CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28346/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] con ordinanza trasmessa dal TRIBUNALE di RAGUSA del 29/04/2024 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto richiesta di rimessione del processo pendente nei suoi confronti dinanzi al Tribunale di Ragusa per il reato di diffamazione continuata. Considerato che l'istanza deve ritenersi inammissibile sotto plurimi profili. Anzitutto alla richiesta non sono allegate le notifiche di cui all'art. 46 comma 1 c.p.p., né risulta, come documentato in atti, che l'istante abbia depositato nella cancelleria del giudice procedente le stesse entro il termine previsto dalla disposizione citata. In secondo luogo va ricordato che per consolidato insegnamento di questa Corte, l'eventualità per cui alcuni testimoni o le persone offese intrattengano rapporti professionali con l'ufficio giudiziario presso il quale si celebra il processo, non integra il presupposto della "grave situazione locale", non essendo di per sé idonea a far sorgere un pericolo concreto di non imparzialità del giudice o di pregiudizio per la libera determinazione delle parti (Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Ternotti, Rv. 284451; Sez. 5, n. 14707 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275097). Conseguentemente la conflittualità - peraltro solo genericamente esposta - con il personale della polizia penitenziaria o della polizia giudiziaria denunziata dall'istante non è di per sé idonee ad integrare il legittimo sospetto di cui all'art. 45 c.p.p., né la stessa istante ha comunque chiarito in che termini dalla stessa sarebbe derivata una grave situazione locale in grado di turbare il regolare svolgimento del processo ai sensi della norma citata, dovendosi in tal senso ricordare come, per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito e non già il singolo giudice) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (ex multis Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Ierbulla, Rv. 273116). Nemmeno, infine, può ritenersi di per sè integrato il presupposto della rimessione in ragione del fatto che la Manenti ha proposto denunzia nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Rilevato, pertanto, che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna della istante al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle