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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 34235/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' BENEDETTO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 29/06/2021 del TRIBUNALE DI MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 29/06/2021 del Tribunale di Monza pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen..

Deduce:

1.1. "Illegalità della pena (in relazione alle circostanze processuali, posto che andava pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.)".

Si sostiene l'inadeguatezza della motivazione con cui il giudice ha escluso la sussistenza di cause di proscioglimento.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01).

Da tale insegnamento deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso che lamenta -genericamente, assertivamente e apoditticamente- il vizio di motivazione inadeguata.

3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' BENEDETTO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 29/06/2021 del TRIBUNALE DI MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 29/06/2021 del Tribunale di Monza pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.. Deduce: 1.1. "Illegalità della pena (in relazione alle circostanze processuali, posto che andava pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.)". Si sostiene l'inadeguatezza della motivazione con cui il giudice ha escluso la sussistenza di cause di proscioglimento. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). Da tale insegnamento deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso che lamenta -genericamente, assertivamente e apoditticamente- il vizio di motivazione inadeguata. 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34235/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris