Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34349/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2020 (ric., p. 1), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, al viale Stelvio n. 21 in Milano -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -controricorrente - avverso la sentenza n. 4047, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 9.11.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2012/3 - Società con difficoltà operative - Accertamento dei redditi - Costi -Invocata deducibilità - *Principio di diritto. la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 12.1.2018 alla [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, impresa dedita alla fabbricazione di macchine per l’industria alimentare e bevande, l’avviso di accertamento n.

T9B03NE00004/2018, richiedendo il pagamento di Ires, Iva ed Irap con riferimento all’anno 2012, in relazione al quale la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi.

L’Amministrazione finanziaria notificava quindi il 23.3.2018 alla società l’avviso di accertamento n.

T9B03NE00335/2018, richiedendo il pagamento di Ires, Iva ed Irap con riferimento all’anno 2013, in relazione al quale la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi.

L’avviso di accertamento per l’anno 2012 era stato elaborato in applicazione delle regole del c.d. spesometro integrato, mentre per l’anno 2013 la ricostruzione dell’ammontare del reddito societario era stata effettuata mediante il confronto con la redditività di imprese similari. 2.La contribuente impugnava con separati ricorsi gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano proponendo plurime censure, ed essenzialmente affermando che la società non era stata in grado di operare, in conseguenza del pignoramento, nel 2009, delle quote del socio unico [OSCURATO:PERSONA], che aveva pure avuto problemi personali legati alla successione del padre.

Inoltre la società aveva dovuto sostenere costi ingenti, pur non contabilizzati.

La CTP, ritenuti corretti i metodi di accertamento induttivi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, in assenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, reputava perciò infondati i ricorsi riuniti della contribuente e li respingeva.

3. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia confermava la decisione dei giudici di primo grado. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a quattro articolati strumenti d’impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

4.1. Altro ricorso pendente tra le stesse parti e proposto dalla società, avente ad oggetto analoghe questioni con riferimento a diverso anno d’imposta (2011), ha assunto il NRG 12219/21 (conseguente all’impugnazione della sent.

CTR Lombardia n. 2386/20, richiamata dalla ricorrente, cfr. ric., p. 19), e se ne è assicurata la trattazione contestuale.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della sentenza impugnata, e comunque il vizio di motivazione, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inammissibilità di alcuni motivi di ricorso proposti dalla ricorrente nel giudizio di appello.

2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura il vizio di motivazione della decisione impugnata, per avere la CTR erroneamente ritenuto insufficiente la prova fornita dell’arresto dell’attività societaria.

Mediante lo stesso motivo di ricorso, la ricorrente critica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione assunta dal giudice di secondo grado per aver erroneamente ritenuto che sussistesse l’obbligo della società di presentare la dichiarazione dei redditi, ed avere perciò ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo dei redditi.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata nell’aver ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo del reddito societario.

Mediante lo stesso motivo di ricorso, la ricorrente critica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione assunta dal giudice di secondo grado per aver erroneamente ritenuto che sussistesse l’obbligo della società di presentare la dichiarazione dei redditi, ed avere perciò valutato legittimo il ricorso all’accertamento induttivo dei redditi.

4. Con il primo motivo di ricorso la società contesta, in relazione ai profili del vizio di motivazione e della nullità della sentenza, il giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto l’inammissibilità di alcuni motivi di ricorso proposti dalla ricorrente nel giudizio di appello.

4.1. La CTR, accogliendo le osservazioni proposte in merito dall’Amministrazione finanziaria, ha osservato che “è fondata l’eccezione sollevata dall’Ufficio in ordine all’inammissibilità dell’atto d’appello laddove la Società contesta il difetto della motivazione della sentenza in quanto i [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbero pronunciati in merito alla mancata detrazione dell’Iva ed indebita detrazione dell’Iva sulle fatture n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il periodo d’imposta 2012 e dell’incongruenza tra fatturato e reddito per il periodo d’imposta 2013.

Trattandosi di eccezioni non sollevate nel primo grado del giudizio, le stesse risultano inammissibili …” (sent.

CTR, p. 3).

4.2. Ai chiari rilievi proposti dal giudice dell’appello la società replica di aver contestato il calcolo dei costi operato dall’Amministrazione finanziaria, allegando “tutte le pezze giustificative delle spese”.

4.3. Invero il giudizio tributario ha sempre natura impugnatoria, ed è onere del contribuente proporre contestazioni specifiche, come rilevato anche dall’Amministrazione finanziaria (controric., p. 3).

Contestare il calcolo dei costi deducibili come operato dall’Agenzia delle Entrate, ed allegare una produzione documentale, richiedendo al giudice di esaminare ciascuno degli atti depositati al fine di selezionare ed estrarre quelli che possano essere valorizzati al fine del riconoscimento di determinati costi, non assolve all’obbligo procedurale di proporre una contestazione specifica.

La contribuente non dimostra come avesse proposto analitiche censure fondate sulla affermata rilevanza di ciascuno dei documenti in questione, in relazione ai quali si è comunque espressa la CTR, e la decisione assunta dal giudice dell’appello appare pertanto da confermare.

4.3.1. Può indicarsi in proposito il principio di diritto secondo cui: “il giudizio tributario ha natura impugnatoria, anche nel primo grado del processo di merito, ed è pertanto onere del contribuente proporre contestazioni specifiche; se il contribuente censura il calcolo dei costi deducibili come operato dall’Agenzia delle Entrate, ed allega una produzione documentale, domandando in concreto al giudice di esaminare ciascuno degli atti depositati al fine di selezionare ed estrarre quelli che possano essere valorizzati al fine del riconoscimento della deducibilità di determinati oneri, il contribuente non assolve all’obbligo procedurale di proporre una contestazione specifica, a la sua critica risulta perciò inammissibile”.

Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui possa valutarsi ammissibile, risulta comunque infondato, e deve perciò essere respinto.

5. Con il secondo strumento d’impugnazione la ricorrente censura, con una prima critica, il vizio di motivazione della decisione impugnata, per avere la CTR ritenuto insufficiente la prova dell’arresto dell’attività societaria, che pur ritiene di avere esaurientemente fornito.

5.1. La CTR ha evidenziato che il pignoramento delle quote di partecipazione delle quote del socio unico, ed il suo impegno per la soluzione delle vertenze ereditarie con familiare, “non costituiscono fatti idonei a dimostrare la mancata prosecuzione dell’attività per gli anni in contestazione” (sent.

CTR, p. 3).

5.2. Invero la tesi della ricorrente, secondo cui la società sarebbe rimasta del tutto inattiva negli anni 2012 e 2013, risulta smentita non solo documentalmente, ma pure dalle stesse ammissioni da lei operate.

La ricorrente sostiene che la società ha conservato un ufficio in attività, con addetta una segretaria.

Ha pagato le utenze ed ha ricevuto pagamenti, indicati dalla società come anticipi su prossime forniture ai clienti.

La prima parte della contestazione proposta mediante il secondo strumento d’impugnazione risulta perciò infondata e deve pertanto essere respinta.

5.3. Ancora mediante il secondo motivo di ricorso, seconda parte, la ricorrente critica poi la nullità della decisione assunta dal giudice di secondo grado per aver erroneamente ritenuto che sussistesse l’obbligo della società di presentare la dichiarazione dei redditi, ed avere perciò ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo dei redditi.

Questa censura risulta riproposta, in relazione ai profili del vizio di motivazione e della nullità della decisione, anche mediante il terzo motivo d’impugnazione.

In sostanza, nella tesi della parte, poiché non vi era obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per effetto del pignoramento della quota sociale del socio unico [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento induttivo risultava illegittimo.

Stante l’omogeneità della critica, sussistendo ragioni di connessione, le censure possono essere trattate congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

5.4. La CTR ha osservato, in proposito, che tanto ai sensi della disciplina delle imposte dirette, quanto dell’Irap e dell’Iva, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere all’accertamento induttivo, anche prescindendo “totalmente dalle risultanze delle scritture contabili così come è avvenuto nel caso di specie” (sent.

CTR, p. 3).

5.5. Peraltro la società afferma di aver sostenuto costi ingenti, per l’ufficio, l’affitto del capannone industriale, utenze, etc., che non sono stati tenuti presenti dall’Amministrazione finanziaria.

Quest’ultima, ancora, nella prospettazione della ricorrente non ha tenuto conto che parte delle operazioni attive riscontrate si sono risolte in realtà in costi, perché la società ha dovuto restituire quanto ricevuto dai clienti per commissioni che non ha potuto onorare.

5.6. Invero nessuna norma esonerava la [OSCURATO:PERSONA] dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come correttamente concluso dal giudice dell’appello.

In conseguenza la ricostruzione induttiva del reddito era consentita all’Amministrazione finanziaria.

5.6.1. In ordine al mancato riconoscimento di costi, le censure proposte dalla ricorrente appaiono ancora generiche.

La società non indica analiticamente in qual modo abbia fornito prova della loro esistenza, congruità ed ammontare, come rilevato anche dal giudice del gravame.

5.6.2. La CTR esamina anche una questione specifica, la possibilità di valorizzare sette effetti cambiari a debito prodotti dalla ricorrente, la quale allega che hanno ad oggetto la restituzione di anticipi per forniture commissionate che l’impresa non era stata in grado di onorare.

Esprimendo il giudizio sul fatto processuale che le competeva, il giudice del gravame ha ritenuto che le cambiali non fossero dotate di attitudine probatoria, in quanto prive delle corrispondenti note di credito.

Anche il secondo ed il terzo strumento di impugnazione appaiono pertanto infondati, e devono essere respinti.

6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.

