CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 luglio 2021
Cassazione n. 39446/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17698-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato 2021 [OSCURATO:PERSONA]; 2074 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi da avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimata - avverso la sentenza n. 297/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che : 1. Con ricorso notificato il 5/6/2019, illustrato da memoria il Comune di Marcogliano impugna la sentenza n.297/2019 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 23 gennaio 2019 pronunciata nella controversia instaurata innanzi al Tribunale il 3/10/2006 avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni della società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Comune, in un giudizio in cui quest'ultimo, resosi inadempiente nei confronti dell'appaltatore, aveva chiamato in manleva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto in tesi avrebbero ostacolato l'esecuzione delle opere finanziate dalla regione sui terreni di loro proprietà oggetto di occupazione acquisitiva, poi definitivamente accertata con sentenza della Corte di cassazione. 2. La Corte d'appello, definendo il giudizio, in riforma della sentenza di primo grado, dopo avere constatato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento del danno a favore della società appaltatrice dei lavori nei confronti del Comune, in accoglimento dell'appello del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di manleva del Comune nei suoi confronti, accolta invece dal giudice di prime cure, non ritenendo la sua condotta ostativa dell'avviamento delle opere date in appalto dal Comune alla società RCI attrice . 3. Il ricorso è affidato a tre motivi, illustrati da memoria. La parte intimata [OSCURATO:PERSONA], nonché Anna, Costantino e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato separati controricorsi per resistere. 4. La Corte d'appello, per quanto qui di interesse, nell'accogliere l'appello di [OSCURATO:PERSONA], e nel respingere quello del Comune , in breve, statuiva che 1) non sussisteva alcun nesso causale tra il comportamento assunto da [OSCURATO:PERSONA] e il danno lamentato, posto che [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a intimare al Comune e all'impresa di non proseguire le opere chiedendo l'intervento dei Carabinieri, condotta ritenuta non idonea a impedire l'inizio delle opere (e che poteva far sorgere dubbi persino in ordine alla accertata, ma non impugnata, responsabilità del Comune nei confronti della società appaltatrice dei lavori); 2) sebbene il possesso dell'area fosse all'epoca già del Comune mediante provvedimento di occupazione acquisitiva, come accertato poi definitivamente in un parallelo giudizio, il comportamento assunto dall'allora proprietario non costituiva atto di spoglio, avendo avuto carattere estemporaneo e non duraturo; 3) in considerazione della natura pubblica dell'ente interessato all'esecuzione delle opere il Comune avrebbe potuto garantire la disponibilità dell'area all'impresa attraverso l'intervento, ad esempio, della [OSCURATO:PERSONA], stante la situazione di fatto e di diritto gravante sui terreni in questione, resi oggetto di occupazione acquisitiva, potendo il Comune evitare il danno con l'ordinaria diligenza; 4) la complessità della vicenda, in ogni caso, giustificava la compensazione delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio tra il Comune e [OSCURATO:PERSONA], mentre il Comune andava condannato alle spese in favore degli altri germani Graziano in considerazione del rigetto dell'appello del Comune nei loro confronti e della loro estraneità ai fatti di cui alla vicenda, non potendosi considerare abusiva la condotta processuale di sostegno delle ragioni del fratello. Considerato che : 1. Con il primo motivo ex articolo 360, 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. si adduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1168 e s., 1223,2043,2058 e 2697 cod.civ. e degli artt. 112, 113,115,116 e 132 c.p.c., laddove la Corte di merito avrebbe ritenuto il difetto sia del nesso causale tra la condotta contestata e l'impossibilità di eseguire l'opera pubblica finanziata dalla regione Campania al Comune di Mercogliano, sia della lesione del possesso dell'area in questione, già traslato in capo al Comune. 1.1. Il motivo è inammissibile perché tende a colpire con censure plurime, peraltro non ben definite, valutazioni fattuali svolte alla luce delle circostanze del caso, in ordine alla inidoneità della condotta assunta da [OSCURATO:PERSONA] a impedire l'avvio delle opere in considerazione del carattere estemporaneo dell'occupazione avviata dal Graziano che, all'epoca, rivendicava la illegittima occupazione acquisitiva dei terreni, in mancanza di avviamento di una formale procedura di esproprio. 1.2. Sul punto, la censura tende a sovrapporre una propria lettura dei fatti a quella fornita dalla Corte di merito, invero del tutto congruente con le circostanze del caso in cui occorreva interpretare i comportamenti assunti in relazione a un procedimento parallelo di "accessione invertita" osteggiato dai proprietari dei beni che si erano visti occupare gli immobili dal Comune sin dai tempi del s terremoto, negli anni '80, senza un formale avvio della procedura espropriativa, tuttavia statuita come legittima con sentenza passata in giudicato. 1.3. Nel caso specifico, in ogni caso, non viene esplicitata la regola giuridica violata nel valutare il nesso di causa, essendo solo contestato l'esito di detta applicazione sulla base delle medesime circostanze valutate dal giudice, tra l'altro, senza alcuna evidente incongruenza logico-temporale. Ed invero, la valutazione di insussistenza di un nesso di causalità tra condotta asseritamente illecita e il danno consiste in un tipico apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede; più precisamente, l'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è sì censurabile in sede di giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., mentre l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata (cfr. Cass. , sez. 3, sentenza n. 9985/2019; Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014; Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005). 1.4. La censura, poi, non investe la ratio decidendi, dalla quale si coglie che solo da una condotta perdurante e violenta si sarebbe potuta arguire l'illiceità della condotta foriera di danno per il Comune.pertanto risulta inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. 2. Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 numero 5 cod. proc.civ. l'omesso esame tra l'affermazione della constatata presenza sul fondo del resistente, che impedì l'accesso ai tecnici del Comune di Mercogliano e dell'ICA s.rI., e a tal fine chiamò i Carabinieri, e l'affermazione che il Comune di Mercogliano non aveva dismesso il possesso materiale del bene: circostanze di fatto tra loro inconciliabili. Inoltre si deduce che la motivazione sarebbe perplessa e incomprensibile allorquando attribuisce allo spoglio del possesso del bene il significato esattamente contrario, ossia il riconoscimento dell'ininterrotto possesso del bene da parte del Comune. 2.1. Il motivo è inammissibile per quanto sopra già detto: esso, in breve, reitera, sotto altra veste giuridica, il vizio di cui sopra; soprattutto mette in questione circostanze già diversamente valutate dalla Corte di merito come non idonee ad integrare l'illecito dedotto, atteso che lo spoglio del bene non aveva avuto il carattere duraturo che richiede per determinarne l'illiceità, potendo il Comune, in quanto possessore, reagire in maniera più attiva al fine di consentire all'appaltatore l'esecuzione delle opere, o comunque ben potendo l'impresa agire con l' assenso del Comune committente che era in possesso dell'area. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.92 SS. Cod. proc. civ. e degli artt. 1168 es, 1223,2043 e 2909 cod.civ., ex articolo 360 numero 3 e 4 cod.proc.civ. Inoltre si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si denuncia che la condanna alle spese legali in favore dei fratelli che hanno preso parte al giudizio sostenendo le ragioni del fratello Adolfo non si spiegherebbe a motivo del fatto che essi avrebbero concorso a rendere possibile il danno ostacolando l'apprensione e l'utilizzo dell'area da parte del Comune, nonostante la definitiva acquisizione del bene dal 1983. 3.1. Il motivo manca di specificità e comunque rimane una questione subordinata all'accoglimento delle prime due censure, dunque assorbita. 3.2. Più in generale, le censure si sono dimostrate tutte inammissibili sotto il profilo dell'articolo 366 numero 4 cod.proc.civ. poiché la lettura di esse, al lume della motivazione, evidenzia come la loro illustrazione non si correli alla motivazione amplissima enunciata dalla Corte territoriale circa la non imputabilità di alcun fatto ostativo del diritto ai fratelli germani, per il solo fatto di avere resistito al giudizio in una situazione in cui vi era stata una occupazione acquisitiva mediante accessione invertita (peraltro espunta successivamente a seguito della sentenza delle SU della Corte di cassazione n. 735/2015 ). 3.3. Sicché, non apparendo i motivi correlati ad essa impingono nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto recentemente rinverdito da Cass. SU n. 7074 del 2017: «Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la 'sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.». 4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile per i plurimi motivi sopra indicati in riferimento ad ogni motivo, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore delle parti separatamente resistenti. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e, per l'effetto, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 5.200,00 per ciascuna parte resistente separatamente, oltre C 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge, con distrazione a favore dei rispettivi avvocati antistatari. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov