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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12982/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di primo grado con la ( uale era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 624 bis, commi 1 e 3, Ei n. 7) e 625, commi 1 e 2 cod. pen.

Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133bis cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongoi lo le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grava e e, pertanto, non specifici; nella specie l'onere argomentativo del giucice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi r nuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ci In la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorr rr a di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 marzo 2025 Il cnsgliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iden

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che ha confermato la pronuncia di primo grado con la ( uale era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 624 bis, commi 1 e 3, Ei n. 7) e 625, commi 1 e 2 cod. pen. Considerato che il primo ed unico motivo - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133bis cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongoi lo le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del grava e e, pertanto, non specifici; nella specie l'onere argomentativo del giucice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi r nuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ci In la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sorr rr a di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 marzo 2025 Il cnsgliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iden
Sentenza Cassazione n. 12982/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris