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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 31864/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 9238-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 960/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 170/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 9238/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza n. 960 del 2015, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Lanciano che aveva respinto l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Chieti con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 12.650,00 a titolo di sanzione in relazione alla posizione di due lavoratrici, con contratto di lavoro a tempo determinato già cessato, che invece avevano continuato a lavorare alle dipendenze di esso Zulli senza che fosse stata comunicata la trasformazione del rapporto ovvero la instaurazione di uno nuovo a tempo indeterminato.

2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: a) non era stata contestata, dall'opponente, la circostanza che le due lavoratrici avessero continuato a lavorare nonostante la cessazione dei rispettivi contratti a tempo determinato; b) non risultava essere stata effettuata alcuna comunicazione al Centro per l'Impiego in ordine alla trasformazione del rapporto ovvero in ordine alla instaurazione di uno nuovo; c) alcun valore poteva attribuirsi alle precedenti comunicazioni relative agli intercorsi contratti a tempo determinato; d) si trattava, quindi, di fattispecie relative a "lavoro a nero"; e) correttamente la sanzione era stata ridotta per la collaborazione prestata dallo Zulli e per l'avvenuta regolarizzazione avvenuta in sede di accertamenti ispettivi; f) le spese erano state liquidate secondo il principio della soccombenza:

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi.

4. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Chieti si è costituita al solo fine della partecipazione alla eventuale udienza di discussione.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 5 D.Igs. n. 368/2001, integrato dalla legge n. 247/2007 e dalla legge n. 133/2008, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc.

Il ricorrente sostiene che egli non aveva alcuna volontà di eludere la legge in merito alle due lavoratrici, che svolgevano \& RG 9238/2016 mansioni di bariste, le quali non erano sconosciute all'INPS, come erroneamente evidenziato nel verbale di accertamento, ma che solo per errore il loro rapporto non era stato nuovamente comunicato al Centro per l'Impiego: e ciò avrebbe dovuto quanto meno incidere sulla graduazione della sanzione.

3. Con il secondo motivo si censura l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, in ordine alla mancata considerazione delle eccezioni sollevate da esso ricorrente in sede di audizione nella fase amministrativa nonché al riferimento per relationem dell'impugnata ordinanza ad atti da essa richiamati, in un contesto in cui, in fatto, automaticamente i rapporti a termine si erano trasformati in rapporti a tempo indeterminato e, in diritto, ove le circolari emanate dalla PA non potevano assumere alcun valore in quanto atti meramente interni alla stessa.

4. I due motivi, che per la loro interferenza possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.

5. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass.

S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi entrambe non ravvisabili nel ragionamento logico- giuridico della impugnata pronuncia.

6. Deve, poi, precisarsi che le censure ex art. 360 n. 5 cpc, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c. cpc vertendosi in ipotesi di cd.

"doppia conforme".

7. Va, in ogni caso, ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per RG 9238/2016 cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014).

8. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulla sussistenza della violazione contestata all'ingiunto e sulla congruità della sanzione come determinata ed emessa.

9. Quanto, poi, ai dedotti vizi del provvedimento amministrativo, va richiamato l'orientamento di legittimità (Cass. n. 12503/2018), cui si intende dare seguito, secondo il quale, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.

10. Anche per le doglianze riguardanti il richiamo dell'ordinanza impugnata per relationem al verbale di accertamento, va rilevato che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale.

Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del RG 9238/2016 procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta, come è avvenuto nel caso di specie, l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass. n. 17104/2009).

11. Le censure, come articolate nella fattispecie, calibrate solo in relazione a violazioni formali, sono, pertanto, inammissibili.

12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

13. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo la resistente svolto attività difensiva.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 9238-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 960/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 170/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 9238/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza n. 960 del 2015, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Lanciano che aveva respinto l'opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Chieti con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 12.650,00 a titolo di sanzione in relazione alla posizione di due lavoratrici, con contratto di lavoro a tempo determinato già cessato, che invece avevano continuato a lavorare alle dipendenze di esso Zulli senza che fosse stata comunicata la trasformazione del rapporto ovvero la instaurazione di uno nuovo a tempo indeterminato. 2. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato che: a) non era stata contestata, dall'opponente, la circostanza che le due lavoratrici avessero continuato a lavorare nonostante la cessazione dei rispettivi contratti a tempo determinato; b) non risultava essere stata effettuata alcuna comunicazione al Centro per l'Impiego in ordine alla trasformazione del rapporto ovvero in ordine alla instaurazione di uno nuovo; c) alcun valore poteva attribuirsi alle precedenti comunicazioni relative agli intercorsi contratti a tempo determinato; d) si trattava, quindi, di fattispecie relative a "lavoro a nero"; e) correttamente la sanzione era stata ridotta per la collaborazione prestata dallo Zulli e per l'avvenuta regolarizzazione avvenuta in sede di accertamenti ispettivi; f) le spese erano state liquidate secondo il principio della soccombenza: 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Chieti si è costituita al solo fine della partecipazione alla eventuale udienza di discussione. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 5 D.Igs. n. 368/2001, integrato dalla legge n. 247/2007 e dalla legge n. 133/2008, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc. Il ricorrente sostiene che egli non aveva alcuna volontà di eludere la legge in merito alle due lavoratrici, che svolgevano \& RG 9238/2016 mansioni di bariste, le quali non erano sconosciute all'INPS, come erroneamente evidenziato nel verbale di accertamento, ma che solo per errore il loro rapporto non era stato nuovamente comunicato al Centro per l'Impiego: e ciò avrebbe dovuto quanto meno incidere sulla graduazione della sanzione. 3. Con il secondo motivo si censura l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, in ordine alla mancata considerazione delle eccezioni sollevate da esso ricorrente in sede di audizione nella fase amministrativa nonché al riferimento per relationem dell'impugnata ordinanza ad atti da essa richiamati, in un contesto in cui, in fatto, automaticamente i rapporti a termine si erano trasformati in rapporti a tempo indeterminato e, in diritto, ove le circolari emanate dalla PA non potevano assumere alcun valore in quanto atti meramente interni alla stessa. 4. I due motivi, che per la loro interferenza possono essere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili. 5. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi entrambe non ravvisabili nel ragionamento logico- giuridico della impugnata pronuncia. 6. Deve, poi, precisarsi che le censure ex art. 360 n. 5 cpc, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c. cpc vertendosi in ipotesi di cd. "doppia conforme". 7. Va, in ogni caso, ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per RG 9238/2016 cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014). 8. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulla sussistenza della violazione contestata all'ingiunto e sulla congruità della sanzione come determinata ed emessa. 9. Quanto, poi, ai dedotti vizi del provvedimento amministrativo, va richiamato l'orientamento di legittimità (Cass. n. 12503/2018), cui si intende dare seguito, secondo il quale, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. 10. Anche per le doglianze riguardanti il richiamo dell'ordinanza impugnata per relationem al verbale di accertamento, va rilevato che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del RG 9238/2016 procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta, come è avvenuto nel caso di specie, l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (Cass. n. 17104/2009). 11. Le censure, come articolate nella fattispecie, calibrate solo in relazione a violazioni formali, sono, pertanto, inammissibili. 12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 13. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo la resistente svolto attività difensiva. 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
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