CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 14858/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11490/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati– avverso la sentenza n. 1652 /20 2 3 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il15/11 /2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025dal Presidente dr . [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA], Andrea, Federico, Francesca, Leonardo, Flavia e [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Ancona al fine di vedersi riconosciuta la proprietà per intervenuta usucapione ultraventennale di una porzione di terreno, pari a metri quadri 805, sito in Ancona località Pietralacroce, identificata al [OSCURATO:PERSONA] come appartenente alle particelle 20 e 476 delfoglio I convenuti, ritualmente costituitisi, svolsero, in via riconvenzionale, domanda di rivendica; chiesero, inoltre, la condanna dell’attrice al rilascio del bene e alla rimozione della rete esistente. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, rigettò sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale. Avverso la sentenza di primo grado proposero appello entrambe le parti. Nelle more del giudizio di appello, in seguito all’intervenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA], si costituirono Alessandra, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Ancona, riuniti i procedimenti, con sentenza n. 1652 del 15 novembre 2023, in riforma della decisione impugnata , accertò e dichiar ò che “ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono comproprietari del frustolo di terreno oggetto di causa, ricompreso nelle particelle nn. 20 e 21 (ex 476) del foglio 62 del catasto Terreni del Comune di Ancona”(pag. 16 ) . Rigettò ogni altraistanza. Nel dettaglio, il giudice di secondo grado accolse la domanda di rivendica di [OSCURATO:PERSONA], Andrea, Federico, Francesca, Leonardo, Flavia e [OSCURATO:PERSONA], avendo questi ultimi assolto l’onere probatorio sugli stessi gravante. In particolare, nell’applicare il principio “a mente del quale, in caso di azione di rivendica, la portata dell’onere probatorio a carico dell’attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia”(pag. 9 ), la C orte a nconetana, per quel che qui ancora rileva, accertò che: a) il terreno oggetto di causa, era stato ereditato, ciascuno per la metà,da [OSCURATO:PERSONA] e dal nipote [OSCURATO:PERSONA] i alla morte di [OSCURATO:PERSONA] ; b ) con il rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano sciolto consensualmente la comunione ereditaria ed, in forza di tale atto di divisione, la Gropallo aveva assegnato al nipote Michele, a tacitazione e saldo dei propri diritti, ed in piena ed esclusiva proprietà, “la quota di 1\2 del terreno a parco incolto senza fabbricati in Ancona della superficie di HA 0.91.87 (…) descritto al punto B.2 della premessa” (pag. 11 ) ovverosia il terreno conteso “distinto al C.T. del detto Comune al fg 62 NUM. 20….E 21…” (pag. 10); c) la stessa Gropallo, nell’atto di appello, aveva affermato che il terreno oggetto della domanda di usucapione proveniva dall’originario dante causa, il c onte [OSCURATO:PERSONA], e successivamente era stato assegnato in comunione ai sol i fratelli [OSCURATO:PERSONA] - al quale erano succeduti la moglie [OSCURATO:PERSONA] ed il nipote [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA], al quale erano succeduti la moglie e i figli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag.12); d) derivav a “da quanto precede, in definitiva, che, oltre a [OSCURATO:PERSONA], anche gli altri comproprietari delle particelle 20 e 21 hanno fornito la prova della titolarità del loro diritto…”(pag. 12); e) in merito alla domanda di usucapione svolta daEgle Gropallo e dai suoi eredi, doveva essere confermata la pronuncia di rigetto del giudice di primo grado in quanto sfornita di prova (pag. 14). La Corte, sulla base di tali presupposti, accolse la domanda di rivendica, ma rigettò la domanda dirilascio del terrenoe di rimozione della rete esistente “in ragione del fatto che risulta provato che la Gropallo ha posseduto e possiede uti condominus e che le opere poste in essere dalla stessa, non avendo escluso gli altri dal possesso, né impedito ai medesimi di farne parimenti uso, possono considerarsi manifestazioni concrete del legittimo uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c.. In ogni caso, l’accoglimento dell’azione di rivendica del comproprietario non legittima il rilascio della quota ideale in favore dell’altro comproprietario”(pag. 15 ). Avverso la suddetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], Andrea, Federico, Francesca, Leonardo, Flavia e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi. Sono rimasti intimati glieredi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la prima doglianza, i ricorrenti assumono la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., avendo la Corte d’appello basato la sua decisione su circostanze mai dedotte dalle parti. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano laviolazione o falsa applicazione di norme processuali ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., dovendosi considerare la motivazion e carente del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 co. 6 della Costituzione, essendo “fondata su affermazioni inconciliabili”(pag. 9). 2.1 Orbene, entrambi i motivi, da scrutinarsi congiuntamente per la stretta connessione delle dedotte doglianze, debbono considerarsi fondati. Giova, a tal riguardo, rammentare che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale, oppure abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1 , 1 marzo 2022, n. 6774). Inoltre, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si deve esaurirenella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Sez. U.,n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017). Orbene, nel caso di specie, i ricorrenti censurano il medesimo capo della sentenza gravata, quello in cui la Corte d’appello afferma “che risulta provato che la Gropallo ha posseduto e possiede legittimamente uti condominus”e più specificatamente che ella è un “comproprietario”del terreno oggetto di causa (pag. 5). Le doglianze dei ricorrenti sono condivisibili. In particolare, i giudici di secondo grado, dopo aver accolto la domanda di rivendica dei ricorrenti, e accertato che questi ultimi fossero i legittimi proprietari del terreno, hanno, di contro, rigettato le ulteriori domande di condanna alla restituzione del bene e alla rimozione della rete esistente, ritenendo che la Gropallo fosse comproprietariadello stesso terreno. Tale affermazione, tuttavia, non è sorretta da alcuna prova o circostanzadedotta dalle parti. Quanto dichiarato dalla Corte d’appello si pone, inoltre, in totale contrasto con quanto accertato in corso di causa e con quanto affermato dallo stesso giudice di secondo grado nella sentenza gravata. La Corte territoriale, infatti, nell’accogliere la domanda di rivendica, ha indicato quali unici proprietari del terreno gli odierni ricorrenti; talecircostanza, provata documentalmente dall’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sopra citato, era stata altresì ammessa dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima, pertanto, ha cessato di essere comproprietaria del terreno de quo in seguito alla sottoscrizione della suddetta scrittura privata; inoltre, come viene affermato nella sentenza gravata, “il reciproco riconoscimento dei condividenti di essere nel possesso materiale dei beni assegnati ad ognuno ha comportato l’interruzione, alla data del rogito, del possesso utile ad usucapire asserito da [OSCURATO:PERSONA], possesso che, anche ove dalla stessa esercitato con decorrenza successiva al rogito, non consente, comunque, di ritenere che, alla data di introduzione del primo grado del presente giudizio (2016), fosse maturato il termine ventennale della prescrizione acquisitiva” (pag.11) [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non può considerarsi comproprietaria del terreno oggetto di causa. 3. All’accoglimento di entrambi i motivi del ricorso segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame delle domande dei ricorrenti attenendosi ai principi di diritto richiamati, e provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e ri