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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23385/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino, pronunciata in data 8 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Considerato che il ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 646, 165, 131-bis, 62, primo comma, n. 4, e 62-bis cod. pen. e 603 cod. proc. pen., è privo di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla non particolare tenuità del fatto in ragione della reiterazione dei fatti e dell'elevato valore delle somme trattenute; pag. 6 sul mancato riconoscimento dell'attenuante comune per la genericità delle doglianze difensive a fronte della notevole entità delle somme trattenute; pag. 6 sul diniego delle generiche per l'assenza di elementi positivi da valorizzare rispetto alla rilevanza della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo; pag. 4 sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per genericità e non decisività; pagg. 4 e 5 sulla prova degli elementi costitutivi del reato; pag. 6 sulla corretta subordinazione del beneficio agli obblighi risarcitori in assenza di prova sulla precarietà delle condizioni economiche dell'imputato); né sul punto adde la memoria da ultimo trasmessa che reca solo pagine bianche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 26 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino, pronunciata in data 8 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 646, 165, 131-bis, 62, primo comma, n. 4, e 62-bis cod. pen. e 603 cod. proc. pen., è privo di concreta specificità e, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589; Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla non particolare tenuità del fatto in ragione della reiterazione dei fatti e dell'elevato valore delle somme trattenute; pag. 6 sul mancato riconoscimento dell'attenuante comune per la genericità delle doglianze difensive a fronte della notevole entità delle somme trattenute; pag. 6 sul diniego delle generiche per l'assenza di elementi positivi da valorizzare rispetto alla rilevanza della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo; pag. 4 sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per genericità e non decisività; pagg. 4 e 5 sulla prova degli elementi costitutivi del reato; pag. 6 sulla corretta subordinazione del beneficio agli obblighi risarcitori in assenza di prova sulla precarietà delle condizioni economiche dell'imputato); né sul punto adde la memoria da ultimo trasmessa che reca solo pagine bianche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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