6.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento in favore della costituita controricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2020 (ric., p. 1), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, al viale Stelvio n. 21 in Milano -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -controricorrente - avverso la sentenza n. 4047, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 9.11.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OGGETTO: Ires, Iva ed Irap, 2012/3 - Società con difficoltà operative - Accertamento dei redditi - Costi -Invocata deducibilità - *Principio di diritto. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 12.1.2018 alla [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, impresa dedita alla fabbricazione di macchine per l’industria alimentare e bevande, l’avviso di accertamento n. T9B03NE00004/2018, richiedendo il pagamento di Ires, Iva ed Irap con riferimento all’anno 2012, in relazione al quale la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione finanziaria notificava quindi il 23.3.2018 alla società l’avviso di accertamento n. T9B03NE00335/2018, richiedendo il pagamento di Ires, Iva ed Irap con riferimento all’anno 2013, in relazione al quale la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L’avviso di accertamento per l’anno 2012 era stato elaborato in applicazione delle regole del c.d. spesometro integrato, mentre per l’anno 2013 la ricostruzione dell’ammontare del reddito societario era stata effettuata mediante il confronto con la redditività di imprese similari. 2.La contribuente impugnava con separati ricorsi gli atti impositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano proponendo plurime censure, ed essenzialmente affermando che la società non era stata in grado di operare, in conseguenza del pignoramento, nel 2009, delle quote del socio unico [OSCURATO:PERSONA], che aveva pure avuto problemi personali legati alla successione del padre. Inoltre la società aveva dovuto sostenere costi ingenti, pur non contabilizzati. La CTP, ritenuti corretti i metodi di accertamento induttivi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, in assenza della presentazione della dichiarazione dei redditi, reputava perciò infondati i ricorsi riuniti della contribuente e li respingeva. 3. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, riproponendo i propri argomenti. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia confermava la decisione dei giudici di primo grado. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a quattro articolati strumenti d’impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. 4.1. Altro ricorso pendente tra le stesse parti e proposto dalla società, avente ad oggetto analoghe questioni con riferimento a diverso anno d’imposta (2011), ha assunto il NRG 12219/21 (conseguente all’impugnazione della sent. CTR Lombardia n. 2386/20, richiamata dalla ricorrente, cfr. ric., p. 19), e se ne è assicurata la trattazione contestuale. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., la società contesta la nullità della sentenza impugnata, e comunque il vizio di motivazione, per avere la CTR erroneamente ritenuto l’inammissibilità di alcuni motivi di ricorso proposti dalla ricorrente nel giudizio di appello. 2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura il vizio di motivazione della decisione impugnata, per avere la CTR erroneamente ritenuto insufficiente la prova fornita dell’arresto dell’attività societaria. Mediante lo stesso motivo di ricorso, la ricorrente critica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione assunta dal giudice di secondo grado per aver erroneamente ritenuto che sussistesse l’obbligo della società di presentare la dichiarazione dei redditi, ed avere perciò ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo dei redditi. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la società denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata nell’aver ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo del reddito societario. Mediante lo stesso motivo di ricorso, la ricorrente critica, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione assunta dal giudice di secondo grado per aver erroneamente ritenuto che sussistesse l’obbligo della società di presentare la dichiarazione dei redditi, ed avere perciò valutato legittimo il ricorso all’accertamento induttivo dei redditi. 4. Con il primo motivo di ricorso la società contesta, in relazione ai profili del vizio di motivazione e della nullità della sentenza, il giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto l’inammissibilità di alcuni motivi di ricorso proposti dalla ricorrente nel giudizio di appello. 4.1. La CTR, accogliendo le osservazioni proposte in merito dall’Amministrazione finanziaria, ha osservato che “è fondata l’eccezione sollevata dall’Ufficio in ordine all’inammissibilità dell’atto d’appello laddove la Società contesta il difetto della motivazione della sentenza in quanto i [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbero pronunciati in merito alla mancata detrazione dell’Iva ed indebita detrazione dell’Iva sulle fatture n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il periodo d’imposta 2012 e dell’incongruenza tra fatturato e reddito per il periodo d’imposta 2013. Trattandosi di eccezioni non sollevate nel primo grado del giudizio, le stesse risultano inammissibili …” (sent. CTR, p. 3). 4.2. Ai chiari rilievi proposti dal giudice dell’appello la società replica di aver contestato il calcolo dei costi operato dall’Amministrazione finanziaria, allegando “tutte le pezze giustificative delle spese”. 4.3. Invero il giudizio tributario ha sempre natura impugnatoria, ed è onere del contribuente proporre contestazioni specifiche, come rilevato anche dall’Amministrazione finanziaria (controric., p. 3). Contestare il calcolo dei costi deducibili come operato dall’Agenzia delle Entrate, ed allegare una produzione documentale, richiedendo al giudice di esaminare ciascuno degli atti depositati al fine di selezionare ed estrarre quelli che possano essere valorizzati al fine del riconoscimento di determinati costi, non assolve all’obbligo procedurale di proporre una contestazione specifica. La contribuente non dimostra come avesse proposto analitiche censure fondate sulla affermata rilevanza di ciascuno dei documenti in questione, in relazione ai quali si è comunque espressa la CTR, e la decisione assunta dal giudice dell’appello appare pertanto da confermare. 4.3.1. Può indicarsi in proposito il principio di diritto secondo cui: “il giudizio tributario ha natura impugnatoria, anche nel primo grado del processo di merito, ed è pertanto onere del contribuente proporre contestazioni specifiche; se il contribuente censura il calcolo dei costi deducibili come operato dall’Agenzia delle Entrate, ed allega una produzione documentale, domandando in concreto al giudice di esaminare ciascuno degli atti depositati al fine di selezionare ed estrarre quelli che possano essere valorizzati al fine del riconoscimento della deducibilità di determinati oneri, il contribuente non assolve all’obbligo procedurale di proporre una contestazione specifica, a la sua critica risulta perciò inammissibile”. Il primo motivo di ricorso, nella parte in cui possa valutarsi ammissibile, risulta comunque infondato, e deve perciò essere respinto. 5. Con il secondo strumento d’impugnazione la ricorrente censura, con una prima critica, il vizio di motivazione della decisione impugnata, per avere la CTR ritenuto insufficiente la prova dell’arresto dell’attività societaria, che pur ritiene di avere esaurientemente fornito. 5.1. La CTR ha evidenziato che il pignoramento delle quote di partecipazione delle quote del socio unico, ed il suo impegno per la soluzione delle vertenze ereditarie con familiare, “non costituiscono fatti idonei a dimostrare la mancata prosecuzione dell’attività per gli anni in contestazione” (sent. CTR, p. 3). 5.2. Invero la tesi della ricorrente, secondo cui la società sarebbe rimasta del tutto inattiva negli anni 2012 e 2013, risulta smentita non solo documentalmente, ma pure dalle stesse ammissioni da lei operate. La ricorrente sostiene che la società ha conservato un ufficio in attività, con addetta una segretaria. Ha pagato le utenze ed ha ricevuto pagamenti, indicati dalla società come anticipi su prossime forniture ai clienti. La prima parte della contestazione proposta mediante il secondo strumento d’impugnazione risulta perciò infondata e deve pertanto essere respinta. 5.3. Ancora mediante il secondo motivo di ricorso, seconda parte, la ricorrente critica poi la nullità della decisione assunta dal giudice di secondo grado per aver erroneamente ritenuto che sussistesse l’obbligo della società di presentare la dichiarazione dei redditi, ed avere perciò ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo dei redditi. Questa censura risulta riproposta, in relazione ai profili del vizio di motivazione e della nullità della decisione, anche mediante il terzo motivo d’impugnazione. In sostanza, nella tesi della parte, poiché non vi era obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per effetto del pignoramento della quota sociale del socio unico [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento induttivo risultava illegittimo. Stante l’omogeneità della critica, sussistendo ragioni di connessione, le censure possono essere trattate congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 5.4. La CTR ha osservato, in proposito, che tanto ai sensi della disciplina delle imposte dirette, quanto dell’Irap e dell’Iva, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere all’accertamento induttivo, anche prescindendo “totalmente dalle risultanze delle scritture contabili così come è avvenuto nel caso di specie” (sent. CTR, p. 3). 5.5. Peraltro la società afferma di aver sostenuto costi ingenti, per l’ufficio, l’affitto del capannone industriale, utenze, etc., che non sono stati tenuti presenti dall’Amministrazione finanziaria. Quest’ultima, ancora, nella prospettazione della ricorrente non ha tenuto conto che parte delle operazioni attive riscontrate si sono risolte in realtà in costi, perché la società ha dovuto restituire quanto ricevuto dai clienti per commissioni che non ha potuto onorare. 5.6. Invero nessuna norma esonerava la [OSCURATO:PERSONA] dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, come correttamente concluso dal giudice dell’appello. In conseguenza la ricostruzione induttiva del reddito era consentita all’Amministrazione finanziaria. 5.6.1. In ordine al mancato riconoscimento di costi, le censure proposte dalla ricorrente appaiono ancora generiche. La società non indica analiticamente in qual modo abbia fornito prova della loro esistenza, congruità ed ammontare, come rilevato anche dal giudice del gravame. 5.6.2. La CTR esamina anche una questione specifica, la possibilità di valorizzare sette effetti cambiari a debito prodotti dalla ricorrente, la quale allega che hanno ad oggetto la restituzione di anticipi per forniture commissionate che l’impresa non era stata in grado di onorare. Esprimendo il giudizio sul fatto processuale che le competeva, il giudice del gravame ha ritenuto che le cambiali non fossero dotate di attitudine probatoria, in quanto prive delle corrispondenti note di credito. Anche il secondo ed il terzo strumento di impugnazione appaiono pertanto infondati, e devono essere respinti. 6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. 6.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento in favore della costituita controricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 34349/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris