Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:945
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0409_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 31 ottobre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa C‑409/19 P)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Lettere in cui la Commissione europea si dichiara incompetente a presentare una proposta di legge di modifica del regolamento di procedura della Corte – Atti non impugnabili – Irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punti 10, 11)
2.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera in cui la Commissione europea si dichiara incompetente a presentare una proposta di legge di modifica del regolamento di procedura della Corte – Esclusione
(Art. 253, comma 6, TFUE)
(v. punto 18)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità manifesta
(v. punti 20, 21)
4.
Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza trattazione orale – Ricorso manifestamente irricevibile
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 126)
(v. punti 24‑27)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
2)
[OSCURATO:PERSONA] GmbH si farà carico delle proprie spese.