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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37163/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/11/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Messina - sezione misure di prevenzione - ha accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Tribunale di quella stessa città aveva applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con divieto di soggiorno nel comune di Barcellona P.G., modificando il divieto in obbligo di soggiorno nel predetto comune. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il proposto, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a un unico motivo, denunciando vizi della motivazione con riguardo agli artt. 4 e 6 del D. I.vo n. 159/2011.

Si duole, in particolare, la Difesa ricorrente, del non adeguato scrutinio del profilo della attualità della pericolosità, essendo risalenti nel tempo le frequentazioni stigmatizzate dal provvedimento impugnato, senza invece considerare il corretto comportamento tenuto dal ricorrente durante la lunga detenzione patita.

Il ragionamento della Corte risulta, quindi, apodittico e contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, in quanto prospetta un non consentito vizio di motivazione, neppure ricorrendo la fattispecie della motivazione apparente.

2. La giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 e Sezione 6, n.21525 del 18/06/2020).

La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale, nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale ( Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Rv. 248797 ). 2.1.Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in tali ipotesi, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost ; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez.

U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf.

Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 (dep. 2018) Rv. 272608 ).

2.2. Non può essere, invece, proposta, come vizio di motivazione mancante o apparente, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246).

3. E' noto, poi, che, ai fini dell' irrogazione della misura di prevenzione personale, il relativo giudizio poggia sull'accertamento della contemporanea sussistenza dei presupposti della: a) riconducibilità del proposto a una delle categoria soggettive di cui all'art. 4 del codice Antimafia; b) della pericolosità sociale; c) della attualità della pericolosità sociale.

4. Tanto premesso in linea teorica, nel caso in esame, la Corte territoriale ha condiviso, attraverso un consentito richiamo per relationem, la valutazione operata in prima istanza dal Tribunale, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] portatore di pericolosità qualificata, ai sensi dell'art. 4 lett. a) del D. L.vo n. 159/2011 ( già art. 1 della legge n. 575/1975), in quanto soggetto, già pregiudicato per vari reati, e inserito nella criminalità organizzata barcellonese, svolgendo attività tipiche del sodalizio, quale intermediario nella riscossione dei proventi estorsivi, ed ha escluso che, dalla stessa prospettazione difensiva, emergessero elementi significativi di novità rispetto al quadro di pericolosità già esaminato dal Tribunale.

5. Con specifico riferimento al profilo della attualità della pericolosità, i giudici distrettuali hanno escluso, proprio in ragione del particolare e risalente radicamento nel contesto mafioso di riferimento, la possibilità di ipotizzare una drastica rescissione dei legami che costituirono l'agire delittuoso del ricorrente, ritenendo, sotto tale profilo, del tutto privo di rilievo, rispetto a un allarmante quadro di personalità, il dato, sottolineato dalla difesa, del buon comportamento carcerario, in quanto corrispondente a un suo interesse.

5.1. La valutazione dei giudici di merito è coerente con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti alle "mafie storiche", la presunzione semplice di pericolosità sociale, confermata dall'esistenza di elementi indicativi della persistenza e attualità del vincolo, quali la rilevanza del tipo di contributo fornito all'associazione mafiosa e la condivisione del progetto antagonista e antistatuale dell'associazione mafiosa manifestatosi nella reiterata commissione di crimini violenti finalizzati agli scopi criminali dell'associazione, non può essere scalfita dalla buona condotta carceraria, che non è indicativa della concreta cessazione dello stato di pericolosità e dell'esplicito recesso dal vincolo associativo (v.

Sez.2, n.23128 del 15/03/2018).

5.2. Sotto altro profilo, la decisione impugnata è conforme a una linea interpretativa che, pur se in modo non incontrastato, ha ripetutamente affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio di diritto secondo cui, in materia di misure prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'atto dell'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 2, n. 12915 del 05/03/2015, Rv. 262930; Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655; indirizzo ribadito da Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806).

5.3. In presenza, allora, di una motivazione che, nel declinare il rigetto, ha fondato la decisione sul richiamo alla normativa vigente, in specie, all'art. 2 commi 2 bis e 2 ter D.Ivo n. 159/2011, circa la necessità di limitare il controllo, nella perduranza dello stato di custodia cautelare, alla legittimità genetica del provvedimento, con richiamo integrale per relationem alla decisione di primo grado, deve anche escludersi che ci si trovi dinanzi a una motivazione apparente, dal momento che il diniego è stato giustificato, come si è detto, dalla mancata prospettazione di fatti nuovi nella vita del proposto, tali da influire concretamente sul giudizio di pericolosità.

Le doglianze difensive finiscono, dunque, per denunciare inammissibilmente vizi della motivazione, non scrutinabili in questa Sede. 6.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/11/2022 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Messina - sezione misure di prevenzione - ha accolto parzialmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Tribunale di quella stessa città aveva applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, con divieto di soggiorno nel comune di Barcellona P.G., modificando il divieto in obbligo di soggiorno nel predetto comune. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il proposto, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a un unico motivo, denunciando vizi della motivazione con riguardo agli artt. 4 e 6 del D. I.vo n. 159/2011. Si duole, in particolare, la Difesa ricorrente, del non adeguato scrutinio del profilo della attualità della pericolosità, essendo risalenti nel tempo le frequentazioni stigmatizzate dal provvedimento impugnato, senza invece considerare il corretto comportamento tenuto dal ricorrente durante la lunga detenzione patita. Il ragionamento della Corte risulta, quindi, apodittico e contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibilmente proposto, in quanto prospetta un non consentito vizio di motivazione, neppure ricorrendo la fattispecie della motivazione apparente. 2. La giurisprudenza di questa Corte ha, da tempo, messo in luce la circostanza che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (D.Lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965,n. 575, con la conseguenza che, in sede di legittimità, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero, quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277, indirizzo costante, cfr. da ultimo Sez. 2 n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 e Sezione 6, n.21525 del 18/06/2020). La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004 in tema di misure di prevenzione personale, nonché, con riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali, Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106), data la peculiarità' del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale ( Sez. 6, n. 38471 del 13/10/2010, Rv. 248797 ). 2.1.Questo vuol dire che è possibile svolgere, in sede di legittimità, il controllo inerente all'esatta applicazione della legge, sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, o nel caso di motivazione apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080), configurandosi, in tali ipotesi, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11 sesto comma, Cost ; 125 comma 3 cod. proc. pen.; 7 comma 1 D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale ( Sez. U. Gattuso, n. 111/2018 in motivazione; conf. Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017 (dep. 2018) Rv. 272608 ). 2.2. Non può essere, invece, proposta, come vizio di motivazione mancante o apparente, la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Repaci e altri Rv 260246). 3. E' noto, poi, che, ai fini dell' irrogazione della misura di prevenzione personale, il relativo giudizio poggia sull'accertamento della contemporanea sussistenza dei presupposti della: a) riconducibilità del proposto a una delle categoria soggettive di cui all'art. 4 del codice Antimafia; b) della pericolosità sociale; c) della attualità della pericolosità sociale. 4. Tanto premesso in linea teorica, nel caso in esame, la Corte territoriale ha condiviso, attraverso un consentito richiamo per relationem, la valutazione operata in prima istanza dal Tribunale, che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] portatore di pericolosità qualificata, ai sensi dell'art. 4 lett. a) del D. L.vo n. 159/2011 ( già art. 1 della legge n. 575/1975), in quanto soggetto, già pregiudicato per vari reati, e inserito nella criminalità organizzata barcellonese, svolgendo attività tipiche del sodalizio, quale intermediario nella riscossione dei proventi estorsivi, ed ha escluso che, dalla stessa prospettazione difensiva, emergessero elementi significativi di novità rispetto al quadro di pericolosità già esaminato dal Tribunale. 5. Con specifico riferimento al profilo della attualità della pericolosità, i giudici distrettuali hanno escluso, proprio in ragione del particolare e risalente radicamento nel contesto mafioso di riferimento, la possibilità di ipotizzare una drastica rescissione dei legami che costituirono l'agire delittuoso del ricorrente, ritenendo, sotto tale profilo, del tutto privo di rilievo, rispetto a un allarmante quadro di personalità, il dato, sottolineato dalla difesa, del buon comportamento carcerario, in quanto corrispondente a un suo interesse. 5.1. La valutazione dei giudici di merito è coerente con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti alle "mafie storiche", la presunzione semplice di pericolosità sociale, confermata dall'esistenza di elementi indicativi della persistenza e attualità del vincolo, quali la rilevanza del tipo di contributo fornito all'associazione mafiosa e la condivisione del progetto antagonista e antistatuale dell'associazione mafiosa manifestatosi nella reiterata commissione di crimini violenti finalizzati agli scopi criminali dell'associazione, non può essere scalfita dalla buona condotta carceraria, che non è indicativa della concreta cessazione dello stato di pericolosità e dell'esplicito recesso dal vincolo associativo (v. Sez.2, n.23128 del 15/03/2018). 5.2. Sotto altro profilo, la decisione impugnata è conforme a una linea interpretativa che, pur se in modo non incontrastato, ha ripetutamente affermato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio di diritto secondo cui, in materia di misure prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'atto dell'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale (Sez. 2, n. 12915 del 05/03/2015, Rv. 262930; Sez. 1, n. 27970 del 09/03/2017, Greco, Rv. 270655; indirizzo ribadito da Sez. 1, n. 29475 del 01/03/2019, Papaluca, Rv. 276806). 5.3. In presenza, allora, di una motivazione che, nel declinare il rigetto, ha fondato la decisione sul richiamo alla normativa vigente, in specie, all'art. 2 commi 2 bis e 2 ter D.Ivo n. 159/2011, circa la necessità di limitare il controllo, nella perduranza dello stato di custodia cautelare, alla legittimità genetica del provvedimento, con richiamo integrale per relationem alla decisione di primo grado, deve anche escludersi che ci si trovi dinanzi a una motivazione apparente, dal momento che il diniego è stato giustificato, come si è detto, dalla mancata prospettazione di fatti nuovi nella vita del proposto, tali da influire concretamente sul giudizio di pericolosità. Le doglianze difensive finiscono, dunque, per denunciare inammissibilmente vizi della motivazione, non scrutinabili in questa Sede. 6.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore
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