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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34370/2026

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IZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9376/26 [OSCURATO:PERSONA] Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la sentenza impugnata e visti gli atti; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso sono proposte per ragioni non consentite, in quanto prospettano una alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello - pervenuta alla ricostruzione del reato di evasione alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che resta sottratto al sindacato di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte, con motivazione adeguata, sottolineato la dimensione lesiva del fatto (per la considerevole distanza al SERD, dove il ricorrente era autorizzato a recarsi, e per le modalità del rientro in abitazione) nonché l'elemento ostativo costituito dalla abitualità della condottai; Considerato, infine, che la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice, stante la particolare intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9376/26 [OSCURATO:PERSONA] Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la sentenza impugnata e visti gli atti; Ritenuto che le censure contenute nel primo motivo di ricorso sono proposte per ragioni non consentite, in quanto prospettano una alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello - pervenuta alla ricostruzione del reato di evasione alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che resta sottratto al sindacato di legittimità; Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte, con motivazione adeguata, sottolineato la dimensione lesiva del fatto (per la considerevole distanza al SERD, dove il ricorrente era autorizzato a recarsi, e per le modalità del rientro in abitazione) nonché l'elemento ostativo costituito dalla abitualità della condottai; Considerato, infine, che la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice, stante la particolare intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M