CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 03975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto annullamento con rinvio DEPO'?T,T:t C;CELL.T '[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art 444 cod. proc.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui agli artt. 44 lett.c) d.P.R.380/2001 e 181 d,Igs. 42/2004. 1.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge per erroneità del calcolo della pena, posto che il giudice, nell'indicare la pena finale di mesi 2 e giorni 20 di arresto e di euro 7.200 di ammenda, non ha applicato alcun aumento per la continuazione in relazione al secondo reato, è inoltre partito da una pena pecuniaria base inferiore al minimo edittale, omettendo di effettuare la duplicazione degli importi prevista dall'art. l'art. 32, comma 47, del DL n. 269 del 2003, ed infine ha omesso di statuire l'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. 2. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, sotto il profilo della legittimazione soggettiva, occorre rilevare che il Procuratore Generale della Repubblica è legittimato alla proposizione del ricorso poiché, in tema di patteggiamento, nel caso in cui il pubblico ministero abbia prestato il proprio consenso all'applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, l'impugnazione della sentenza che tale accordo abbia recepito è a lui consentita qualora - e solo qualora - esso si ponga in contrasto con specifiche disposizioni normative e si configuri pertanto come illegale (Sez. 4, n. 33299 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 4 n. 3946 del 19/02/1998). Va inoltre ricordato che con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.444 cod. proc. pen., sono deducibili nel giudizio di legittimità, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 50, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, soltanto ì motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Infine, si richiama l'orientamento giurisprudenziale, per quanto concerne l'omesso ordine di demolizione, cristallizzato con Sez. U, 26/09/2019, P.G. in proc. Melzani, secondo il quale, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione dì cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile il ricorso per cessazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. 2.0rbene, nel caso dì specie si versa, per l'appunto, in ipotesi dì illegalità della pena.In giurisprudenza, è stata infatti condivisibílmente attribuita una latitudine semantica notevolmente ampia all'espressione "illegalità della pena" laddove essa è stata identificata in ogni statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento della consumazione del reato o, se più favorevole, dell'applicazione della sanzione penale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689; Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014, Rv 262108). 2.1 Nel caso in disamina, si osserva che il giudice ha irrogato, per la contestata imputazione di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, una pena pecuniaria inferiore a quella minima di legge, e comunque erronea ed illegale. Ha infatti applicato la pena pecuniaria di euro 7.200, partendo dalla pena base di 15.900 di ammenda, ridotta ad euro 10.600 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ed ulteriormente ridotta per la scelta del rito a euro 7.200. Non ha tuttavia effettuato la duplicazione dell'importo minimo della pena pecuniaria, introdotto con l'art. 32, comma 47, del DL n. 269 del 2003, a norma del quale "le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 44 del d.P.R. 380/2001 sono incrementate del cento per cento", e comunque ha erroneamente indicato il minimo edittale in euro 15.900 e non in euro 15.493, come espressamente prevede la lettera c) della citata norma incriminatrice. 2.2. In secondo luogo, i reati contestati erano due, e non uno soltanto, e perciò si sarebbe dovuto provvedere, ove si fosse ravvisato il vincolo della continuazione, cosa che già doveva essere chiarita in sede di richiesta di "patteggiata", ad un aumento per la continuazione. 2.3. In terzo luogo, entrambi í reati contestati avrebbero imposto, rispettivamente, l'ordine di demolizione del fabbricato e di ripristino dello stato dei luoghi. 3. La sentenza deve essere dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a qua per l'ulteriore corso, posto che l'illegalità della pena rende invalido l'accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza che l'abbia recepito (Sez.6, n. 44948 del 16/10/2019 Cc. (dep. 05/11/2019 ) Rv. 277382). PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso il 15 novembre 2022