CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 1993
Cassazione n. 18769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 2601/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 13 giugno 2019 n. 844; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede. Oggetto:inadempimento contrattuale -giudicato esterno -vincolatività del giudicato penale -condizioni. Tra il 1992 ed il 1993Maurizio Lanari stipulò tre contratti di comodato: -) uno con Dino e [OSCURATO:PERSONA] (30.4.1993); -) gli altri due (il 31.5.1992 ed il 31.5.1993) con [OSCURATO:PERSONA] (che verrà a mancare nelle more del presente giudizio e la cui posizione processuale sarà coltivata dalle eredi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). I tre contratti avevano tutti ad oggetto piccole porzioni di terreno prospicienti la spiaggia di [OSCURATO:PERSONA], nel territorio del Comune di Sirolo (AN), sulle quali i comodatari avevano eretto costruzioni smontabili per l'esercizio di attività commerciali nella stagione balneare. 2. Nel 1994 [OSCURATO:PERSONA] ed i tre comodatari si convennero reciprocamente in giudizio, in separati processi, dinanzi al Tribunale di Ancona: l’uno assumendo che i comodatari erano rimasti nella detenzione del terreno anche dopo la scadenza del termine contrattuale, e chiedendone la condanna alla restituzione dei beni oggetto di comodato; gli altri chiedendo che fosse accertato l’acquisto per usucapione dei beni medesimi. I giudizi vennero riuniti e si conclusero con la sentenza di questa Corte la quale -rigettando il ricorso proposto dai due Severini e dalle eredi di [OSCURATO:PERSONA] - rese definitiva la sentenza con cui la Corte d’appello di Ancona aveva: -) rigettato la domanda di usucapione proposta dai comodatari; -) dichiarato inammissibile per indeterminatezza la domanda di rilascio proposta dal comodante. 3. Nel 2016 [OSCURATO:PERSONA] convenne ex novo i due [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Ancona, chiedendone la condanna: -) al rilascio dei terreni concessi in comodato e sopra indicati; -) al pagamento della penale prevista nei contratti di comodato per l’ipotesi di ritardata restituzione; -) al risarcimento del danno. Tutti i convenuti si costituirono eccependo di avere già rilasciato i terreni da circa venti anni. 4. Con sentenza n. 1555/18 (né il ricorso, né la sentenza impugnata ne indicano la data) il Tribunale di Ancona rigettò tutte le domande, ritenendo che: -) gli immobili erano già stati rilasciati (a questo accertamento di fatto il Tribunale fece tuttavia seguire non il rigetto della domanda nel merito, ma la dichiarazione di “carenza di interesse” dell’attore); -) la penale non era dovuta, in quanto fu contrattualmente pattuita “solo per il caso di inadempimento assoluto, e non di ritardo”; -) la domanda di risarcimento del danno eccedente la penale era inammissibile perché coperta dal giudicato, in quanto proposta da [OSCURATO:PERSONA] costituendosi parte civile in un giudizio penale a carico dei comodatari (e loro eredi) e rigettata dal giudice penale con sentenza definitiva. La sentenza fu appellata dal soccombente. 5. Con sentenza 13.6.2019 n. 844 la Corte d’appello d’Ancona accolse in parte il gravame. Ritenne la Corte d’appello che: -) [OSCURATO:PERSONA] “avesse interesse” a far accertare il suo diritto alla restituzione delle porzioni di terreno, in quanto le controparti avevano sostenuto di averle usucapite fino in sede di legittimità; -) i comodatari non avevano dimostrato di avere restituito i terreni; -) di conseguenza era dovuto all’attore il pagamento della penale contrattualmente prevista; -) l’attore non aveva però allegato né provato l’esistenza e l’ammontare d’un danno ulteriore. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata in via principale da [OSCURATO:PERSONA], ed in via incidentale da Anna e [OSCURATO:PERSONA] nonché da Dino e [OSCURATO:PERSONA]. Questi ultimi hanno anche depositato memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso incidentale di Anna e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso incidentale di Anna e [OSCURATO:PERSONA] deve essere esaminato per primo, in quanto pregiudiziale ai sensi dell'articolo 276, secondo comma, c.p.c.. Mentre, infatti, col ricorso principale la sentenza d'appello viene impugnata in punto di quantum debeatur, col ricorso incidentale la suddetta sentenza viene impugnata in punto di an debeatur, e va dunque esaminato con precedenza. 2. Col primo motivo di ricorso incidentale Anna e [OSCURATO:PERSONA] lamentano la violazione degli articoli 2946 e 2947 c.c.. Il motivo investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione sia del diritto al pagamento della penale, sia del diritto al risarcimento del danno ulteriore, sollevata da Anna e [OSCURATO:PERSONA]. Nell’illustrazione del motivo è esposta una tesi così riassumibile: -) il credito avente ad oggetto il pagamento della penale è sorto al momento della scadenza del termine previsto nel contratto di comodato per la restituzione dei terreni, e quindi nel 1994; -) [OSCURATO:PERSONA] propose la domanda di condanna delle comodatarie al pagamento della penale per la prima volta nel 2007, nell'atto con cui propose appello avverso la sentenza di primo grado sopra ricordata che nel 2006 decise sulle contrapposte domande di rilascio e usucapione; -) erroneamente, pertanto, la Corte d'appello ritenne che il termine di prescrizione del credito avente ad oggetto il pagamento della penale rimase sospeso fra il 1994 e il 2014, vale a dire per tutta la durata del primo giudizio già pendente tra le parti; -) quanto, poi, al credito avente ad oggetto il risarcimento del danno eccedente la penale, anch'esso si sarebbe dovuto ritenere prescritto, perché tale domanda fu formulata per la prima volta soltanto nel presente giudizio, e cioè nel 2016. 2.1. Per quanto concerne il credito avente ad oggetto il pagamento della penale il motivo è infondato. Risulta dagli atti che nel 1994 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa di Anna e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando l’inadempimento dei contratti di comodato con essi stipulato, e chiedendone la condanna non solo al rilascio dei terreni, ma anche “al pagamento delle relative penali previste”. Così si legge a p. 4, penultimo capoverso, dell’atto di citazione datato 4.5.1994. Tale atto ebbe dunque l’effetto di interrompere la prescrizione del diritto al pagamento della penale (art. 2943 c.c.), che rimase sospesa fino al momento in cui passò in giudicato la sentenza conclusiva di quel giudizio (art. 2945, secondo comma, c.c.), e dunque fino alla pronuncia della sentenza di questa Corte 29.5.2014 n. 12112. 2.2. Per quanto concerne invece il credito avente ad oggetto il pagamento del danno eccedente la penale il ricorso incidentale è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi , avendo la Corte d’appello escluso l’esistenza di tale danno. Resta solo da aggiungere che il credito di cui si discorre è soggetto a prescrizione decennale, e non quinquennale come preteso dalle ricorrenti incidentali: si tratta, infatti, di un credito risarcitorio sorto dall’inadempimento di un obbligo contrattuale. 3. Col secondo motivo di ricorso incidentale Anna e [OSCURATO:PERSONA] prospettano il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato da esse sollevata in grado di appello. L’illustrazione del motivo espone una tesi così riassumibile: -) [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 venne rinviata a giudizio “per aver realizzato sul terreno di [OSCURATO:PERSONA] a monte della spiaggia alcune costruzioni ivi indicate” (così il controricorso, pagina 14); -) nel processo penale si costituì parte civile [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il risarcimento del danno “per l'illegittima occupazione delle medesime aree dedotte nel presente giudizio”; -) il processo penale si era concluso con il rigetto della domanda della parte civile; -) il Tribunale, all'esito del primo grado del presente giudizio, ritenne che in sede penale [OSCURATO:PERSONA] avesse formulato la medesima domanda di risarcimento del medesimo danno preteso in sede civile, e che di conseguenza l'insussistenza di tale danno era ormai coperta da giudicato; -) Anna e [OSCURATO:PERSONA], vittoriose nel primo grado del presente giudizio, avevano riproposto in appello l'eccezione di giudicato, che però non venne esaminata dalla Corte di appello. 3.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni. In primo luogo è inammissibile per vizio di contenuto-forma, dal momento che le ricorrenti in nessun punto del ricorso indicano (in violazione dell’onere imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 c.p.c.) neanche uno degli elementi necessari per valutare la sussistenza del giudicato: non il capo di imputazione, non le conclusioni della parte civile, non il contenuto della sentenza penale (da cui scaturirebbe l’effetto di giudicato), e nemmeno se si sia trattato di sentenza pronunciata all'esito del dibattimento o all'esito di un rito abbreviato. Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula la verifica della decisività delle questioni prospettate al giudice di merito e che si assumono non esaminate. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", in tanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di esaustività e completezza del ricorso, il ricorrente abbia assolto l'onere di indicarli compiutamente (ex multis, Sez. 2- , Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021, Rv. 662554 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013, Rv. 625408 - 01, e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 15781 del 28/07/2005, Rv. 583090 -01). 3.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile perché, anche ad ammettere in via di mera ipotesi che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato (il che non è, per quanto si dirà tra breve), tale omissione sarebbe priva di decisività. La sentenza penale di cui è invocato l’effetto di vincolo, infatti: -) fu pronunciata solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e non di [OSCURATO:PERSONA]; -) non adottò alcuna statuizione implicita od esplicita circa il diritto al pagamento della penale (né, del resto, avrebbe potuto, trattandosi di questione dipendente dall’esistenza del contratto, e non dall’esistenza del reato); -) escluse a carico di [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza del reato di occupazione arbitraria del fondo altrui per insufficienza di prova dell’elemento soggettivo: decisione, quest’ultima, inidonea a vincolare il giudice civile, giusta la previsione di cui all’art. 652 c.p.p.. Quella sentenza, dunque, nessun effetto di vincolo avrebbe potuto produrre nel presente giudizio, sia in ragione dei soggetti nei cui confronti fu pronunciata, sia in ragione della formula assolutoria adottata. Sicché una eventuale omessa pronuncia della Corte d’appello sull’eccezione di giudicato sarebbe stata comunque irrilevante. 3.3. Ad abundantiam, reputa il Collegio non superfluo aggiungere che comunque il motivo in esame sarebbe stato infondato nel merito, se il merito si fosse potuto esaminare. Il vizio di omessa pronuncia, infatti, non sussiste quando il giudice, pur non prendendo espressamente in esame una domanda od una eccezione, adotta una pronuncia logicamente incompatibile con quelle. E questo è per l’appunto il nostro caso. Infatti il giudice penale, come accennato, escluse a carico di [OSCURATO:PERSONA] il delitto di cui all’art. 633 c.p. (“invasione di terreni od edifici”) ritenendo insufficiente la prova dell’elemento soggettivo. Il giudice civile, con la sentenza qui impugnata, ha invece accolto la domanda applicando il principio dell’onere della prova, e ritenendo non provato dai convenuti (che ne avevano l’onere ai sensi dell’art. 1218 c.c.) il puntuale adempimento dell’obbligazione restitutoria, ovvero l’offerta di restituzione. Dunque il giudice civile non ha, limitatamente alla posizione della sola [OSCURATO:PERSONA], adottato una statuizione contrastante con quella penale. L’uno e l’altro giudicehanno ritenuto in facto non esservi prova dell’elemento soggettivo, per trarne in iure le conseguenze previste dai rispettivi sistemi: in sede penale la mancanza di prova dell’elemento soggettivo esclude la responsabilità; in sede civile, e nelle controversie contrattuali, l’insufficienza di prova circa l’elemento soggettivo dell’inadempimento (colpa) fa sorgere la responsabilità, giusta la previsione di cui all’art.1218 c.c.. 4. Col terzo motivo dl ricorso incidentale Anna e [OSCURATO:PERSONA] prospettano congiuntamente sia il vizio di violazione di legge, sia quello di omesso esame di un fatto decisivo. L’illustrazione del motivo contiene due censure, così riassumibili: a) la sentenza d’appello ha ritenuto che, essendosi il contenzioso sulla domanda di usucapione protratto sino al 2014, fino a quella data Anna e [OSCURATO:PERSONA] erano ancora nel possesso dell’immobile; questa motivazione era illogica, giacché la possessio ad usucapionem posta a fondamento della domanda era stata anteriore all’inizio del processo; b) la Corte d’appello aveva trascurato di considerare numerose prove (provvedimenti amministrativi e c.t.u.) dimostrative del fatto che l’area oggetto del contendere era stata abbandonata da Anna e [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2010. 4.1. La prima censura è infondata. La Corte d’appello non ha affatto affermato quel che le ricorrenti sostengono: e cioè che siccome era pendente il giudizio di usucapione, da tanto doveva desumersi che esse detenessero l’immobile. La Corte d’appello ha affermato altra cosa: e cioè che la pendenza del giudizio di usucapione dimostrava che [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse a far accertare il suo diritto alla restituzione delle aree, e che di conseguenza il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare “inammissibile per difetto di interesse” la domanda attorea. 4.2. La seconda censura è invece inammissibile perché investe la valutazione delle prove. 5. Il primo motivo di ricorso principale. Col primo motivo del ricorso principale è impugnata la sentenza d'appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno eccedente la penale. Nella illustrazione del motivo sono frammiste plurime censure, così riassumibili: a) la Corte d'appello non ha valutato le richieste istruttorie dell’attore; b) la Corte d'appello ha illegittimamente rigettato, ritenendola esplorativa, la richiesta di disporre una consulenza tecnica avanzata dall'attore; c) la Corte d'appello, rigettando la domanda di risarcimento del danno ulteriore rispetto alla penale, ha violato il principio per cui nel caso di ritardata restituzione di un immobile il danno deve ritenersi in re ipsa; d) la Corte d'appello ha erroneamente trascurato di prendere in esame la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. 5.1. Nella parte in cui lamenta l'omessa valutazione delle istanze istruttorie il motivo è infondato. La Corte d'appello ha infatti valutato le richieste istruttorie, e le ha ritenute irrilevanti, con statuizione non censurata dal ricorrente. 5.2. Nella parte in cui lamenta l'erroneità del rigetto dell'istanza di c.t.u. il motivo è inammissibile, in quanto la scelta di nominare o meno un ausiliario è riservata alla discrezionalità del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. 5.3. Nella parte restante il motivo è inammissibile. La Corte di appello ha infatti rigettato la domanda di risarcimento del danno ulteriore rispetto alla penale per difetto sia di allegazione che di prova. La statuizione sul difetto di allegazione non è nemmeno impugnata; quella sul difetto di prova non è censurabile in sede di legittimità. 6. Il secondo motivo del ricorso principale. Col secondo motivo il ricorrente principale torna a prospettare l'erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui ha rigettato la richiesta di c.t.u.. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già esposte. 7. Il terzo motivo del ricorso principale. Col terzo motivo il ricorrente principale impugna la sentenza d'appello sostenendone l'erroneità nella parte in cui ha condannato i comodatari al pagamento “delle penali come risultanti dai contratti di comodato, omettendo la condanna al pagamento delle penali maturate fino alla data del rilascio degli immobili”. Sostiene che tale errore costituirebbe una violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c.. 7.1. Il motivo è infondato, dal momento che la Corte d'appello sulla domanda di condanna dei comodatari al pagamento della penale si è espressa, accogliendola. La circostanza, poi, che il decisum non coincida con il petitum non costituisce vizio di omessa pronuncia, ma potrebbe costituire al massimo un error in iudicando. Vale la pena aggiungere che il motivo, se lo si volesse qualificare come error in iudicando, sarebbe in questo caso inammissibile, dal momento che il ricorrente in nessun punto del pur verboso ricorso riassume o trascrive la clausola penale della cui violazione si duole, in violazione del precetto imposto a pena di inammissibilità dall'articolo 366, n. 6, c.p.c.. 8. Il ricorso incidentale condizionato di Daniele e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso incidentale di Daniele e [OSCURATO:PERSONA] pone a questa Corte in primo luogo il compito di interpretarlo e qualificarlo, là dove dichiara (pp. 32-36), di voler “ reiterare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla presente difesa” con riferimento al danno eccedente la penale. Affermazione sommamente ambigua, dal momento che una “reiterazione dell'eccezione” è inammissibile in questa sede, in quanto al giudizio di legittimità non si applica l'articolo 346 c.p.c.. Su tale aspetto ritiene la Corte che la suddetta dichiarazione deve ritenersi tamquam non esset, e che non possa qualificarsi come proposizione di un motivo di ricorso incidentale, dal momento che l’illustrazione di cui alle pp. 32-36 del ricorso incidentale non contiene alcuna ragionata censura avverso le statuizioni della sentenza d'appello. 8.1. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, illustrato alle pagine 45 e ss., Davide e [OSCURATO:PERSONA] svolgono censure così riassumibili: a) erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che gli immobili oggetto di comodato non fossero stati restituiti; b) erroneamente la Corte d'appello non ha valutato le fonti di prova dalle quali emergeva l'avvenuto rilasciodelle suddette aree. 8.2. Tutte e due le censure sono inammissibili, perché investono apprezzamenti di fatto. Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”). 9. Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso principale; (-) rigetta i ricorsi incidentali; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia della