CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 22407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile società [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legale rappresentante pro tempore; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legale rappresentante pro tempore; dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. IT s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore; e l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ippolito, difensore della parte civile Associazione antiracket e antiusura di [OSCURATO:PERSONA] di Libertà, che hanno concluso chiedendo l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sede di rinvio dall'annullamento pronunciato da questa Corte di cassazione con sentenza del 6 maggio 2021, in riforma della decisione di primo grado del 21 novembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari, riconosceva la circostanza aggravante del metodo mafioso contestata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di tentata estorsione e di tentata estorsione aggravata addebitati ai capi 1) e 3) della rubrica, e rideterminava la pena inflitta all'imputato, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. Rilevava la Corte territoriale come gli elementi di conoscenza acquisiti avessero dimostrato la sussistenza della indicata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., che, invece, il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso per tutti i delitti ascritti al Campanella. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Campanella, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 192 e 533 cod. pen. pen., nonché alle norme di diritto penale sostanziale oggetto di addebito, e il vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto l'esistenza della indicata circostanza aggravante ad effetto speciale, nonostante le carte del processo avessero comprovato che, nell'episodio della tentata estorsione ai danni della società EDS, l'imputato aveva agito come 'singolo', spendendo esclusivamente il suo nome, senza alcun riferimento a circuiti criminali di tipo mafioso, dunque senza evocare una intimidazione derivante da un vincolo associativo capace da essere percipito dalla vittima e da ingenerare nella stessa un particolare stato di soggezione idoneo ad agevolare la commissione del reato; ed avessero dimostrato, nell'episodio della tentata estorsione ai danni delle società M.G.M. Costruzioni e Sirti, che il Campanella aveva operato accompagnato da due altre persone, elemento già considerato come integrante l'aggravante del secondo comma dell'art. 629 cod. pen., e aveva fatto riferimento solo alla sua città di residenza di Messina. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui 2 C/2 effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile, essendo manifestamente infondato il motivo dedotto. 2. Con la sentenza rescindente di questa Corte di cassazione, la precedente decisione del giudice di secondo grado era stata annullata ed era stato chiesto al giudice di rinvio di rimotivare le proprie determinazioni con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata nei capi 1) e 3) della rubrica: tenuto conto, si legge in quella sentenza di annullamento, che la Corte di appello di Messina, pur riconoscendo che le condotte ascritte al Campanella erano maturate «in un contesto ambientale in cui la criminalità si ingeri[va] a vario titolo nel settore degli appalti pubblici», aveva sostenuto che le minacce formulate dal predetto avevano avuto «l'unico fine di trarre un beneficio di carattere personale», così trascurando una serie di dati informativi che erano stati segnalati nell'appello presentato dal pubblico ministero. Con la decisione di annullamento era stata, dunque, stigmatizzata la contraddittorietà della precedente pronuncia di secondo grado ed era stato richiamato il principio, espressione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocando la contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttosto che di un criminale comune (così, tra le tante, Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021, Marcianò, Rv. 281027). Di tale regula iuris e delle ulteriori specifiche indicazioni formulate dalla pronuncia della Corte di cassazione, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione, osservando come il Campanella avesse di certo commesso i due reati in esame con metodo mafioso. Posto che, nel caso della tentata estorsione alla EDS, nell'intimare ad un operaio di quella società di comunicare al capo cantiere che dal giorno successivo essi avrebbero dovuto sospendere i lavori per la realizzazione di una strada, il Campanella aveva speso il proprio prenome ("...digli che sono Giovanni e loro sanno chi sono"), così richiamando la propria caratura criminale derivante dai pregressi precedenti per il coinvolgimento in episodi delittuosi di stampo mafioso; e soprattutto aveva evidenziato che così avevano già fatto "quelli della Sirte e di altre ditte che erano già fermi", in tal modo evocando la operatività di una più ampia organizzazione criminale capace di mettere 'sotto scacco' una molteplicità di aziende, bloccando "un'intera filiera di enti appaltatori di lavori pubblici": tanto che il titolare della società, informandosi presso i rappresentanti della Sirti, aveva appreso della esistenza di quella ampia "campagna estorsiva in corso", dunque dell'inquadramento di tale ulteriore iniziativa in quel "contesto ambientale in cui la criminalità si ingerisce a vario titolo nel settore degli appalti pubblici", la cui esistenza era stata accertata, come dato sicuro, dai primi giudici di appello. Analogamente, la motivazione della sentenza gravata risulta conforme all'indicato principio di diritto anche nella parte in cui è stata affermata l'esistenza della circostanza aggravante in parola in relazione all'episodio della tentata estorsione commessa ai danni della società M.G.M. Costruzioni, subappaltatrice della già citata società Sirti che stava eseguendo la posa dei cavi in fibra ottica: considerato che, si legge nella sentenza, le carte del processo avevano comprovato che il Campanella, accompagnato da due "soggetti poco raccomandabili", aveva dapprima avvicinato il geometra di quella impresa addetto al cantiere, tal Maugeri, e, dopo aver intimato con atteggiamento minaccioso che le attività dovevano essere sospese e quel luogo di lavoro abbandonato, aveva detto all'interlocutore che "con quel cantiere ci (dovevano) campare anche loro" e che "loro erano quelli di Messina" ("Noi siamo quelli di Messina"); aveva poi avuto una interlocuzione con tal Mangano, titolare di altra società interessata a quell'appalto, che gli aveva chiesto notizie dell'accaduto dopo aver ricevuto le confidenze del Maugeri, al quale aveva confermato che "a Messina comandava lui" e che "tutte queste imprese che vengono da fuori gli dovevano dare i soldi", indipendentemente dal fatto che lavorassero in una qualsiasi zona da [OSCURATO:PERSONA] a Milazzo, in tal modo evocando una organizzazione criminale operante su un vasto territorio siciliano; ed infine, aveva affrontato nuovamente il Maugeri al quale aveva espressamente riferito che se non avessero versato quanto loro richiesto, avrebbe "sparato nelle gambe" tanto a lui (Maugeri) quanto al Mangano, a conferma dell'impiego di una forma di intimidazione tipica delle associazione di stampo mafioso. In un siffatto contesto, nel quale non è riconoscibile alcun segno di manifesta illogicità nella motivazione della decisione gravata, le doglianze difensive finiscono per attingere alla ricostruzione dei fatti, provando a fornire una diversa e alternativa spiegazione degli accadimenti, così finendo per sollecitare una rivalutazione delle emergenze processuali - peraltro rappresentate dalla difesa in maniera parziale - che non è consentita nel giudizio di legittimità. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e Associazione antiracket e antiusura di [OSCURATO:PERSONA] di Libertà, liquidate per ciascuna, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come sotto precisato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. IT s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]., e Associazione antiracket e antiusura di [OSCURATO:PERSONA] che liquida per ciascuna in comp