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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36855/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MicVaela [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi (con contenuto del tutto sovrapponibile), che deduce il vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 628, comma secondo e comma terzo, cod. pen. in luogo della diversa qualificazione ai sensi degli artt. 110, 56, 628, commi secondo e terzo cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi, già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove si esclude il tentativo giacché la condotta sottrattiva si era perfezionata prima del controllo dell'addetto alla vigilanza, intervenuto solo in seguito all'attività di impossessamento delle borse) (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che tale motivo è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847-01; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021-01); ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi (sovrapponibile nel loro contenuto), con il quale si deduce il vizio di violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 628 cod. pen. come riformato dalla sentenza della Corte cost. n. 86/2024, non è consentito atteso che la relativa censura non è stata devoluta in sede di appello con specifici motivi e conclusioni scritte (attesa la data di decisione, successiva alla sentenza della Corte costituzionale evocata) e la Corte di appello ha comunque esplicitamente motivato (si vedano pag. 3-4 della sentenza impugnata, ove il giudice rileva la gravità del fatto, punito con il minimo edittale non suscettibile di riduzione alcuna) descrivendo elementi di fatto del tutto incompatibili con la censura proposta solo in questa sede, con interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MicVaela [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi (con contenuto del tutto sovrapponibile), che deduce il vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110, 628, comma secondo e comma terzo, cod. pen. in luogo della diversa qualificazione ai sensi degli artt. 110, 56, 628, commi secondo e terzo cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi, già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove si esclude il tentativo giacché la condotta sottrattiva si era perfezionata prima del controllo dell'addetto alla vigilanza, intervenuto solo in seguito all'attività di impossessamento delle borse) (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che tale motivo è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità (Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847-01; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021-01); ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi (sovrapponibile nel loro contenuto), con il quale si deduce il vizio di violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 628 cod. pen. come riformato dalla sentenza della Corte cost. n. 86/2024, non è consentito atteso che la relativa censura non è stata devoluta in sede di appello con specifici motivi e conclusioni scritte (attesa la data di decisione, successiva alla sentenza della Corte costituzionale evocata) e la Corte di appello ha comunque esplicitamente motivato (si vedano pag. 3-4 della sentenza impugnata, ove il giudice rileva la gravità del fatto, punito con il minimo edittale non suscettibile di riduzione alcuna) descrivendo elementi di fatto del tutto incompatibili con la censura proposta solo in questa sede, con interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10
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