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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 06991/2026

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ORDINANZAsul ricorso 6024-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoENRICO BARTOLINI;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025 ASARO;5045 - controricorrente -avverso la sentenza n. 249/2024 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 24/01/2025 R.G.N. 146/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6024/20251. [OSCURATO:PERSONA] è stato dipendente del Comune di Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026Travagliato nel periodo dal 16.11.2006 al 20.7.2017, conD ata pubblicazione 24/03/2026qualifica di Agente di [OSCURATO:PERSONA].

Il rapporto di lavoro ècessato a fronte di licenziamento senza preavviso intimato dalComune con lettera del 20.7.2017, a seguito di procedimentodisciplinare con il quale gli si contestava di avere indotto ilComandante del Corpo ad annullare in autotutela due verbalirelativi a contravvenzioni stradali e di avere egli stessodirettamente annullato in autotutela tre verbali (condotte perle quali veniva sottoposto, altresì, a procedimento penale).2.

Il lavoratore impugnava il licenziamento in sede giudiziale(procedimento diverso dall’odierno) eccependo vizi proceduralie, nel merito, contestando di aver posto in essere i fattiaddebitati.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevanoil ricorso, sul presupposto dell’infondatezza delle eccezioniprocedurali e dell’asserita prova dell’imputabilità dei fatticontestati al ricorrente.3.

Il parallelo procedimento penale si concludeva con ilpassaggio in giudicato della sentenza di assoluzione della Corted’Appello penale, per “non avere commesso il fatto” rispetto atutti i fatti contestati.

Di conseguenza, il lavoratore formulavaal Comune di Travagliato istanza di riapertura del procedimentodisciplinare ex art. 55-ter del D.lgs. n. 165/2001. [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento disciplinare ma, allostesso tempo, senza alcuna rinnovazione della contestazionecon concessione di termine a difesa, confermava la sanzionedel licenziamento.

Il lavoratore, ritenendo il provvedimento diconferma del licenziamento gravemente illegittimo, poiché nonpreceduto da rituale riapertura del procedimento disciplinaremediante rinnovo della contestazione dell’addebito così comeprescritto dagli artt. 55 bis e 55-ter del d.lgs. n.165/2001,Numero registro generale 6024/2025proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. (da cui l’odierno Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026procedimento) chiedendo la declaratoria di illegittimità deDl ata pubblicazione 24/03/2026provvedimento confermativo del licenziamento e laapplicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18 L.300/19.4.

Il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso con condanna allespese, affermando la correttezza dell’operato del Comune sulpresupposto che il giudicato in sede giudiziale “non può essereinciso dalla pronuncia assolutoria”.5.

Anche la Corte di Appello di Brescia respingeval’impugnazione confermando che, nel caso di specie, nonsussisteva alcun obbligo per l’amministrazione di riapertura delprocedimento disciplinare con rinnovo della contestazione,poiché la normativa richiamata non è applicabile allorquandosulla legittimità della sanzione sia intervenuta, come nel casodi specie, una sentenza civile passata in giudicato avente adoggetto la legittimità del licenziamento disciplinare.Aggiungeva la Corte distrettuale che il diritto di difesa delSalvaderi non era stato in alcun modo leso in sede disciplinare,perché la comunicazione con la quale il Comune rendeva notodi avere riaperto il procedimento e di avere confermato lasanzione conteneva l’espresso richiamo ai fatti contestati, inrelazione ai quali il dipendente aveva ampiamento esercitato ilproprio diritto di difesa, e perché nella fattispecie non spiegavaefficacia vincolante il giudicato penale in quanto l’assoluzioneera stata disposta ai sensi del 2° comma dell’art. 530 c.p.p.6.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso EnricoSalvaderi sulla base di quattro motivi, cui ha resistito concontroricorso il Comune di Travagliato.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazionNeum eoro registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025falsa applicazione dell’art. 55 ter d.lgs. 165/2001, art.

N2um9e0ro9 di raccolta generale 6991/2026c.c. e art. 3 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.D, ata pubblicazione 24/03/2026e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamenteaffermato che in presenza di giudicato civile sul licenziamentol’art. 55 ter non troverebbe applicazione.2.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 55 ter d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2909 c.c.in relazione ai criteri di risoluzione delle antinomie, ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove il ritenuto contrastodi norme è stato risolto mediante l’applicazione dell’art. 2909c.c. e non dell’art. 55 ter.3.

Con il terzo motivo si formula istanza di rimessione alla Cortecostituzionale ex art. 23 l. 87/1953, per violazione del principiodi parità di trattamento ex art. 3 Cost., laddove si ritenessecorretto non applicare l’art. 55 ter.

In particolare, la violazionedella norma costituzionale sussisterebbe, ad avviso delricorrente, ove l’art. 55 ter fosse interpretato nei terminiindicati nella sentenza impugnata, nel senso di non prevederel’applicazione dell’istituto della riapertura del procedimentodisciplinare in caso di assoluzione definitiva che intervengasuccessivamente al giudicato civile sulla legittimità del (primoe provvisorio) provvedimento disciplinare.4.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n. 165 del2001, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove si èritenuto che, in ogni caso, l’omessa rinnovazione dellacontestazione con concessione del termine a difesa non abbiainvalidato il provvedimento confermativo del licenziamento.5.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.5.1 Preliminarmente vanno disattese le eccezioniN umderio registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025inammissibilità sollevate dal Comune controricorrente.

Numero di raccolta generale 6991/2026I motivi di ricorso, invero, denunciano con chiarezza vizi dDia ta pubblicazione 24/03/2026violazione e falsa applicazione riconducibili al comma 1, n. 3dell’art. 360 c.p.c., non operando nella fattispecie il divieto didoppia conforme come eccepito dal Comune, limitato al solovizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio di cui alcomma 1, n. 5 dell’art. 360 c.p.c.Inoltre, le censure svolgono considerazioni specifiche checensurano la duplice ratio decidendi della sentenza impugnatache, oltre a ritenere inapplicabile l’art. 55 ter del d.lgs. n.165/2001, esclude che l’integrale omissione del procedimentoprescritto dal comma 4 possa avere determinato la lesione deldiritto di difesa.5.2.

Ciò premesso i primi due motivi di ricorso sono fondati allaluce del principio diritto enunciato recentemente da Cass. n.6514/2025 secondo cui l'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165del 2001, nel testo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta unasentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fattoaddebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecitopenale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, adistanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di seimesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, l'ufficiocompetente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare permodificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazioneall'esito del giudizio penale anche nel caso in cui sia intervenutoil giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinareirrogata prima della sentenza penale irrevocabile.Alla enunciazione del principio di diritto questa Corte èpervenuta sulla base del percorso argomentativo al quale sirinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., condiviso dal Collegio eN uqmuerio registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025ribadito.

Numero di raccolta generale 6991/20266.

Parimenti fondato è il quarto motivo, perché la norma èD ata pubblicazione 24/03/2026chiara nel richiedere l’esperimento di un nuovo procedimentodisciplinare, sicché non si può ritenere, come ha fatto lasentenza impugnata, che la totale omissione dello stesso nonabbia leso il diritto di difesa, tanto più che nella fattispecie nontrova applicazione, ratione temporis, l’attuale formulazionedell’art. 55 bis, comma 9 ter, del citato d.lgs. n. 165/2001.6.1.

Non costituisce un’autonoma ratio decidendi dellasentenza impugnata quella inerente all’inapplicabilità dell’art.653 c.p.p..Ed invero, il principio affermato da questa Corte (Ordinanza n.17708 del 21/06/2023) secondo cui in tema di rapporti tragiudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione haeffetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. cheex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo especifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o dellapartecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui siastata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perinesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissionedel fatto o la sua attribuibilità all'imputato, avrebbe potutosorreggere l’applicazione della sanzione solo all’esito di unarituale rinnovazione del procedimento.6.2.

Al riguardo si osserva come in tutte le versioni succedutesinel tempo è imposto il rispetto delle forme del procedimento dicui all’art. 55 ter, sicché non può essere ritenuta legittima lacondotta tenuta dall’amministrazione che ha provvedutosull’istanza omettendo del tutto il procedimento medesimo.Il testo originario dell’art. 55 ter prevedeva che:Numero registro generale 6024/20251.

Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autoritàDa ta pubblicazione 24/03/2026giudiziaria, é proseguito e concluso anche in pendenza delprocedimento penale.

Per le infrazioni di minore gravità, di cuiall'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non é ammessa lasospensione del procedimento.

Per le infrazioni di maggioregravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo,l'ufficio competente, nei casi di particolare complessitàdell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quandoall'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti amotivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere ilprocedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salvala possibilità di adottare la sospensione o altri strumenticautelari nei confronti del dipendente.2.

Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude conl'irrogazione di una sanzione e, successivamente, ilprocedimento penale viene definito con una sentenzairrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitatoal dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale oche il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autoritàcompetente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine didecadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale,riapre il procedimento disciplinare per modificarne oconfermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudiziopenale.3.

Se il procedimento disciplinare si conclude conl'archiviazione ed il processo penale con una sentenzairrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre ilprocedimento disciplinare per adeguare le determinazioniconclusive all'esito del giudizio penale.

Il procedimentodisciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile dicondanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sNeumdeero registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, menNtrueme nro edi raccolta generale 6991/2026e' stata applicata una diversa.

Data pubblicazione 24/03/20264.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinareè, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giornidalla comunicazione della sentenza all'amministrazione diappartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazionedell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giornidalla ripresa o dalla riapertura.

La ripresa o la riaperturaavvengono mediante il rinnovo della contestazionedell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente edil procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo55-bis.

Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autoritàprocedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto,applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, delcodice di procedura penale.Il d.lgs. n. 75 del 2017 (inapplicabile alla fattispecie perché ifatti si riferiscono ad epoca antecedente l’entrata in vigore delnuovo testo normativo) ha riformulato la disposizione ed inparticolare il comma 4 nei termini che seguono:4.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinareè, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo dellacontestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dallacomunicazione della sentenza, da parte della cancelleria delgiudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente,ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura.

Ilprocedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previstiper la conclusione dello stesso.

Ai fini delle determinazioniconclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinareNumero registro generale 6024/2025ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.

Data pubblicazione 24/03/20267.

Orbene, in tutte le versioni succedutesi nel tempo è impostoil rispetto delle forme del procedimento di cui all’art. 55 bis,sicché non può essere ritenuta legittima la condotta tenutadall’amministrazione che ha provveduto sull’istanza omettendodel tutto il procedimento medesimo.8.

In via conclusiva il ricorso merita accoglimento e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territorialeindicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame,anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Ilterzo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento delle altrecensure.Numero registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E PROCEDIMENTODISCIPLINARESEZIONE LAVOROPUBBLICOComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:IMPIEGODott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -GIUDICATODott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- PENALEDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 6024/2025Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere - Rep.Ud. 03/12/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 6024-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoENRICO BARTOLINI;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025 ASARO;5045 - controricorrente -avverso la sentenza n. 249/2024 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 24/01/2025 R.G.N. 146/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6024/20251. [OSCURATO:PERSONA] è stato dipendente del Comune di Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026Travagliato nel periodo dal 16.11.2006 al 20.7.2017, conD ata pubblicazione 24/03/2026qualifica di Agente di [OSCURATO:PERSONA].

Il rapporto di lavoro ècessato a fronte di licenziamento senza preavviso intimato dalComune con lettera del 20.7.2017, a seguito di procedimentodisciplinare con il quale gli si contestava di avere indotto ilComandante del Corpo ad annullare in autotutela due verbalirelativi a contravvenzioni stradali e di avere egli stessodirettamente annullato in autotutela tre verbali (condotte perle quali veniva sottoposto, altresì, a procedimento penale).2.

Il lavoratore impugnava il licenziamento in sede giudiziale(procedimento diverso dall’odierno) eccependo vizi proceduralie, nel merito, contestando di aver posto in essere i fattiaddebitati.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevanoil ricorso, sul presupposto dell’infondatezza delle eccezioniprocedurali e dell’asserita prova dell’imputabilità dei fatticontestati al ricorrente.3.

Il parallelo procedimento penale si concludeva con ilpassaggio in giudicato della sentenza di assoluzione della Corted’Appello penale, per “non avere commesso il fatto” rispetto atutti i fatti contestati.

Di conseguenza, il lavoratore formulavaal Comune di Travagliato istanza di riapertura del procedimentodisciplinare ex art. 55-ter del D.lgs. n. 165/2001. [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento disciplinare ma, allostesso tempo, senza alcuna rinnovazione della contestazionecon concessione di termine a difesa, confermava la sanzionedel licenziamento.

Il lavoratore, ritenendo il provvedimento diconferma del licenziamento gravemente illegittimo, poiché nonpreceduto da rituale riapertura del procedimento disciplinaremediante rinnovo della contestazione dell’addebito così comeprescritto dagli artt. 55 bis e 55-ter del d.lgs. n.165/2001,Numero registro generale 6024/2025proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. (da cui l’odierno Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026procedimento) chiedendo la declaratoria di illegittimità deDl ata pubblicazione 24/03/2026provvedimento confermativo del licenziamento e laapplicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18 L.300/19.4.

Il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso con condanna allespese, affermando la correttezza dell’operato del Comune sulpresupposto che il giudicato in sede giudiziale “non può essereinciso dalla pronuncia assolutoria”.5.

Anche la Corte di Appello di Brescia respingeval’impugnazione confermando che, nel caso di specie, nonsussisteva alcun obbligo per l’amministrazione di riapertura delprocedimento disciplinare con rinnovo della contestazione,poiché la normativa richiamata non è applicabile allorquandosulla legittimità della sanzione sia intervenuta, come nel casodi specie, una sentenza civile passata in giudicato avente adoggetto la legittimità del licenziamento disciplinare.Aggiungeva la Corte distrettuale che il diritto di difesa delSalvaderi non era stato in alcun modo leso in sede disciplinare,perché la comunicazione con la quale il Comune rendeva notodi avere riaperto il procedimento e di avere confermato lasanzione conteneva l’espresso richiamo ai fatti contestati, inrelazione ai quali il dipendente aveva ampiamento esercitato ilproprio diritto di difesa, e perché nella fattispecie non spiegavaefficacia vincolante il giudicato penale in quanto l’assoluzioneera stata disposta ai sensi del 2° comma dell’art. 530 c.p.p.6.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso EnricoSalvaderi sulla base di quattro motivi, cui ha resistito concontroricorso il Comune di Travagliato.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazionNeum eoro registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025falsa applicazione dell’art. 55 ter d.lgs. 165/2001, art.

N2um9e0ro9 di raccolta generale 6991/2026c.c. e art. 3 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.D, ata pubblicazione 24/03/2026e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamenteaffermato che in presenza di giudicato civile sul licenziamentol’art. 55 ter non troverebbe applicazione.2.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 55 ter d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2909 c.c.in relazione ai criteri di risoluzione delle antinomie, ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove il ritenuto contrastodi norme è stato risolto mediante l’applicazione dell’art. 2909c.c. e non dell’art. 55 ter.3.

Con il terzo motivo si formula istanza di rimessione alla Cortecostituzionale ex art. 23 l. 87/1953, per violazione del principiodi parità di trattamento ex art. 3 Cost., laddove si ritenessecorretto non applicare l’art. 55 ter.

In particolare, la violazionedella norma costituzionale sussisterebbe, ad avviso delricorrente, ove l’art. 55 ter fosse interpretato nei terminiindicati nella sentenza impugnata, nel senso di non prevederel’applicazione dell’istituto della riapertura del procedimentodisciplinare in caso di assoluzione definitiva che intervengasuccessivamente al giudicato civile sulla legittimità del (primoe provvisorio) provvedimento disciplinare.4.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n. 165 del2001, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove si èritenuto che, in ogni caso, l’omessa rinnovazione dellacontestazione con concessione del termine a difesa non abbiainvalidato il provvedimento confermativo del licenziamento.5.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.5.1 Preliminarmente vanno disattese le eccezioniN umderio registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025inammissibilità sollevate dal Comune controricorrente.

Numero di raccolta generale 6991/2026I motivi di ricorso, invero, denunciano con chiarezza vizi dDia ta pubblicazione 24/03/2026violazione e falsa applicazione riconducibili al comma 1, n. 3dell’art. 360 c.p.c., non operando nella fattispecie il divieto didoppia conforme come eccepito dal Comune, limitato al solovizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio di cui alcomma 1, n. 5 dell’art. 360 c.p.c.Inoltre, le censure svolgono considerazioni specifiche checensurano la duplice ratio decidendi della sentenza impugnatache, oltre a ritenere inapplicabile l’art. 55 ter del d.lgs. n.165/2001, esclude che l’integrale omissione del procedimentoprescritto dal comma 4 possa avere determinato la lesione deldiritto di difesa.5.2.

Ciò premesso i primi due motivi di ricorso sono fondati allaluce del principio diritto enunciato recentemente da Cass. n.6514/2025 secondo cui l'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165del 2001, nel testo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta unasentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fattoaddebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecitopenale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, adistanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di seimesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, l'ufficiocompetente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare permodificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazioneall'esito del giudizio penale anche nel caso in cui sia intervenutoil giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinareirrogata prima della sentenza penale irrevocabile.Alla enunciazione del principio di diritto questa Corte èpervenuta sulla base del percorso argomentativo al quale sirinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., condiviso dal Collegio eN uqmuerio registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025ribadito.

Numero di raccolta generale 6991/20266.

Parimenti fondato è il quarto motivo, perché la norma èD ata pubblicazione 24/03/2026chiara nel richiedere l’esperimento di un nuovo procedimentodisciplinare, sicché non si può ritenere, come ha fatto lasentenza impugnata, che la totale omissione dello stesso nonabbia leso il diritto di difesa, tanto più che nella fattispecie nontrova applicazione, ratione temporis, l’attuale formulazionedell’art. 55 bis, comma 9 ter, del citato d.lgs. n. 165/2001.6.1.

Non costituisce un’autonoma ratio decidendi dellasentenza impugnata quella inerente all’inapplicabilità dell’art.653 c.p.p..Ed invero, il principio affermato da questa Corte (Ordinanza n.17708 del 21/06/2023) secondo cui in tema di rapporti tragiudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione haeffetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. cheex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo especifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o dellapartecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui siastata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perinesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissionedel fatto o la sua attribuibilità all'imputato, avrebbe potutosorreggere l’applicazione della sanzione solo all’esito di unarituale rinnovazione del procedimento.6.2.

Al riguardo si osserva come in tutte le versioni succedutesinel tempo è imposto il rispetto delle forme del procedimento dicui all’art. 55 ter, sicché non può essere ritenuta legittima lacondotta tenuta dall’amministrazione che ha provvedutosull’istanza omettendo del tutto il procedimento medesimo.Il testo originario dell’art. 55 ter prevedeva che:Numero registro generale 6024/20251.

Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autoritàDa ta pubblicazione 24/03/2026giudiziaria, é proseguito e concluso anche in pendenza delprocedimento penale.

Per le infrazioni di minore gravità, di cuiall'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non é ammessa lasospensione del procedimento.

Per le infrazioni di maggioregravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo,l'ufficio competente, nei casi di particolare complessitàdell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quandoall'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti amotivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere ilprocedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salvala possibilità di adottare la sospensione o altri strumenticautelari nei confronti del dipendente.2.

Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude conl'irrogazione di una sanzione e, successivamente, ilprocedimento penale viene definito con una sentenzairrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitatoal dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale oche il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autoritàcompetente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine didecadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale,riapre il procedimento disciplinare per modificarne oconfermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudiziopenale.3.

Se il procedimento disciplinare si conclude conl'archiviazione ed il processo penale con una sentenzairrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre ilprocedimento disciplinare per adeguare le determinazioniconclusive all'esito del giudizio penale.

Il procedimentodisciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile dicondanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sNeumdeero registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, menNtrueme nro edi raccolta generale 6991/2026e' stata applicata una diversa.

Data pubblicazione 24/03/20264.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinareè, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giornidalla comunicazione della sentenza all'amministrazione diappartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazionedell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giornidalla ripresa o dalla riapertura.

La ripresa o la riaperturaavvengono mediante il rinnovo della contestazionedell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente edil procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo55-bis.

Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autoritàprocedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto,applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, delcodice di procedura penale.Il d.lgs. n. 75 del 2017 (inapplicabile alla fattispecie perché ifatti si riferiscono ad epoca antecedente l’entrata in vigore delnuovo testo normativo) ha riformulato la disposizione ed inparticolare il comma 4 nei termini che seguono:4.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinareè, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo dellacontestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dallacomunicazione della sentenza, da parte della cancelleria delgiudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente,ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura.

Ilprocedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previstiper la conclusione dello stesso.

Ai fini delle determinazioniconclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinareNumero registro generale 6024/2025ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.

Data pubblicazione 24/03/20267.

Orbene, in tutte le versioni succedutesi nel tempo è impostoil rispetto delle forme del procedimento di cui all’art. 55 bis,sicché non può essere ritenuta legittima la condotta tenutadall’amministrazione che ha provveduto sull’istanza omettendodel tutto il procedimento medesimo.8.

In via conclusiva il ricorso merita accoglimento e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territorialeindicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame,anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Ilterzo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento delle altrecensure.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello diBrescia in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche al regolamento delle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3/12/2025La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026Data pubblicazione 24/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello diBrescia in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche al regolamento delle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3/12/2025La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026Data pubblicazione 24/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 6024-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoENRICO BARTOLINI;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025     ASARO;5045 - controricorrente -avverso la sentenza n. 249/2024 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 24/01/2025 R.G.N. 146/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6024/20251. [OSCURATO:PERSONA] è stato dipendente del Comune di Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026Travagliato nel periodo dal 16.11.2006 al 20.7.2017, conD ata pubblicazione 24/03/2026qualifica di Agente di [OSCURATO:PERSONA]. Il rapporto di lavoro ècessato a fronte di licenziamento senza preavviso intimato dalComune con lettera del 20.7.2017, a seguito di procedimentodisciplinare con il quale gli si contestava di avere indotto ilComandante del Corpo ad annullare in autotutela due verbalirelativi a contravvenzioni stradali e di avere egli stessodirettamente annullato in autotutela tre verbali (condotte perle quali veniva sottoposto, altresì, a procedimento penale).2. Il lavoratore impugnava il licenziamento in sede giudiziale(procedimento diverso dall’odierno) eccependo vizi proceduralie, nel merito, contestando di aver posto in essere i fattiaddebitati. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevanoil ricorso, sul presupposto dell’infondatezza delle eccezioniprocedurali e dell’asserita prova dell’imputabilità dei fatticontestati al ricorrente.3. Il parallelo procedimento penale si concludeva con ilpassaggio in giudicato della sentenza di assoluzione della Corted’Appello penale, per “non avere commesso il fatto” rispetto atutti i fatti contestati. Di conseguenza, il lavoratore formulavaal Comune di Travagliato istanza di riapertura del procedimentodisciplinare ex art. 55-ter del D.lgs. n. 165/2001. [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento disciplinare ma, allostesso tempo, senza alcuna rinnovazione della contestazionecon concessione di termine a difesa, confermava la sanzionedel licenziamento.  Il lavoratore, ritenendo il provvedimento diconferma del licenziamento gravemente illegittimo, poiché nonpreceduto da rituale riapertura del procedimento disciplinaremediante rinnovo della contestazione dell’addebito così comeprescritto dagli artt. 55 bis e 55-ter del d.lgs. n.165/2001,Numero registro generale 6024/2025proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. (da cui l’odierno Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026procedimento) chiedendo la declaratoria di illegittimità deDl ata pubblicazione 24/03/2026provvedimento confermativo del licenziamento e laapplicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18 L.300/19.4. Il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso con condanna allespese, affermando la correttezza dell’operato del Comune sulpresupposto che il giudicato in sede giudiziale “non può essereinciso dalla pronuncia assolutoria”.5. Anche la Corte di Appello di Brescia respingeval’impugnazione confermando che, nel caso di specie, nonsussisteva alcun obbligo per l’amministrazione di riapertura delprocedimento disciplinare con rinnovo della contestazione,poiché la normativa richiamata non è applicabile allorquandosulla legittimità della sanzione sia intervenuta, come nel casodi specie, una sentenza civile passata in giudicato avente adoggetto la legittimità del licenziamento disciplinare.Aggiungeva la Corte distrettuale che il diritto di difesa delSalvaderi non era stato in alcun modo leso in sede disciplinare,perché la comunicazione con la quale il Comune rendeva notodi avere riaperto il procedimento e di avere confermato lasanzione conteneva l’espresso richiamo ai fatti contestati, inrelazione ai quali il dipendente aveva ampiamento esercitato ilproprio diritto di difesa, e perché nella fattispecie non spiegavaefficacia vincolante il giudicato penale in quanto l’assoluzioneera stata disposta ai sensi del 2° comma dell’art. 530 c.p.p.6. Per la cassazione  della sentenza ha proposto ricorso EnricoSalvaderi sulla base di quattro motivi, cui ha resistito concontroricorso il Comune di Travagliato.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazionNeum eoro  registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025falsa applicazione dell’art. 55 ter d.lgs. 165/2001, art. N2um9e0ro9 di  raccolta generale 6991/2026c.c. e art. 3 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.D, ata pubblicazione 24/03/2026e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamenteaffermato che in presenza di giudicato civile sul licenziamentol’art. 55 ter non troverebbe applicazione.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 55 ter d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2909 c.c.in relazione ai criteri di risoluzione delle antinomie, ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove il ritenuto contrastodi norme è stato risolto mediante l’applicazione dell’art. 2909c.c. e non dell’art. 55 ter.3. Con il terzo motivo si formula istanza di rimessione alla Cortecostituzionale ex art. 23 l. 87/1953, per violazione del principiodi parità di trattamento ex art. 3 Cost., laddove si ritenessecorretto non applicare l’art. 55 ter. In particolare, la violazionedella norma costituzionale sussisterebbe, ad avviso delricorrente, ove l’art. 55 ter fosse interpretato nei terminiindicati nella sentenza impugnata, nel senso di non prevederel’applicazione dell’istituto della riapertura del procedimentodisciplinare in caso di assoluzione definitiva che intervengasuccessivamente  al giudicato civile sulla legittimità del (primoe provvisorio) provvedimento disciplinare.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n. 165 del2001, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove si èritenuto che, in ogni caso, l’omessa rinnovazione dellacontestazione con concessione del termine a difesa non abbiainvalidato il provvedimento confermativo del licenziamento.5. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.5.1 Preliminarmente vanno disattese le eccezioniN umderio  registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025inammissibilità sollevate dal Comune controricorrente. Numero di raccolta generale 6991/2026I motivi di ricorso, invero, denunciano con chiarezza vizi dDia ta pubblicazione 24/03/2026violazione e falsa applicazione riconducibili al comma 1, n. 3dell’art. 360 c.p.c., non operando nella fattispecie il divieto didoppia conforme come eccepito dal Comune, limitato al solovizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio di cui alcomma 1, n. 5 dell’art. 360 c.p.c.Inoltre, le censure svolgono considerazioni specifiche checensurano la duplice ratio decidendi della sentenza impugnatache, oltre a ritenere inapplicabile l’art. 55 ter del d.lgs. n.165/2001, esclude che l’integrale omissione del procedimentoprescritto dal comma 4 possa avere determinato la lesione deldiritto di difesa.5.2. Ciò premesso i primi due motivi di ricorso sono fondati allaluce del principio diritto enunciato recentemente da Cass. n.6514/2025 secondo cui l'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165del 2001, nel testo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta unasentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fattoaddebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecitopenale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, adistanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di seimesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, l'ufficiocompetente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare permodificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazioneall'esito del giudizio penale anche nel caso in cui sia intervenutoil giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinareirrogata prima della sentenza penale irrevocabile.Alla enunciazione del principio di diritto questa Corte èpervenuta sulla base del percorso argomentativo al quale sirinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., condiviso dal Collegio eN uqmuerio  registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025ribadito.   Numero di raccolta generale 6991/20266. Parimenti fondato è il quarto motivo, perché la norma èD ata pubblicazione 24/03/2026chiara nel richiedere l’esperimento di un nuovo procedimentodisciplinare, sicché non si può ritenere, come ha fatto lasentenza impugnata, che la totale omissione dello stesso nonabbia leso il diritto di difesa, tanto più che nella fattispecie nontrova applicazione, ratione temporis, l’attuale formulazionedell’art. 55 bis, comma 9 ter, del citato d.lgs. n. 165/2001.6.1. Non costituisce un’autonoma ratio decidendi dellasentenza impugnata quella inerente all’inapplicabilità dell’art.653 c.p.p..Ed invero, il principio affermato da questa Corte (Ordinanza n.17708 del 21/06/2023) secondo cui in tema di rapporti tragiudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione haeffetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. cheex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo especifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o dellapartecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui siastata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perinesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissionedel fatto o la sua attribuibilità all'imputato, avrebbe potutosorreggere l’applicazione della sanzione solo all’esito di unarituale rinnovazione del procedimento.6.2. Al riguardo si osserva come in tutte le versioni succedutesinel tempo è imposto il rispetto delle forme del procedimento dicui all’art. 55 ter, sicché non può essere ritenuta legittima lacondotta tenuta dall’amministrazione che ha provvedutosull’istanza omettendo del tutto il procedimento medesimo.Il testo originario dell’art. 55 ter prevedeva che:Numero registro generale 6024/20251. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autoritàDa ta pubblicazione 24/03/2026giudiziaria, é proseguito e concluso anche in pendenza delprocedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cuiall'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non é ammessa lasospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggioregravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo,l'ufficio competente, nei casi di particolare complessitàdell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quandoall'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti amotivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere ilprocedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salvala possibilità di adottare la sospensione o altri strumenticautelari nei confronti del dipendente.2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude conl'irrogazione di una sanzione e, successivamente, ilprocedimento penale viene definito con una sentenzairrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitatoal dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale oche il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autoritàcompetente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine didecadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale,riapre il procedimento disciplinare per modificarne oconfermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudiziopenale.3. Se il procedimento disciplinare si conclude conl'archiviazione ed il processo penale con una sentenzairrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre ilprocedimento disciplinare per adeguare le determinazioniconclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimentodisciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile dicondanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sNeumdeero  registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, menNtrueme nro edi  raccolta generale 6991/2026e' stata applicata una diversa. Data pubblicazione 24/03/20264. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinareè, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giornidalla comunicazione della sentenza all'amministrazione diappartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazionedell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giornidalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riaperturaavvengono mediante il rinnovo della contestazionedell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente edil procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autoritàprocedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto,applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, delcodice di procedura penale.Il d.lgs. n. 75 del 2017  (inapplicabile alla fattispecie perché ifatti si riferiscono ad epoca antecedente l’entrata in vigore delnuovo testo normativo) ha riformulato la disposizione ed inparticolare il comma 4 nei termini che seguono:4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinareè, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo dellacontestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dallacomunicazione della sentenza, da parte della cancelleria delgiudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente,ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Ilprocedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previstiper la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioniconclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinareNumero registro generale 6024/2025ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale. Data pubblicazione 24/03/20267. Orbene, in tutte le versioni succedutesi nel tempo è impostoil rispetto delle forme del procedimento di cui all’art. 55 bis,sicché non può essere ritenuta legittima la condotta tenutadall’amministrazione che ha provveduto sull’istanza omettendodel tutto il procedimento medesimo.8. In via conclusiva il ricorso merita accoglimento e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territorialeindicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame,anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.  Ilterzo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento delle altrecensure.Numero registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  PROCEDIMENTODISCIPLINARESEZIONE LAVOROPUBBLICOComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:IMPIEGODott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -GIUDICATODott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- PENALEDott. [OSCURATO:PERSONA]  - Consigliere - R.G.N. 6024/2025Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' - Consigliere - Rep.Ud. 03/12/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA]   - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 6024-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoENRICO BARTOLINI;- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2025     ASARO;5045 - controricorrente -avverso la sentenza n. 249/2024 della CORTE D'APPELLO diBRESCIA, depositata il 24/01/2025 R.G.N. 146/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6024/20251. [OSCURATO:PERSONA] è stato dipendente del Comune di Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026Travagliato nel periodo dal 16.11.2006 al 20.7.2017, conD ata pubblicazione 24/03/2026qualifica di Agente di [OSCURATO:PERSONA]. Il rapporto di lavoro ècessato a fronte di licenziamento senza preavviso intimato dalComune con lettera del 20.7.2017, a seguito di procedimentodisciplinare con il quale gli si contestava di avere indotto ilComandante del Corpo ad annullare in autotutela due verbalirelativi a contravvenzioni stradali e di avere egli stessodirettamente annullato in autotutela tre verbali (condotte perle quali veniva sottoposto, altresì, a procedimento penale).2. Il lavoratore impugnava il licenziamento in sede giudiziale(procedimento diverso dall’odierno) eccependo vizi proceduralie, nel merito, contestando di aver posto in essere i fattiaddebitati. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevanoil ricorso, sul presupposto dell’infondatezza delle eccezioniprocedurali e dell’asserita prova dell’imputabilità dei fatticontestati al ricorrente.3. Il parallelo procedimento penale si concludeva con ilpassaggio in giudicato della sentenza di assoluzione della Corted’Appello penale, per “non avere commesso il fatto” rispetto atutti i fatti contestati. Di conseguenza, il lavoratore formulavaal Comune di Travagliato istanza di riapertura del procedimentodisciplinare ex art. 55-ter del D.lgs. n. 165/2001. [OSCURATO:PERSONA] di riaprire il procedimento disciplinare ma, allostesso tempo, senza alcuna rinnovazione della contestazionecon concessione di termine a difesa, confermava la sanzionedel licenziamento.  Il lavoratore, ritenendo il provvedimento diconferma del licenziamento gravemente illegittimo, poiché nonpreceduto da rituale riapertura del procedimento disciplinaremediante rinnovo della contestazione dell’addebito così comeprescritto dagli artt. 55 bis e 55-ter del d.lgs. n.165/2001,Numero registro generale 6024/2025proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. (da cui l’odierno Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026procedimento) chiedendo la declaratoria di illegittimità deDl ata pubblicazione 24/03/2026provvedimento confermativo del licenziamento e laapplicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18 L.300/19.4. Il Tribunale di Brescia rigettava il ricorso con condanna allespese, affermando la correttezza dell’operato del Comune sulpresupposto che il giudicato in sede giudiziale “non può essereinciso dalla pronuncia assolutoria”.5. Anche la Corte di Appello di Brescia respingeval’impugnazione confermando che, nel caso di specie, nonsussisteva alcun obbligo per l’amministrazione di riapertura delprocedimento disciplinare con rinnovo della contestazione,poiché la normativa richiamata non è applicabile allorquandosulla legittimità della sanzione sia intervenuta, come nel casodi specie, una sentenza civile passata in giudicato avente adoggetto la legittimità del licenziamento disciplinare.Aggiungeva la Corte distrettuale che il diritto di difesa delSalvaderi non era stato in alcun modo leso in sede disciplinare,perché la comunicazione con la quale il Comune rendeva notodi avere riaperto il procedimento e di avere confermato lasanzione conteneva l’espresso richiamo ai fatti contestati, inrelazione ai quali il dipendente aveva ampiamento esercitato ilproprio diritto di difesa, e perché nella fattispecie non spiegavaefficacia vincolante il giudicato penale in quanto l’assoluzioneera stata disposta ai sensi del 2° comma dell’art. 530 c.p.p.6. Per la cassazione  della sentenza ha proposto ricorso EnricoSalvaderi sulla base di quattro motivi, cui ha resistito concontroricorso il Comune di Travagliato.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazionNeum eoro  registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025falsa applicazione dell’art. 55 ter d.lgs. 165/2001, art. N2um9e0ro9 di  raccolta generale 6991/2026c.c. e art. 3 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.D, ata pubblicazione 24/03/2026e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamenteaffermato che in presenza di giudicato civile sul licenziamentol’art. 55 ter non troverebbe applicazione.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 55 ter d.lgs. 165/2001 e dell’art. 2909 c.c.in relazione ai criteri di risoluzione delle antinomie, ai sensidell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove il ritenuto contrastodi norme è stato risolto mediante l’applicazione dell’art. 2909c.c. e non dell’art. 55 ter.3. Con il terzo motivo si formula istanza di rimessione alla Cortecostituzionale ex art. 23 l. 87/1953, per violazione del principiodi parità di trattamento ex art. 3 Cost., laddove si ritenessecorretto non applicare l’art. 55 ter. In particolare, la violazionedella norma costituzionale sussisterebbe, ad avviso delricorrente, ove l’art. 55 ter fosse interpretato nei terminiindicati nella sentenza impugnata, nel senso di non prevederel’applicazione dell’istituto della riapertura del procedimentodisciplinare in caso di assoluzione definitiva che intervengasuccessivamente  al giudicato civile sulla legittimità del (primoe provvisorio) provvedimento disciplinare.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 55-bis e 55-ter del d. lgs. n. 165 del2001, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., laddove si èritenuto che, in ogni caso, l’omessa rinnovazione dellacontestazione con concessione del termine a difesa non abbiainvalidato il provvedimento confermativo del licenziamento.5. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.5.1 Preliminarmente vanno disattese le eccezioniN umderio  registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025inammissibilità sollevate dal Comune controricorrente. Numero di raccolta generale 6991/2026I motivi di ricorso, invero, denunciano con chiarezza vizi dDia ta pubblicazione 24/03/2026violazione e falsa applicazione riconducibili al comma 1, n. 3dell’art. 360 c.p.c., non operando nella fattispecie il divieto didoppia conforme come eccepito dal Comune, limitato al solovizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio di cui alcomma 1, n. 5 dell’art. 360 c.p.c.Inoltre, le censure svolgono considerazioni specifiche checensurano la duplice ratio decidendi della sentenza impugnatache, oltre a ritenere inapplicabile l’art. 55 ter del d.lgs. n.165/2001, esclude che l’integrale omissione del procedimentoprescritto dal comma 4 possa avere determinato la lesione deldiritto di difesa.5.2. Ciò premesso i primi due motivi di ricorso sono fondati allaluce del principio diritto enunciato recentemente da Cass. n.6514/2025 secondo cui l'art. 55-ter, comma 2, del d.lgs. n. 165del 2001, nel testo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del2009, si interpreta nel senso che, qualora sia intervenuta unasentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fattoaddebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecitopenale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, adistanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di seimesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, l'ufficiocompetente è tenuto a riaprire il procedimento disciplinare permodificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazioneall'esito del giudizio penale anche nel caso in cui sia intervenutoil giudicato civile sulla legittimità della sanzione disciplinareirrogata prima della sentenza penale irrevocabile.Alla enunciazione del principio di diritto questa Corte èpervenuta sulla base del percorso argomentativo al quale sirinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., condiviso dal Collegio eN uqmuerio  registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025ribadito.   Numero di raccolta generale 6991/20266. Parimenti fondato è il quarto motivo, perché la norma èD ata pubblicazione 24/03/2026chiara nel richiedere l’esperimento di un nuovo procedimentodisciplinare, sicché non si può ritenere, come ha fatto lasentenza impugnata, che la totale omissione dello stesso nonabbia leso il diritto di difesa, tanto più che nella fattispecie nontrova applicazione, ratione temporis, l’attuale formulazionedell’art. 55 bis, comma 9 ter, del citato d.lgs. n. 165/2001.6.1. Non costituisce un’autonoma ratio decidendi dellasentenza impugnata quella inerente all’inapplicabilità dell’art.653 c.p.p..Ed invero, il principio affermato da questa Corte (Ordinanza n.17708 del 21/06/2023) secondo cui in tema di rapporti tragiudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione haeffetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. cheex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo especifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o dellapartecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui siastata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perinesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissionedel fatto o la sua attribuibilità all'imputato, avrebbe potutosorreggere l’applicazione della sanzione solo all’esito di unarituale rinnovazione del procedimento.6.2. Al riguardo si osserva come in tutte le versioni succedutesinel tempo è imposto il rispetto delle forme del procedimento dicui all’art. 55 ter, sicché non può essere ritenuta legittima lacondotta tenuta dall’amministrazione che ha provvedutosull’istanza omettendo del tutto il procedimento medesimo.Il testo originario dell’art. 55 ter prevedeva che:Numero registro generale 6024/20251. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autoritàDa ta pubblicazione 24/03/2026giudiziaria, é proseguito e concluso anche in pendenza delprocedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cuiall'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non é ammessa lasospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggioregravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo,l'ufficio competente, nei casi di particolare complessitàdell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quandoall'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti amotivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere ilprocedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salvala possibilità di adottare la sospensione o altri strumenticautelari nei confronti del dipendente.2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude conl'irrogazione di una sanzione e, successivamente, ilprocedimento penale viene definito con una sentenzairrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitatoal dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale oche il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autoritàcompetente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine didecadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale,riapre il procedimento disciplinare per modificarne oconfermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudiziopenale.3. Se il procedimento disciplinare si conclude conl'archiviazione ed il processo penale con una sentenzairrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre ilprocedimento disciplinare per adeguare le determinazioniconclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimentodisciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile dicondanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sNeumdeero  registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, menNtrueme nro edi  raccolta generale 6991/2026e' stata applicata una diversa. Data pubblicazione 24/03/20264. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinareè, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giornidalla comunicazione della sentenza all'amministrazione diappartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazionedell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giornidalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riaperturaavvengono mediante il rinnovo della contestazionedell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente edil procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autoritàprocedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto,applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, delcodice di procedura penale.Il d.lgs. n. 75 del 2017  (inapplicabile alla fattispecie perché ifatti si riferiscono ad epoca antecedente l’entrata in vigore delnuovo testo normativo) ha riformulato la disposizione ed inparticolare il comma 4 nei termini che seguono:4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinareè, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo dellacontestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dallacomunicazione della sentenza, da parte della cancelleria delgiudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente,ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Ilprocedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previstiper la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioniconclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinareNumero registro generale 6024/2025ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale. Data pubblicazione 24/03/20267. Orbene, in tutte le versioni succedutesi nel tempo è impostoil rispetto delle forme del procedimento di cui all’art. 55 bis,sicché non può essere ritenuta legittima la condotta tenutadall’amministrazione che ha provveduto sull’istanza omettendodel tutto il procedimento medesimo.8. In via conclusiva il ricorso merita accoglimento e la sentenzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territorialeindicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame,anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.  Ilterzo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento delle altrecensure. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.Cassa la sentenza impugnata  e rinvia alla Corte di appello diBrescia in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche al regolamento delle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3/12/2025La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026Data pubblicazione 24/03/2026P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.Cassa la sentenza impugnata  e rinvia alla Corte di appello diBrescia in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche al regolamento delle spese del giudizio dicassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3/12/2025La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 6024/2025Numero sezionale 5045/2025Numero di raccolta generale 6991/2026Data pubblicazione 24/03/2026
Sentenza Cassazione n. 06991/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris