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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1983

Cassazione n. 34117/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/01/1983 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso costituisce generica inaccessibile censura in fatto alla valutazione probatoria che ha ricondotto il telefono cellulare al ricorrente, all'epoca detenuto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, non solo sulla base della sua identificazione nella foto rinvenuta nel cellulare, ma anche sulle modalità di detenzione e elativo contesto; (ittt-) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26.9.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/01/1983 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso costituisce generica inaccessibile censura in fatto alla valutazione probatoria che ha ricondotto il telefono cellulare al ricorrente, all'epoca detenuto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, non solo sulla base della sua identificazione nella foto rinvenuta nel cellulare, ma anche sulle modalità di detenzione e elativo contesto; (ittt-) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.9.2025
Sentenza Cassazione n. 34117/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris