CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18206/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TENZA sul ricorso iscritto al n.29332/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domiciliain Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.122. –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. -controricorrente- tributi r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza d ella C ommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 3147/2014, pronunciata il 20 maggio 2014, depositata in data 13 giugno 2014e non notificata. Lette le conclusioni scritte del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 15 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, richiamando le proprie conclusioni scritte. Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’accoglimento del ricorso nell’interesse della contribuente e l’avvocato dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, con quattro motiv i , contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso , avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia , n. 3147/2014, pronunciata il 20 maggio 2014, depositata in data 1 3 giugno 2014 e non notificata , che , in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n.11949/2012, ha rigettato il ricorso in riassunzione della contribuente, condannando parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativadegli avvisi di accertamento che, per quanto ancora d’interesse, avevano disconosciuto, ai fini Irpeg ed Irap, costi di acquisto per l’anno 2003 e 2004 in applicazione delle norme fiscali sul transfer price. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. richiamava il principio di diritto enunciato nel caso di specie dalla sentenza n.11949/2012 della Corte di Cassazione, secondo cui i n tema di imposte sui redditi, e con riferimento all'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 d.P.R. r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1986, n. 917 (cd. "transfer pricing"), l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza e dell'inerenza dei costi derivanti da servizi o beni prestati o ceduti da una società controllante estera ad una controllata italiana, nonché ogni elemento che consenta all'Amministrazione di verificare il normale valore dei relativi corrispettivi, incombente a carico del contribuente, non può ritenersi soddisfatto attraverso la produzione dello studio di un consulente, trattandosi di un mero parere, non vincolante, tanto più se di carattere generale e non riguardante la concreta operazione per cui è giudizio ; riteneva, quindi, che la società contribuente non avesse dimostrato l’esistenza, inerenza e conformità del prezzo esposto in fattura al valore normale, ex artt. 9 e 110, commi 2 e 7, d.P.R. n.917/1986, non potendosi ritenere prova idonea lo studio della società di consulenza internazionale [OSCURATO:PERSONA], elaborato a richiesta della società, che la Cassazione, nella menzionata pronuncia, aveva ritenuto un mero “parere” non vincolante per l’amministrazione. Il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso. Parte contribuente ha chiestola discussione orale della causa, ex art. 23, comma 8 –bis d.l. n.137/2020, ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primomotivo, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c od. proc. civ. , la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, siccome non pertinente, in violazione dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 36, n. 4, d.lgs . 31 dicembre 1992 n. 546. Secondo la ricorrente, la sentenza della C.t.r. sarebbe affetta da motivazione apparente, in quanto dal precedente arresto di questa Corte (Cass. n.11949/2012, che ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di appello)avrebbe erroneamente tratto la conclusione che lo r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] studio, di primaria società di revisione, prodotto in giudizio dalla parte, non potesse integrare la prova dell'esistenza e inerenza di un costo, nonché della conformità del relativo prezzo al valore normale, dichiarando- aprioristicamente e senza alcun esame - che le prove di parte, fondate su detto studio, sono da ritenere inidonee . Ciò in quanto nella richiamata sentenzadi questa Corte non vi era stato alcun esame, né apprezzamento concreto, dello studio della società di revisione, ma solamente la valutazione dell' iter e della idoneità motivazionale della decisione a suo tempo impugnata. Invero, la Corte di Cassazione aveva rilevato che dal generico richiamo, operato dal giudice di appello, a "credibili giustificazioni", fornite dalla società contribuente e fondate sullo studio della società di revisione, non era possibile individuare in concreto l'itermotivazionale del decisum, non risultando dalla decisione se quello studio fosse "di carattere generale" o viceversa riguardasse "la concreta operazione per cui è giudizio". Di conseguenza la Corte aveva disposto il rinvio al giudice di seconde cure affinché quest'ultimo apprezzasse in concreto gli elementi probatori e si pronunziasse nuovamente nel merito; tuttavia, secondo la ricorrente, la C.t.r. non aveva effettuato alcun esame dello studio prodotto da parte contribuente e delle prove in esso contenute in ordine all’esistenza, inerenza e corrispondenza al valore normale dei costi di acquisto indicati dalla società. 1.2. Con il secondo motivo , la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., e del principio secondo cui il giudice è tenuto a giudicare iuxta alligata et probata, secondo il suo prudente apprezzamento. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata , nell'erroneo convincimento di dover trarre dalprecedente arresto di questa Corte r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la conclusione che lostudio, di primaria società di revisione, prodotto in giudizio dalla parte, non potesse integrare la prova dell'esistenza e inerenza delcosto, nonché della conformità del relativo prezzo al valore normale, avrebbe dichiarato - in modo aprioristico e senza alcun loro esame - che "le prove di parte, fondate su detto studio, sono da ritenere inidonee", così omettendo di porre a fondamento della decisione le allegazioni e le relative prove prodotte dalla parte, con l'aprioristicaed arbitraria espunzione del mezzo istruttorio dal quadro probatorio. 1.3. Con il terzomotivo, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c od. proc. civ. , l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè del costo di euro 913.177,67 (riguardante la rettifica in aumento del prezzo delle transazioni avvenute intercompany nell'anno ed avente ad oggetto taluni software ) recato da fattura ed effettivamente esistente, inerente e corrispondente al valore normale, per come doveva desumersi con grado di certezza dalle prove, specifiche e concrete, recate dal richiamato studio. Secondo la ricorrente, l'omesso esame del fatto decisivo — rappresentato, descritto e provato dal documento, costituito dallo studio della [OSCURATO:PERSONA] - attinge immediatamente dati materiali ed episodi fenomenici rilevanti (suscettibili di comparazione anche con quelli di terzi soggetti, distributori indipendenti e non indipendenti, sia del settore asiatico, che di quello europeo), aventi portata decisiva per determinare l'effettiva sussistenza, inerenza e corrispondenza al valore normale, del richiamato costo, tanto che il giudice del rinvio, se lo avesse esaminato, avrebbe ricavato che quel costo, disconosciuto dal fisco, era invece effettivamente sussistente, inerente e corrispondente al valore normale. 1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c od. proc. civ. , la nullità della sentenza r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impugnata per ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, in violazione dell'art.112 cod. proc. civ., poiché, in difetto dellarelativa domanda sul punto, ha condannato la società contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, pur avendo controparte richiesto solo il pagamento delle spese del giudizio di riassunzione, così dovendosi intendere l’espressione con vittoria delle spese di giudizio ed onorari di causa . 2. Iprimi tre motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione, con conseguente assorbimento del quarto. 2.1. Appare opportuno descrivere brevemente la fattispecie in esame, quale emerge dagli atti processuali, secondo la ricostruzione operata da questa Corte nella sentenza n.11949/2012 non contestata dalle parti. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA] 2 International S.A., con sede in Svizzera, e fa parte del gruppo multinazionale Take 2 statunitense, del quale costituisce la filiale unica per l'Italia, per la commercializzazione in esclusiva dei prodotti software (giochi per pc, per play station, ecc). Tali prodotti vengono importati dalla contribuente tramite la consorella (a sua volta controllata dalla medesima casa madre) Take 2 [OSCURATO:PERSONA] LTD, con sede in [OSCURATO:PERSONA], fornitore unico dei prodotti commercializzati dalla filiale italiana. In data 31.10.04, nell'ultimo giorno dell'esercizio fiscale, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contabilizzava la fattura, emessa in pari data dalla consorella inglese Take2 [OSCURATO:PERSONA] LTD, per l'importo di Euro 947.456,00. Tale documento contabile, che recava quale causale "Price adjustement to product sold during FY 2003/2004", si concretava, in effetti, nell'addebito alla società italiana di consistenti r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rettifiche in aumento dei prezzi in precedenza applicati, in relazione ad alcuni prodotti software acquistati dalla medesima nel corso dell'esercizio finanziario suindicato. Ciò posto, l'ufficio - sulla scorta di quanto dedotto dai verificatori nel relativo processo verbale di constatazione - riteneva trattarsi di un'operazione elusiva, finalizzata al drenaggio degli utili conseguiti dalla filiale italiana mediante l'abuso dello strumento costituito dai "prezzi di trasferimento" all'interno del gruppo multinazionale in considerazione. In tal senso, a parere dell'amministrazione, deponevano, invero, una serie di fattori: a) la data dell'operazione, effettuata l'ultimo giorno dell'esercizio fiscale, in concomitanza con la disponibilità dei consuntivi sulla redditività della stessa società contribuente; b) la specie di operazione economica, tradottasi nella contabilizzazione di una fattura passiva per rettifica in aumento del prezzo già praticato dalla società fornitrice, su vendite quantitativamente rilevanti di prodotti software; c) lo scostamento del prezzo praticato da quello medio di acquisito degli stessi prodotti da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conseguiva il disconoscimento, ai fini Irpeg ed Irap, dei costi derivanti dalle suddette rettifiche dei prezzi di trasferimento operate in danno economico della contribuente italiana, con conseguente applicazione d'ufficio del valore normale dei beni in questione, determinato -ai sensi dell’art.9 d.P.R. n.917/1986, - nel prezzo medio di vendita, epurato dalla maggiorazione contestata, applicato dalla fornitrice inglese alla consorella italiana, nel corso dell'esercizio fiscale esaminato. Contro l’avviso di accertamento contenente, tra l’altro, la rideterminazione dei costi di acquisto, la società contribuente proponeva ricorso, accolto dalla C.t.p., con sentenza confermata dalla r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] C.t.r. che rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate , ritenendototalmente infondata la pretesa fiscale. 2.2. La sentenza della C.t.r. veniva cassata da questa Corte con la sentenza n.11949/2012, con cui la Corte enunciava i seguenti principi di diritto: In tema di imposte sul reddito, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel prevedere che i componenti derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa o ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società controllante l'impresa nazionale, sono valutati in base al "valore normale" dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti, determinato ai sensi dell'art. 9 del medesimo d.P.R., fissa una clausola antielusiva finalizzata ad evitare trasferimenti di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore dei beni scambiati, onde sottrarli all'imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere inferiori. Ne consegue che, in caso di rettifiche di costi, l'onere della prova grava sull'Amministrazione per quanto attiene allo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cod. civ., e sul contribuente con riferimento all'esistenza e all'inerenza dei costi nonché ad ogni elemento che consenta all'ufficio di verificareil normale valore dei corrispettivi, in forza del principio di vicinanza della prova . In tema di imposte sul reddito, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel prevedere che i componenti derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa o ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società controllante l'impresa nazionale, sono valutati in base al "valore normale" dei beni ceduti, dei r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] servizi prestati e dei beni ricevuti, determinato ai sensi dell'art. 9 del medesimo d.P.R., fissa una clausola antielusiva finalizzata ad evitare trasferimenti di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore dei beni scambiati, onde sottrarli all'imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere inferiori. Ne consegue che, in caso di rettifiche di costi, l'onere della prova grava sull'Amministrazione per quanto attiene allo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 cod. civ., e sul contribuente con riferimento all'esistenza e all'inerenza dei costi nonché ad ogni elemento che consenta all'ufficio di verificare il normale valore dei corrispettivi, in forza del principio di vicinanza della prova . Calando i suddetti principi nella fattispecie in esame, la Corte, nella motivazione della citata sentenza, in primo luogo precisava che incombeva certamente sull'amministrazione finanziaria - secondo le regole generali in materia - l'onere di provare la fondatezza della rettifica da transfer price, ossia la fondatezza della pretesa fiscale azionata, con riferimento allo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati. Tuttavia, riteneva che l a sentenza di appello fosse comu nque censurabile per l'itermotivazionale in forza del quale era pervenuta ad escludere che lanormativa sul transfer pricing fosse stata violata dalla società contribuente, fondandosi esclusivamente sul generico rilievo circa l'esistenza di "credibili giustificazioni" fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione al valore assunto nella transazione de qua, in base ad uno studio articolato elaborato dall'officiata società consulente [OSCURATO:PERSONA]. Affermavala Corte che - pur dando per scontata l'autorevolezza e la serietà di tale studio, sul piano della teoria generale fiscale e r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] finanziaria -è appena il caso di rilevare che - ai fini che qui interessano -siffatto studio, elaborato a richiesta della parte privata, si traduce in un mero parere, non vincolante per l'amministrazione, del quale, peraltro, la sentenza impugnata non riferisce neppure sommariamente il contenuto, fino a lasciare indeterminato se si tratti di uno studio di carattere generale, ovvero di uno studio riguardante la concreta operazione per cui è giudizio.Esso non può, pertanto, di certo integrare la prova, il cui onere incombeva sulla contribuente, dell'esistenza, dell'inerenza del costo, e - tanto meno - della conformità del prezzo esposto in fattura al valore normaleai sensi degli artt.9 e 110, commi 2 e 7 T.u.i.r. . Nella stessa sentenza, peraltro, la Corte rilevavache il criterio cardine, per la valutazione dei prezzi di trasferimento tra le imprese associate di un gruppo multinazionale, è costituitodal principio di libera concorrenza, fondato, cioè, sul regime che si instaura tra "imprese indipendenti"; principio, pertanto non a caso fiscalmente posto in diretta correlazione con la definizione del valore normale dei beni o dei servizi, ai sensi dell’art.9 T.u.i.r. riichiamato dall'art. 110, commi 2 e 7, dello stesso decreto . Pertanto, fermi i principi di diritto sull’onere della prova enunciati nella sentenza della Cassazione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare le allegazioni delle parti, per verificare se queste ultime avessero correttamente assolto al proprio onere e, dunque, in primo luogo, se l'amministrazione finanziaria avesse allegato e provato la fondatezza della rettifica da transfer price , con riferimento allo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati, tenendo conto delle specifiche contestazioni della società contribuente. Invero, secondo l’orientamento costante di questa Corte (Cass.n.11949/2012 citata; n.22010/2013; n. 30149/2017; n.9673/2018; r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n.28335/2018) all’ente compete allegare e dimostrare che la transazione commerciale è intervenuta tra imprese collegate e che il prezzo della medesima si discosta con evidenza dal valore di mercato, mentre al contribuente spetta allegare e dimostrare il contrario. Nel caso di specie, l’amministrazione ha recuperato a tassazione i costi portati dalla fattura emessa a fine esercizio, ritenendo l’elusività dell’operazione, ed ha rideterminato i costi contabilizzati in precedenza secondo il “valore normale”, determinato nel prezzo medio di vendita, epurato dalla maggiorazione contestata, applicato dalla fornitrice inglese, controllata dalla stessa casa madre,alla consorella italiana, nel corso dell'esercizio fiscale esaminato. Non si pone, quindi, un problema di prova dell’esistenza ed inerenza dei costi, ma solo della loro non corrispondenza al valore di mercato. Parte ricorrente, nel contestare il criterio di determinazione del “valore normale” applicato dall’ufficio, chiarisce che la fattura , i cui costi erano stati disconosciuti, era stata emessa quale “aggiustamento” per riportare il valore delle transazioni precedentemente contabilizzate al valore normale, che la società sostiene debba determinarsi con riferimento ai prezzi praticati da imprese comparabili che agiscono nel libero mercato. Rileva il collegio che il presupposto per l’applicazione della disciplina del transfer pricing è la determinazione del valore normale delle transazioni infragruppo poste in essere, secondo i criteri previsti dalla normativa nazionale e dalle GuidelinesOcse. Ai sensi dell’art.9, comma 3, T.u.i.r., pervalore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo pì prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini ed alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio ed alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimentoai provvedimenti in vigore . La ratiodella norma recepisce l’art. 9 del Modello di [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta la norma cardine della best practiceinternazionale in materia di transfer pricing, in quanto sancisce il c.d.arm’s length principle , in base al quale le relazioni commerciali o finanziarie tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo multinazionale devono riflettere le condizioni di libero mercato che sarebbero state pattuite tra imprese indipendenti. Laddove il principio del valore di mercato non sia rispettato, l’art. 9 legittima gli Stati ad apportarerettifiche agli utili inclusi dall’impresa associata nella base imponibileai fini della tassazione . [OSCURATO:PERSONA] , ripetutamente aggiornate (Rapporto 1979, [OSCURATO:PERSONA] 1995, aggiornate nel 2010 e nel 2017), costituiscono - secondo una costante giurisprudenza di questa Corte - linee interpretative utili al fine di individuare i metodi di comparazione da utilizzare nella verifica della correttezza del prezzo di trasferimento e delle eventuali riprese reddituali (Cass. 9/10/2020, n. 21828; Cass.6/08/2020, n. 16755; Cass. 18/06/2020, n. 11837; Cass. 5/04/2019, n. 9615; Cass. 27/12/2018, n. 33406; Cass. 16/11/2018, n. 29529; Cass. 15/11/2017, n. 27018; Cass. 27/10/2017, n. 25566; Cass.22/04/2016, n. 8130; Cass. 15/04/2016, n. 7493; Cass. 19/10/2012, n. 17953, tutte richiamate in Cass. n.36275/2022, che contiene anche un’ampia una premessa riepilogativa dei principi elaborati da questa Corte in tema di transfer pricing). r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiarata applicazione dei principi risultanti dalle menzionate linee guida Ocse, deve, pertanto, individuarsi quale sia il metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento che risulti pì appropriato alle circostanze del caso di specie (punti 1.9 e 2.2 [OSCURATO:PERSONA] 2017), non sussistendo una rigida gerarchia predefinita dei metodi utilizzabili, ń dovendo i vari metodi, alternativamente previsti dalle suddette [OSCURATO:PERSONA], essere utilizzati in chiave ausiliaria (Cass. n. 11837 del 2020, cit.), come ora prevede, pro futuro, l’art. 4, primo comma, d.m. 14 maggio 2018, emanato a seguito della novella dello stesso art. 110 T.u.i.r. (cfr. Cass. 36275/2022, sopra citata). Di recente questa Corte ha anche affermato che in tema di determinazione del reddito di impresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing", cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti, impone la determinazione dei prezzi ponderati di trasferimento per operazioni similari poste in essere da imprese concorrenti sul mercato, al cui fine è possibile utilizzare il metodo elaborato dall'Ocse che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione (cd. "TNMM"), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività (Cass. n. 15668/2022; vedi anche Cass. n.11837/2020, secondo cui, in tema di transfer pricing , ai fini dell'individuazione del "valore normale" dei prezzi di trasferimento applicati ai sensi dell'art. 110, comma 7, T.u.i.r., come integrato dalle linee guida Ocse del 2010 sui prezzi del trasferimento per le imprese r.g. n.29332/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] multinazionali e le Amministrazioni fiscali, il metodo transazionale di ripartizione degli utili -cd. transactional profit split method, TPSM o PSM- è utilizzabile , a determinate condizioni, in modo altrettanto affidabile rispetto agli altri metodi di determinazione dei prezzi). Pertanto, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha del tutto omesso di esaminare lo studio prodotto dalla società contribuentee, dunque, non ha verificato se, in relazione alla caratteristische concrete del la fattispecie al suo esame, quali emergevano senza contestazione dagli atti di causa, fosse corretto il criterio di determinazione del valore normale adottato dall’amministrazione finanziaria, alla luce delle circostanziate allegazionidella società contribuente,e se tali allegazioni necessitassero o meno di ulteriore riscontro probatorio. All’accoglimento deiprimi tre motivi consegue l’assorbimento de l quarto. La Corte, dunque, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primitre motivi di ricorso, assorbit o il quarto , cassa