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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45360/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAcl-ertcr3Win—Errer-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. KALECH Belhassen ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Perugia ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa in relazione a una serie di reati di furto, un episodio di ricettazione, il reato di false dichiarazioni sulle proprie qualità personali, fatti ritenuti avvinti dalla continuazione;

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni della mancata derubricazione del reato di ricettazione in quello di incauto acquisto.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qua- lificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, come nella specie, denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.279842;sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA],PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e non si presta ad alcun sindacato di illegittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. t P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAcl-ertcr3Win—Errer-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. KALECH Belhassen ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Perugia ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa in relazione a una serie di reati di furto, un episodio di ricettazione, il reato di false dichiarazioni sulle proprie qualità personali, fatti ritenuti avvinti dalla continuazione; 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni della mancata derubricazione del reato di ricettazione in quello di incauto acquisto. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qua- lificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, come nella specie, denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.279842;sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA],PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e non si presta ad alcun sindacato di illegittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45360/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris