Milano, di nanzi alla quale si costituiva [OSCURATO:PERSONA] spa,respingeva il ricorso .

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, dinanzi la C.t.r. della Lombardia, ove si costituiva anche Equitalia sud spa; la C.t.r., con sentenza n. 142/2014, depositata in data 10 dicembre 2013,rigettava l'appello. 4.Avverso la sentenza della C.t .r. della Lombardia , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato due motivi.

Si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità ovvero l’infondatezza del ricorso.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, per la quale il contribuente ha presentato memoria ex art. 380-bis, n. 1 cod. proc. civ.

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, commi 2 e 2 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 24 e 97 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., sotto il profilo del mancato riconoscimento dei criteri con quali sono stati conteggiati gli interessi» il contribuente lamenta l’error in iudicando nell a parte in cui, nella sentenza impugnata, non si sia data contezza della correttezza della modalità di calcolo degli interessi quale operata in cartella.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., sotto il profilo del mancato riconoscimento dell’inesistenza della notifica della cartella di pagamento operata direttamente dall’agente della riscossione mediante spedizione con ricevuta di ritorno e dell’illegittima applicabilità dell’art. 156 cod. proc. civ. alla fattispecie in esame»il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenzaimpugnata, si è argomentato nel senso della validità della notifica della cartella anche sotto il profilo della generale regola della sanatoria contenuta nell’ art. 156 cod. proc. civ.

2. Tanto premesso, il principio declinato nell’art. 276 , secondo comma, c od . p roc . c iv ., impone al Collegio di esaminare prioritariamente le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito.

3. Il secondo motivo di ricorso, afferente una questione di natura squisitamente processuale, è infondato.

Seppur sinteticamente, la C.t.r. dà contezza del fatto che la notifica è avvenuta per posta a mente delle prescrizioni di cui all’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 ed eventuali irregolarità devono ritenersi sanate ex art. 156 cod. pro. civ., ciò in ossequio della costante giurisprudenza di questa Corte sul punto secondo cui non può pronunciarsi la nullità di un atto allorquando lo stesso abbia raggiunto lo scopo e/o abbia messo in grado il contribuente di poter esercitare in pieno il suo diritto di opposizione e di difesa (Cass. Sez.

U. 05/10/2004, n. 19584).

Di poi, con riferimento precipuo alla cartella esattoriale, è pacifico che per la notifica della cartella esattoriale l’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 contempla , tra l’altro, un ’ ipotesi di notifica diretta secondo cui « la notificazione può essere seguita anche mediante invio, da parte dell'esattore , di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica come risulta confermato per implicito dal citato art. 26 penultimo comma secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella, con la relazione dell'avvenuta notificazione ovvero l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4567)

4. Il primo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza attesa la patente violazione delle prescrizioni poste dall'art. 366, comma terzo, cod. proc. civ. in tema di esposizione dei fatti di causa.

Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi rispettato nell'ipotesi (quale quella di specie) di cd. assemblaggio totale della menzione di tutti gli atti del procedimento, esposti in defatigante sequenza, meramente cronologica, senza che a tale esposizione, segua poi una originale parte narrativa volta alla necessaria sintesi del fatto sostanziale e processuale, così onerandosi inammissibilmente la Corte di una ricostruzione di atti e fatti; non può, invero, ritenersi legittimamente assolta dall'indicazione di una congerie di elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell'esposizione del fatto (Cass. 17/07/2012, n. 12283, Cass. Sez.

U. 09/09/2010, n. 19255).

Nel caso di specie, in ricorso sono raccolte le doglianze più disparate laddove, nella redazione del ricorso per cassazione, si richiede che siano indicati con precisione tutti gli elementi posti a base della censura e necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di ricorrere ad altre fonti ed altri atti del processo, in modo che il motivo presenti l'autonomia indispensabile per consentire l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere.

In questo caso, l’esposizione del motivo non contiene tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, mediante una esposizione chiara ed esaustiva dei fatti di causa sì da porre il giudice di legittimità in condizione di avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto.

Sul punto, il ricorrente non individua alcun specifico capo della sentenza impugnata che assume essere in contrasto con la corretta interpretazione delle norme denunziate né deduce specifiche argomentazioni dalle quali poter inferire che determinate asserzioni in diritto della sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

Vieppiù che il ricorrente cade in evidente contraddizione allorquando, da un lato, lamenta la mancata indicazione, in cartella, dei criteri di calcolo e, dall’altro, si duole che il calcolo sia errato (pag. 9 del ricorso); e, comunque, si ripete, non propone alcun metodo di calcolo degli interessi, rappresentandolo come corretto, rispetto al metodo (neppure questo indicato) prospettato come scorretto.

5. In proposito, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza 14/07/2022, n. 22281, si è pronunciata sull’obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente a interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi.

Le Sezioni Unite, chiamate a verificare quale debba essere il contenuto motivazionale della cartella di pagamento che intima al contribuente il versamento di interessi sul debito fiscale accertato e, in particolare, se vi rientri anche l’indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità in base ai tassi via via modificati, hanno innanzitutto perimetrato la cornice normativa di riferimento ossia, in relazione alla materia tributaria, non soltanto l’art. 42, secondo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e l’art. 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633– applicabili all’avviso di accertamento – ma , soprattutto, l’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – applicabile alla cartella di pagamento in forza dell’art. 17 della legge n. 212 del 2000 anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria – secondo il quale «Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione».

Il terzo comma del medesimo art. 7 prevede poi che «Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria».

Muovendo dal quadro normativo di riferimento richiamato - art. 7, l. n. 212/2000, art. 3, l. n. 241/1990, art. 12, c.3, d.P.R. n.600/1073 – le Sezioni Unite pervengono ad una prima conclusione, secondo cui è configurabile in capo all’Amministrazione finanziaria un preciso obbligo di motivazione dell’atto rivolto alla richiesta di pagamento di interessi sul debito fiscale.

E d invero, quello dell’obbligo di motivazione degli atti tributari e, più in generale, degli atti amministrativi costituisce un principio cardine dell’ordinamento, espressione di molteplici valori ancorati alla Carta costituzionale (artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.), completando altresì - insieme al diritto all’informazione e alla partecipazione al procedimento amministrativo- il coacervo di garanzie che si impongono all’interno del principio del c.d. giusto procedimento.

Si tratta di un canone che, quindi, non può non riguardare anche la motivazione della cartella di pagamento, come confermato da Corte cost., 21 aprile 2000, n.117.

Orbene, ad orientare l’indagine sull’interpretazione dell’art. 7, comma 1, legge n.212 del 2000 deve essere la ricerca di un equo bilanciamento e contemperamento delle esigenze sottese al contrasto all'evasione con quelle di garanzia del diritto di difesa, che assuma i tratti dell’adeguatezza, della proporzionalità e della ragionevolezza rispetto agli interessi in gioco, avuto riguardo ai rispettivi oneri configurabili in capo alle due parti del rapporto tributario.

Sotto questo profilo, gli interessi in gioco si profilano essere, da un lato, l’interesse del contribuente - artt. 23, 24, 97, 111, 113 Cost., ma anche art. 41 della Carta europea dei diritti fondamentali, che alimenta i primi secondo un criterio di mutua circolazione (v.

Corte cost. 30 aprile 2021, n.84) - a una cognizione reale e non meramente formale degli obblighi nascenti dall’atto fiscale, e per questo favorevole all’idea di riversare sul fisco le conseguenze della mancata specificazione di elementi che potrebbero rendere più difficoltosa la difesa del contribuente in ragione della non completa conoscenza delle ragioni poste a base della ripresa in punto di interessie, dall’altro, gli interessi, anch’essi di rango costituzionale - artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. - correlati al recupero delle entrate volontariamente non versate dal contribuente e da questi dovute, per effetto dell’accertato inadempimento contestato al contribuente evasore, in virtù dei doveri inderogabili di solidarietà, fra cui quello di concorrere alle spese pubbliche secondo il principio di capacità contributiva, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione con i suoi corollari di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dei pubblici uffici; in tal caso, con un orientamento verso soluzioni meno protettive per il contribuente e più favorevoli al fisco.

Sicchéle Sezioni Unite – dato atto che il corretto bilanciamento fra i diversi interessi coinvolti non possa che muovere dai dati normativi di riferimento come sopra richiamati, ai quali spetta di attuare, in via prioritaria, i valori democratici e c iò al fine di «evitare che la piena tutela di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistico» - hanno chiarito che, a llorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori.

Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.

Sullo specifico aspetto delle modalità di calcolo, la circostanza che i saggi d’interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n.602/1973) sono modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale - D.M. 21 maggio 2009 cit. - o dell’Agenzia delle Entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate - cfr. art. 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per gli atti dell’Agenzia delle Entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell’art.30 d.P.R. n.602/1973 - non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell’atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato ( Cass. 19 dicembre 2014, n.27055,Cass., 15 gennaio 2021, n.593 e Cass., 1° febbraio 2022, n.3009) -ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere.

Il richiamo alla disposizione che regola il tipo di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell’obbligazione complessivamente pretesa.

Analogamente, deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente.

6. In conclusione, tenuto conto dei principi da ultimo richiamati, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nulla per le spese per l’Agenzia delle Entrate che è rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere all’[OSCURATO:PERSONA] spa le spese processuali che si liquidano in € 4.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21176/14 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 262/264, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andria e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] P.L. da Palestrina n. 19 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende - controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 142/2014, depositata in data 10 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. IRAPRilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorreva innanzi alla C.t.p. di Milano avverso la cartella di pagamento n. 09720110297547687, di € 19.067,54, relativa a IRAP per l’anno 2008, emessa dall’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale II di Milano, ufficio territoriale di Rho, a seguito di un controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 2. La C.t.p. di Milano, di nanzi alla quale si costituiva [OSCURATO:PERSONA] spa,respingeva il ricorso . 3. Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, dinanzi la C.t.r. della Lombardia, ove si costituiva anche Equitalia sud spa; la C.t.r., con sentenza n. 142/2014, depositata in data 10 dicembre 2013,rigettava l'appello. 4.Avverso la sentenza della C.t .r. della Lombardia , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato due motivi. Si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità ovvero l’infondatezza del ricorso. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, per la quale il contribuente ha presentato memoria ex art. 380-bis, n. 1 cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, commi 2 e 2 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 24 e 97 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., sotto il profilo del mancato riconoscimento dei criteri con quali sono stati conteggiati gli interessi» il contribuente lamenta l’error in iudicando nell a parte in cui, nella sentenza impugnata, non si sia data contezza della correttezza della modalità di calcolo degli interessi quale operata in cartella. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., sotto il profilo del mancato riconoscimento dell’inesistenza della notifica della cartella di pagamento operata direttamente dall’agente della riscossione mediante spedizione con ricevuta di ritorno e dell’illegittima applicabilità dell’art. 156 cod. proc. civ. alla fattispecie in esame»il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenzaimpugnata, si è argomentato nel senso della validità della notifica della cartella anche sotto il profilo della generale regola della sanatoria contenuta nell’ art. 156 cod. proc. civ. 2. Tanto premesso, il principio declinato nell’art. 276 , secondo comma, c od . p roc . c iv ., impone al Collegio di esaminare prioritariamente le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. 3. Il secondo motivo di ricorso, afferente una questione di natura squisitamente processuale, è infondato. Seppur sinteticamente, la C.t.r. dà contezza del fatto che la notifica è avvenuta per posta a mente delle prescrizioni di cui all’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 ed eventuali irregolarità devono ritenersi sanate ex art. 156 cod. pro. civ., ciò in ossequio della costante giurisprudenza di questa Corte sul punto secondo cui non può pronunciarsi la nullità di un atto allorquando lo stesso abbia raggiunto lo scopo e/o abbia messo in grado il contribuente di poter esercitare in pieno il suo diritto di opposizione e di difesa (Cass. Sez. U. 05/10/2004, n. 19584). Di poi, con riferimento precipuo alla cartella esattoriale, è pacifico che per la notifica della cartella esattoriale l’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 contempla , tra l’altro, un ’ ipotesi di notifica diretta secondo cui « la notificazione può essere seguita anche mediante invio, da parte dell'esattore , di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica come risulta confermato per implicito dal citato art. 26 penultimo comma secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella, con la relazione dell'avvenuta notificazione ovvero l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4567) 4. Il primo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza attesa la patente violazione delle prescrizioni poste dall'art. 366, comma terzo, cod. proc. civ. in tema di esposizione dei fatti di causa. Tale principio, per costante giurisprudenza di questa Corte, non può dirsi rispettato nell'ipotesi (quale quella di specie) di cd. assemblaggio totale della menzione di tutti gli atti del procedimento, esposti in defatigante sequenza, meramente cronologica, senza che a tale esposizione, segua poi una originale parte narrativa volta alla necessaria sintesi del fatto sostanziale e processuale, così onerandosi inammissibilmente la Corte di una ricostruzione di atti e fatti; non può, invero, ritenersi legittimamente assolta dall'indicazione di una congerie di elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell'esposizione del fatto (Cass. 17/07/2012, n. 12283, Cass. Sez. U. 09/09/2010, n. 19255). Nel caso di specie, in ricorso sono raccolte le doglianze più disparate laddove, nella redazione del ricorso per cassazione, si richiede che siano indicati con precisione tutti gli elementi posti a base della censura e necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di ricorrere ad altre fonti ed altri atti del processo, in modo che il motivo presenti l'autonomia indispensabile per consentire l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere. In questo caso, l’esposizione del motivo non contiene tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, mediante una esposizione chiara ed esaustiva dei fatti di causa sì da porre il giudice di legittimità in condizione di avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto. Sul punto, il ricorrente non individua alcun specifico capo della sentenza impugnata che assume essere in contrasto con la corretta interpretazione delle norme denunziate né deduce specifiche argomentazioni dalle quali poter inferire che determinate asserzioni in diritto della sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie. Vieppiù che il ricorrente cade in evidente contraddizione allorquando, da un lato, lamenta la mancata indicazione, in cartella, dei criteri di calcolo e, dall’altro, si duole che il calcolo sia errato (pag. 9 del ricorso); e, comunque, si ripete, non propone alcun metodo di calcolo degli interessi, rappresentandolo come corretto, rispetto al metodo (neppure questo indicato) prospettato come scorretto. 5. In proposito, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la sentenza 14/07/2022, n. 22281, si è pronunciata sull’obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente a interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi. Le Sezioni Unite, chiamate a verificare quale debba essere il contenuto motivazionale della cartella di pagamento che intima al contribuente il versamento di interessi sul debito fiscale accertato e, in particolare, se vi rientri anche l’indicazione dei criteri di calcolo e delle percentuali applicate per ogni annualità in base ai tassi via via modificati, hanno innanzitutto perimetrato la cornice normativa di riferimento ossia, in relazione alla materia tributaria, non soltanto l’art. 42, secondo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e l’art. 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633– applicabili all’avviso di accertamento – ma , soprattutto, l’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – applicabile alla cartella di pagamento in forza dell’art. 17 della legge n. 212 del 2000 anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria – secondo il quale «Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione». Il terzo comma del medesimo art. 7 prevede poi che «Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria». Muovendo dal quadro normativo di riferimento richiamato - art. 7, l. n. 212/2000, art. 3, l. n. 241/1990, art. 12, c.3, d.P.R. n.600/1073 – le Sezioni Unite pervengono ad una prima conclusione, secondo cui è configurabile in capo all’Amministrazione finanziaria un preciso obbligo di motivazione dell’atto rivolto alla richiesta di pagamento di interessi sul debito fiscale. E d invero, quello dell’obbligo di motivazione degli atti tributari e, più in generale, degli atti amministrativi costituisce un principio cardine dell’ordinamento, espressione di molteplici valori ancorati alla Carta costituzionale (artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.), completando altresì - insieme al diritto all’informazione e alla partecipazione al procedimento amministrativo- il coacervo di garanzie che si impongono all’interno del principio del c.d. giusto procedimento. Si tratta di un canone che, quindi, non può non riguardare anche la motivazione della cartella di pagamento, come confermato da Corte cost., 21 aprile 2000, n.117. Orbene, ad orientare l’indagine sull’interpretazione dell’art. 7, comma 1, legge n.212 del 2000 deve essere la ricerca di un equo bilanciamento e contemperamento delle esigenze sottese al contrasto all'evasione con quelle di garanzia del diritto di difesa, che assuma i tratti dell’adeguatezza, della proporzionalità e della ragionevolezza rispetto agli interessi in gioco, avuto riguardo ai rispettivi oneri configurabili in capo alle due parti del rapporto tributario. Sotto questo profilo, gli interessi in gioco si profilano essere, da un lato, l’interesse del contribuente - artt. 23, 24, 97, 111, 113 Cost., ma anche art. 41 della Carta europea dei diritti fondamentali, che alimenta i primi secondo un criterio di mutua circolazione (v. Corte cost. 30 aprile 2021, n.84) - a una cognizione reale e non meramente formale degli obblighi nascenti dall’atto fiscale, e per questo favorevole all’idea di riversare sul fisco le conseguenze della mancata specificazione di elementi che potrebbero rendere più difficoltosa la difesa del contribuente in ragione della non completa conoscenza delle ragioni poste a base della ripresa in punto di interessie, dall’altro, gli interessi, anch’essi di rango costituzionale - artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. - correlati al recupero delle entrate volontariamente non versate dal contribuente e da questi dovute, per effetto dell’accertato inadempimento contestato al contribuente evasore, in virtù dei doveri inderogabili di solidarietà, fra cui quello di concorrere alle spese pubbliche secondo il principio di capacità contributiva, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione con i suoi corollari di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione dei pubblici uffici; in tal caso, con un orientamento verso soluzioni meno protettive per il contribuente e più favorevoli al fisco. Sicchéle Sezioni Unite – dato atto che il corretto bilanciamento fra i diversi interessi coinvolti non possa che muovere dai dati normativi di riferimento come sopra richiamati, ai quali spetta di attuare, in via prioritaria, i valori democratici e c iò al fine di «evitare che la piena tutela di un interesse finisca per tradursi in una limitazione di quello contrapposto, capace di vanificarne o ridurne il valore contenutistico» - hanno chiarito che, a llorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo. Sullo specifico aspetto delle modalità di calcolo, la circostanza che i saggi d’interesse (come previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n.602/1973) sono modificati periodicamente con provvedimenti adottati in ambito ministeriale - D.M. 21 maggio 2009 cit. - o dell’Agenzia delle Entrate, ma pur sempre soggetti ad obbligo di pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] ovvero con forme equipollenti, quali la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate - cfr. art. 1, comma 361, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per gli atti dell’Agenzia delle Entrate determinativi degli interessi di mora ai sensi dell’art.30 d.P.R. n.602/1973 - non richiede che gli stessi debbano essere esplicitati nell’atto fiscale, trattandosi di atti soggetti a forme di pubblicità legale e dunque comunque agevolmente conoscibili dall'interessato ( Cass. 19 dicembre 2014, n.27055,Cass., 15 gennaio 2021, n.593 e Cass., 1° febbraio 2022, n.3009) -ed individuabili in relazione al richiamo agli stessi operato dalla base normativa di riferimento in tema di interessi che la cartella deve necessariamente contenere. Il richiamo alla disposizione che regola il tipo di interesse richiesto e le norme che presiedono alla sua quantificazione, ivi predeterminate, consentono dunque al contribuente di individuare gli elementi essenziali dell’obbligazione complessivamente pretesa. Analogamente, deve escludersi che la cartella debba esplicitare le modalità di calcolo che hanno condotto alla quantificazione del debito da interessi del contribuente, ove queste siano ancora una volta determinabili sulla base di mere operazioni matematiche, in base a quanto previsto normativamente. 6. In conclusione, tenuto conto dei principi da ultimo richiamati, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla per le spese per l’Agenzia delle Entrate che è rimasta intimata. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’[OSCURATO:PERSONA] spa le spese processuali che si liquidano in € 4.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presuppo
Sentenza Cassazione n. 29452/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris