CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43388/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rffig_____ ,""4". Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 6vverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché il primo motivo sulla ritenuta responsabilità penale è costituito da mere doglianze aspecifiche, in punto di fatto e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, p. 4, ove congrua e non viziata giustificazione si rinviene in ordine agli elementi dimostrativi della finalità illecita della detenzione delle sostanze stupefacenti; né alcuna manifesta illogicità deriva al ragionamento probatorio dalla ritenuta revoca della confisca del danaro); il secondo motivo sul mancato riconoscimento dei fatto di live entità finisce per avanzare argomenti di critica del tutto generici rispetto ad una motivazione che risulta esente da vizi logico-giuridici (cfr. p. 5); il terzo motivo afferente alla determinazione del trattamento punitivo avanza critiche non consentite (quanto alla recidiva, non oggetto di specifiche lagnanze di appello) e aspecifiche (quanto alla motivazione sulla dosimetria) che non si correlano alla decisione assunta, posto che la Corte di appello ha ridotto la p.b. al minimo edittale e ha previsto, oltre all'aumento previsto dalla legge per la recidiva qualificata, un modesto incremento di pena per la continuazione, che non richiedeva quindi una specifica spiegazione del ragionamento seguito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 9/ 021. [OSCURATO:PERSONA] ere estens