CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di esclusione della recidiva, sono inammissibili per il difetto del requisito della specificità estrinseca e perché meramente riproduttivi dei motivi di appello a cui la Corte territoriale ha dato adeguata risposta. 1.1. Il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, è manifestamente infondato poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 24593101). Il giudizio di equivalenza è stato confermato in base all'esistenza dei precedenti penali, dunque adoperando uno degli elementi di valutazione ex art. 133 cod. pen. 1.2. Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta la rinuncia al ricorso presentata personalmente da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per non essere state concesse le circostanze attenuanti generiche, è comunque inammissibile per genericità perché non si confronta con la motivazione della sentenza di condanna. Le circostanze attenuanti generiche risultano concesse con giudizio di equivalenza. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA]‘-e estensore [OSCURATO:PERSONA] Aceto 40SITATO !N CANCEL