CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 11651/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le sue istanze diaffidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà in relazione alresiduo di pena in corso di espiazione per i reati indicati nel provvedimento di esecuzione dipene concorrenti del 16 settembre 20204;rilevato che, con due motivi, denuncia violazione di legge e vizio di motivazionelimitatamente all’omessa valutazione dei presupposti della misura alternativa di cui all’art.47-ter, comma 1, legge n. 354 del 19675 (Ord. pen.), trattandosi di condannatoultrasettantenne affetto da patologia psichiatrica;rilevato che il condannato non aveva fatto richiesta di ammissione a tale misuraalternativa, né aveva posto il Tribunale in condizione di valutarne la meritevolezza, posto chela perizia psichiatrica, attestante la patologia del condannato, è stata prodotta per la primavolta con il ricorso per cassazione;itenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11651/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3342/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - 26/02/2026EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38088/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le sue istanze diaffidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà in relazione alresiduo di pena in corso di espiazione per i reati indicati nel provvedimento di esecuzione dipene concorrenti del 16 settembre 20204;rilevato che, con due motivi, denuncia violazione di legge e vizio di motivazionelimitatamente all’omessa valutazione dei presupposti della misura alternativa di cui all’art.47-ter, comma 1, legge n. 354 del 19675 (Ord. pen.), trattandosi di condannatoultrasettantenne affetto da patologia psichiatrica;rilevato che il condannato non aveva fatto richiesta di ammissione a tale misuraalternativa, né aveva posto il Tribunale in condizione di valutarne la meritevolezza, posto chela perizia psichiatrica, attestante la patologia del condannato, è stata prodotta per la primavolta con il ricorso per cassazione;itenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.