CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura il ritenuto eccessivo trattamento sanzionatorio è indeducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di identica doglianza confutata con idonei riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha dato adeguatamente conto del perché la pena fosse stata determinata appena al di sopra del minimo edottale, sia in ragione dell'apprezzata gravità del fatto relativo a detenzione di svariata qualità (eroina, marijuana e hashish) e per nulla mininnale quantità di sostanza sequestrata (grammi 16 lordi di eroina, 3,1 di marijuana ed uno di hashish), sia a cagione della personalità del ricorrente gravato da circa quindici precedenti penali; che alla luce di tale completa e non illogica motivazione indeducibile risulta il motivo attinente alla quantificazione della pena di mesi sei ed euro 1.000 di reclusione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il