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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 30298/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Palermo rigettava la richiesta proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso il 22/12/2021 dal locale Procuratore della Repubblica con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 5,

I. 30 aprile 1962, n. 283.

2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo si lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto annullare il decreto di convalida per carenza di fumus; infatti, mentre nel provvedimento si richiama l'ipotesi di reato di cui alla lettera B) dell'art. 5 citato, nel verbale di sequestro si cita soltanto la diversa lettera D).

Risulterebbe evidente, dunque, il vizio di motivazione, a fronte di un decreto di sequestro palesemente illegittimo; - ancora, con il secondo e terzo motivo, si evidenzia che il vincolo non avrebbe dovuto riguardare l'intera partita di tonno, ma soltanto eventualmente quella - limitata rispetto al totale - per la quale era stata ipotizzata l'inidoneità al consumo.

Anche con riguardo a questa parte, peraltro, la relazione ispettiva aveva accertato la corretta conservazione, come da documentazione in atti, dal che sarebbe dovuta derivare l'inutilità di qualunque ulteriore accertamento; specie, peraltro, considerando che la società della quale il ricorrente è legale rappresentante — "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - avrebbe acquistato la partita da una ditta spagnola (che l'avrebbe a sua volta acquistata alle Seychelles), ed il prodotto sarebbe giunto in Italia dopo aver superato positivamente le verifiche ispettive da parte delle autorità sanitarie veterinarie spagnole; - infine, il ricorso sostiene che nessun elemento di responsabilità potrebbe essere riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe soltanto ordinato e pagato il pesce, senza neppure vedere il prodotto in sequestro.

Come già affermato, infatti, la provenienza spagnola della merce avrebbe garantito ogni necessario controllo in quel Paese, con esclusione di ogni possibile addebito nei confronti dell'indagato.

Sono stati prodotti motivi aggiunti, a data 23/5/2022, con i quali, in particolare, si lamenta l'apparenza della motivazione quanto alle ragioni che hanno indotto a confermare la misura sull'intero quantitativo di merce, non solo sulla parte che avrebbe riportato alterazioni.

Si contesta la motivazione, ancora, quanto alle esigenze probatorie, sottolineando che, dall'avvenuto sequestro ad oggi, non sarebbe stata eseguita alcuna indagine sul pesce in questione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta infondato.

4. Con riguardo, innanzitutto, alla lettera dell'articolo 5,

I. n. 283 del 1962, effettivamente contestata, si osserva che l'eventuale discrasia tra il contenuto del verbale di sequestro ed il decreto del pubblico ministero non assume alcun effettivo rilievo in questa fase: l'ordinanza impugnata, infatti, ha precisato che una parte del pesce sequestrato era stata rinvenuta in stato di alterazione e non idonea al consumo alimentare umano, così da giustificare comunque l'apposizione del vincolo, a prescindere dalla specifica fattispecie di reato ipolizzata (alimenti in stato di alterazione o in cattivo stato di conservazione), peraltro in una fase iniziale delle indagini connotata da fluidità della contestazione.

A fronte di quanto pacificamente riscontrato, dunque, la questione proposta appare priva di qualunque rilievo.

5. Con riguardo, poi, alle censure successive, evidentemente sovrapponibili, se ne evidenzia l'inammissibilità in questa fase.

5.1. In primo luogo, il ricorrente rivendica l'insussistenza di profili di responsabilità a suo carico, dato che il pesce in questione sarebbe stato acquistato da una ditta spagnola (che, a sua volta, lo avrebbe comprato alle Seychelles) ed avrebbe superato positivamente ogni controllo da parte delle autorità veterinarie di frontiera iberiche.

Ebbene, questo argomento non può essere proposto con ricorso per cassazione, perché attiene esclusivamente al merito del giudizio; la stessa tesi, peraltro, quand'anche fondata, non sarebbe di certo preclusiva di un provvedimento di sequestro, non emergendo alcuna interferenza tra l'origine estera di un prodotto destinato all'alimentazione e la necessità che sullo stesso vengano compiuti accertamenti, in presenza di indici di alterazione.

5.2. Ancora, l'ordinanza merita conferma anche laddove ha ribadito il vincolo con riguardo all'intera partita di tonno, non solo ai 5.863 chili (su 22.060) rinvenuti alterati; come si legge nello stesso provvedimento, infatti, era chiaro il fine probatorio per il quale l'intera partita doveva esser sottoposta a sequestro, ossia integrare l'esame ispettivo sensoriale, inizialmente eseguito, con ulteriori e più approfonditi accertamenti chimici "finalizzati alla ricerca dell'istamina nella quale poteva trasformarsi l'istidina, con conseguenze gravi e addirittura letali per la salute umana".

Una motivazione tutt'altro che apparente, dunque, e di certo non superabile dall'argomento - peraltro di puro merito - secondo cui il pesce in esame non sarebbe risultato in cattivo stato di conservazione; l'esigenza di ulteriori analisi, infatti, è stata adeguatamente giustificata con le condizioni in cui parte del prodotto era stato rinvenuto, tali da rendere necessaria una verifica dell'intera partita.

E senza che, peraltro, assuma alcun rilievo il fatto che nessun accertamento sarebbe stato, in realtà, compiuto nel corso dei mesi, perché, evidentemente, argomento (ancora) di merito, meramente dedotto e relativo a vicende successive all'emissione dell'ordinanza impugnata.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pa) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Palermo rigettava la richiesta proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio emesso il 22/12/2021 dal locale Procuratore della Repubblica con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 5, I. 30 aprile 1962, n. 283. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo si lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto annullare il decreto di convalida per carenza di fumus; infatti, mentre nel provvedimento si richiama l'ipotesi di reato di cui alla lettera B) dell'art. 5 citato, nel verbale di sequestro si cita soltanto la diversa lettera D). Risulterebbe evidente, dunque, il vizio di motivazione, a fronte di un decreto di sequestro palesemente illegittimo; - ancora, con il secondo e terzo motivo, si evidenzia che il vincolo non avrebbe dovuto riguardare l'intera partita di tonno, ma soltanto eventualmente quella - limitata rispetto al totale - per la quale era stata ipotizzata l'inidoneità al consumo. Anche con riguardo a questa parte, peraltro, la relazione ispettiva aveva accertato la corretta conservazione, come da documentazione in atti, dal che sarebbe dovuta derivare l'inutilità di qualunque ulteriore accertamento; specie, peraltro, considerando che la società della quale il ricorrente è legale rappresentante — "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - avrebbe acquistato la partita da una ditta spagnola (che l'avrebbe a sua volta acquistata alle Seychelles), ed il prodotto sarebbe giunto in Italia dopo aver superato positivamente le verifiche ispettive da parte delle autorità sanitarie veterinarie spagnole; - infine, il ricorso sostiene che nessun elemento di responsabilità potrebbe essere riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe soltanto ordinato e pagato il pesce, senza neppure vedere il prodotto in sequestro. Come già affermato, infatti, la provenienza spagnola della merce avrebbe garantito ogni necessario controllo in quel Paese, con esclusione di ogni possibile addebito nei confronti dell'indagato. Sono stati prodotti motivi aggiunti, a data 23/5/2022, con i quali, in particolare, si lamenta l'apparenza della motivazione quanto alle ragioni che hanno indotto a confermare la misura sull'intero quantitativo di merce, non solo sulla parte che avrebbe riportato alterazioni. Si contesta la motivazione, ancora, quanto alle esigenze probatorie, sottolineando che, dall'avvenuto sequestro ad oggi, non sarebbe stata eseguita alcuna indagine sul pesce in questione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. Con riguardo, innanzitutto, alla lettera dell'articolo 5, I. n. 283 del 1962, effettivamente contestata, si osserva che l'eventuale discrasia tra il contenuto del verbale di sequestro ed il decreto del pubblico ministero non assume alcun effettivo rilievo in questa fase: l'ordinanza impugnata, infatti, ha precisato che una parte del pesce sequestrato era stata rinvenuta in stato di alterazione e non idonea al consumo alimentare umano, così da giustificare comunque l'apposizione del vincolo, a prescindere dalla specifica fattispecie di reato ipolizzata (alimenti in stato di alterazione o in cattivo stato di conservazione), peraltro in una fase iniziale delle indagini connotata da fluidità della contestazione. A fronte di quanto pacificamente riscontrato, dunque, la questione proposta appare priva di qualunque rilievo. 5. Con riguardo, poi, alle censure successive, evidentemente sovrapponibili, se ne evidenzia l'inammissibilità in questa fase. 5.1. In primo luogo, il ricorrente rivendica l'insussistenza di profili di responsabilità a suo carico, dato che il pesce in questione sarebbe stato acquistato da una ditta spagnola (che, a sua volta, lo avrebbe comprato alle Seychelles) ed avrebbe superato positivamente ogni controllo da parte delle autorità veterinarie di frontiera iberiche. Ebbene, questo argomento non può essere proposto con ricorso per cassazione, perché attiene esclusivamente al merito del giudizio; la stessa tesi, peraltro, quand'anche fondata, non sarebbe di certo preclusiva di un provvedimento di sequestro, non emergendo alcuna interferenza tra l'origine estera di un prodotto destinato all'alimentazione e la necessità che sullo stesso vengano compiuti accertamenti, in presenza di indici di alterazione. 5.2. Ancora, l'ordinanza merita conferma anche laddove ha ribadito il vincolo con riguardo all'intera partita di tonno, non solo ai 5.863 chili (su 22.060) rinvenuti alterati; come si legge nello stesso provvedimento, infatti, era chiaro il fine probatorio per il quale l'intera partita doveva esser sottoposta a sequestro, ossia integrare l'esame ispettivo sensoriale, inizialmente eseguito, con ulteriori e più approfonditi accertamenti chimici "finalizzati alla ricerca dell'istamina nella quale poteva trasformarsi l'istidina, con conseguenze gravi e addirittura letali per la salute umana". Una motivazione tutt'altro che apparente, dunque, e di certo non superabile dall'argomento - peraltro di puro merito - secondo cui il pesce in esame non sarebbe risultato in cattivo stato di conservazione; l'esigenza di ulteriori analisi, infatti, è stata adeguatamente giustificata con le condizioni in cui parte del prodotto era stato rinvenuto, tali da rendere necessaria una verifica dell'intera partita. E senza che, peraltro, assuma alcun rilievo il fatto che nessun accertamento sarebbe stato, in realtà, compiuto nel corso dei mesi, perché, evidentemente, argomento (ancora) di merito, meramente dedotto e relativo a vicende successive all'emissione dell'ordinanza impugnata. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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