Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 11651/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

XX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le sue istanze diaffidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà in relazione alresiduo di pena in corso di espiazione per i reati indicati nel provvedimento di esecuzione dipene concorrenti del 16 settembre 20204;rilevato che, con due motivi, denuncia violazione di legge e vizio di motivazionelimitatamente all’omessa valutazione dei presupposti della misura alternativa di cui all’art.47-ter, comma 1, legge n. 354 del 19675 (Ord. pen.), trattandosi di condannatoultrasettantenne affetto da patologia psichiatrica;rilevato che il condannato non aveva fatto richiesta di ammissione a tale misuraalternativa, né aveva posto il Tribunale in condizione di valutarne la meritevolezza, posto chela perizia psichiatrica, attestante la patologia del condannato, è stata prodotta per la primavolta con il ricorso per cassazione;itenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 11651/2026196/2003 e ss.mm.

Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3342/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - 26/02/2026EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38088/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le sue istanze diaffidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà in relazione alresiduo di pena in corso di espiazione per i reati indicati nel provvedimento di esecuzione dipene concorrenti del 16 settembre 20204;rilevato che, con due motivi, denuncia violazione di legge e vizio di motivazionelimitatamente all’omessa valutazione dei presupposti della misura alternativa di cui all’art.47-ter, comma 1, legge n. 354 del 19675 (Ord. pen.), trattandosi di condannatoultrasettantenne affetto da patologia psichiatrica;rilevato che il condannato non aveva fatto richiesta di ammissione a tale misuraalternativa, né aveva posto il Tribunale in condizione di valutarne la meritevolezza, posto chela perizia psichiatrica, attestante la patologia del condannato, è stata prodotta per la primavolta con il ricorso per cassazione;itenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
XX ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le sue istanze diaffidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà in relazione alresiduo di pena in corso di espiazione per i reati indicati nel provvedimento di esecuzione dipene concorrenti del 16 settembre 20204;rilevato che, con due motivi, denuncia violazione di legge e vizio di motivazionelimitatamente all’omessa valutazione dei presupposti della misura alternativa di cui all’art.47-ter, comma 1, legge n. 354 del 19675 (Ord. pen.), trattandosi di condannatoultrasettantenne affetto da patologia psichiatrica;rilevato che il condannato non aveva fatto richiesta di ammissione a tale misuraalternativa, né aveva posto il Tribunale in condizione di valutarne la meritevolezza, posto chela perizia psichiatrica, attestante la patologia del condannato, è stata prodotta per la primavolta con il ricorso per cassazione;itenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11651/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE SANTALUCIA - Presidente - Ord. n. sez. 3342/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - 26/02/2026EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38088/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le sue istanze diaffidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà in relazione alresiduo di pena in corso di espiazione per i reati indicati nel provvedimento di esecuzione dipene concorrenti del 16 settembre 20204;rilevato che, con due motivi, denuncia violazione di legge e vizio di motivazionelimitatamente all’omessa valutazione dei presupposti della misura alternativa di cui all’art.47-ter, comma 1, legge n. 354 del 19675 (Ord. pen.), trattandosi di condannatoultrasettantenne affetto da patologia psichiatrica;rilevato che il condannato non aveva fatto richiesta di ammissione a tale misuraalternativa, né aveva posto il Tribunale in condizione di valutarne la meritevolezza, posto chela perizia psichiatrica, attestante la patologia del condannato, è stata prodotta per la primavolta con il ricorso per cassazione;itenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 11651/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris