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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 febbraio 2019

Cassazione n. 11333/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15616/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati ex lege in Montebelluna (TV), [OSCURATO:PERSONA] n. 6/11, presso l o studio dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 650/2019depositata il 25/02/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Treviso sentenza del 23.9.2011 revocò il decreto ingiuntivo, concesso per la somma di € 120.665,92 su istanza della Banca di credito cooperativo soc. coop. contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, per i debiti di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Venezia con sentenza del 25 febbraio 2019, n. 650, in accoglimento della impugnazione proposta dalla banca, ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, di respingere tutte le eccezioni sollevate dagli appellati, in quanto: a)le fideiussioni omnibus furono concesse dagli ingiunti per tutti i debiti del debitore principale [OSCURATO:PERSONA] verso la banca, pure laddove derivanti da una propria prestazione di garanzia (nella specie, per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), come espressamente previsto nel testo delle fideiussioni; né rileva che tali obblighi di garanzia fossero stati assunti da [OSCURATO:PERSONA] dopo un certo tempo dal rilascio delle fideiussioni, o l’avere i garanti eventualmente ignorato tali obblighi in capo al predetto o l’esistenza di finanziamenti concessi dalla banca alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; b) le fideiussioni non richiedevano l’apposita duplice sottoscrizione ex art. 1341 c.c., in quanto la prestazione di garanzia per tutte le obbligazioni future in capo al debitore non integra una clausola vessatoria, ma l’oggetto stesso del contratto; c) le fideiussioni non si sono estinte ai sensi dell’art. 1956 c.c., posto che manca la prova sia delle condizioni deteriorate della società, tali da rendere più arduo il soddisfacimento del credito, sia della conoscenza di esse da parte della banca; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i soccombenti, sulla base di cinque motivi.

Resiste l’intimata con controricorso.

Le parti hanno depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. –I motivi di ricorso possono essere così riassunti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1938, 1940 e 1948 c.c., perché, mentre il tribunale aveva esattamente ritenuto indeterminati i negozi di fideiussione sotto il profilo soggettivo, per non essere stato indicato il nome del terzo soggetto, garantito dal debitore principale [OSCURATO:PERSONA], la corte d’appello le ha ritenute valide, disattendendo l’assunto; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1938 e 1956 c.c., perché ove pure le fideiussioni fossero state valide, esse erano comunque da reputarsi estinte, in quanto la banca ha ripetutamente concesso credito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anche vari anni dopo la stipula delle fideiussioni, facendosi garantire dal predetto [OSCURATO:PERSONA], e ciò è contrario a buona fede, con conseguente liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c., mentre comunque i ricorrenti non avevano mai inteso prestare fideiussione per i debiti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 3)violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., perché i moduli di fideiussione erano prestampati e l’avervi incluso la garanzia per i debiti assunti da [OSCURATO:PERSONA] anche come, a sua volta, soggetto garante integra la fattispecie delle «restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi», ai sensi della norma richiamata; 4) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella non rilevata applicabilità, da parte del giudice di appello, della l. n. 287 del 1990 e della nullità delle fideiussioni, per violazione delle norme antitrust nelle loro clausole n. 2, 6 e 8, come da provvedimento sanzionatorio Bit n. 55 del 2005, potendo la nullità rilevarsi anche d’ufficio; 5)violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la corte d’appello ammesso le prove per testimoni e l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., ritenute superflue dal tribunale.

2. –Il primo motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, esaminati i documenti in atti, ha concluso che le fideiussioni omnibus , sottoscritte dai garanti, riguardavano espressamente tutti i debiti del debitore principale [OSCURATO:PERSONA] verso la banca, ivi comprese le prestazioni, a sua volta, di garanzia per debiti altrui, nella specie la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fronte a tale ratio decidendi , i ricorrenti invocano genericamente le indicate disposizioni, senza in nessun modo illustrare per quale ragione esse sarebbero state male interpretate o applicate, ma limitandosi a contrapporre una propria tesi – la indeterminatezza delle fideiussioni – in fatto ed in diritto compiutamente disattesa dalla sentenza impugnata, onde si tratta della mera pretesa di un nuovo giudizio sul fatto.

Ogni pretesa di contrastare il giudizio di fatto è dunque inammissibile, né sussiste una violazione di legge, ai sensi delle norme invocate.

Invero, la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenderebbe dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori.

Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass., sez.

I, 5 febbraio 2019, n. 3340).

Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b)quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Mentre in nessun modo rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., sez.

I, 14 gennaio 2019, n. 640).

3. –Il secondo motivo è, del pari, inammissibile.

La sentenza impugnata ha rilevato che, in punto di attività probatoria, non è dimostrato in giudizio – ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 1956 c.c. – né che vi fossero condizioni economiche deteriorate della società, tali da rendere più arduo il soddisfacimento del credito, né la conoscenza di esse da parte della banca.

In tal modo, in punto di diritto, la corte territoriale ha applicato principio consolidato espresso dalla S.C., secondo cui il fideiussore, che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c., ha l’onere di provare l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (e multis, Cass. civ. [ord.], 14-03-2018, n. 6251; Cass. 17 novembre 2016, n. 23422; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524).

La violazione, o falsa applicazione di legge, dunque, non si ravvisa, mentre ogni questione vertente sulla sussistenza, in concreto, delleplurime condizioni poste dall’art. 1956 c.c. inerisce all’accertamento di fatto demandato al giudice del merito, non sindacabile nella sede di legittimità.

4. –Il terzo motivo è inammissibile.

Esso, invero, non coglie e non censura la ratio decidendidella sentenza impugnata, secondo cui non si tratta di una clausola vessatoria, ma del contenuto stesso del contratto di fideiussione, mentre la pretesa di ricondurla alla restrizione di libertà contrattuale verso i terzi è rimasta del tutto generica e poco perspicua.

5. –Il quarto motivo è inammissibile.

Deducono i ricorrenti di avere esposto l’argomento della c.d. nullità a valle del contratto di fideiussione per violazione delle disposizioni antitrustsolo nella comparsa conclusionale.

Ora, la comparsa conclusionale, secondo il principio consolidato, non può contenere nessun novum, pena la violazione del contraddittorio, neppure ove si tratti questione in astratto rilevabile d’ufficio, onde la corte d’appello fondatamente non ha esaminato la questione: in quanto con le memorie conclusionali e di replica, di cui all’art. 190 c.p.c., le parti possono solo illustrare le tesi difensive già enunciate o replicare alle deduzioni avversarie, e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (e multis, Cass. 7 febbraio 2020, n. 2976, in motiv.; Cass. 7 gennaio 2016, n. 98; Cass. 31 agosto 2011, n. 17900; Cass. 2 luglio 2007, n. 14970; Cass. 7 dicembre 2004, n. 22970).

In particolare, l’art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l’ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria; tale norma non impedisce, perciò, che l’attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adìto, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (Cass. 2 maggio 2019, n. 11547).

È, dunque, considerare la linea difensiva incentrata su questione nuova, qualora lo scrutinio di tale questione implichi, come nella specie, l’espletamento di nuove indagini in fatto.

Con conseguente inammissibilità del motivo ex art. 360 - bis c.p.c.

Inoltre, il motivo difetta di autosufficienza.

È vero che la sentenza Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994 ha sancito il principio di diritto, secondo cui «I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata –perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti»: tuttavia, proprio alla luce del contenuto di tale decisione il motivo è ulteriormente inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., posto che neppure riproduce il contenuto effettivo delle fideiussioni o dello schema Abi, anche circa la presenza di una clausola sulla volontà delle parti.

A ciò si aggiunga che la parte ricorrente non formula nessun motivo di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma solo di omesso esame di fatto decisivo, che non concerne però la mancata pronuncia su domanda o eccezione di parte, e dunque il motivo come proposto è ulteriormente inammissibile.

6. –Il quinto motivo è inammissibile.

Con riguardo al vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., il motivo non coglie nel segno, posto che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).

L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., da suo canto, non contempla più quanto invocato dal motivo, dopo la riforma di cui art. 54.1, lett.b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, in particolare per la insufficienza di motivazione; mentre essa certamente non è né omessa, né contraddittoria, ampiamente soddisfacendo il requisito del suo “minimo costituzionale” (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, per tutte).

In relazione alla doglianza concernente la mancata ammissione di prove da parte del tribunale, che la corte d’appello non avrebbe nell’assunto provveduto ad ammettere, il motivo non è autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., non deducendo parte ricorrente di avere proposto tempestivamente la questione in appello; né il motivo considera che, in tema di mancata ammissione della prova testimoniale, è inammissibile il motivo di cassazione che non adempia agli oneri di allegazione, necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (Cass.4 aprile 2018, n. 8204); peraltro, l’istanza era incentrata espressamente sulla intenzione dei fideiussori di non prestare la garanzia anche per i debiti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., estensione in punto di fatto esclusa in sé dalla sentenza impugnata.

Dal suo canto, l’emanazione dell’ordine di esibizione è discrezionale ed il provvedimento di rigetto dell’istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (Cass. n. 9020 del 2019; n. 4504 del 2017; n. 27412 del 2021; n. 24188 del 2013).

7. –Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15616/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati ex lege in Montebelluna (TV), [OSCURATO:PERSONA] n. 6/11, presso l o studio dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 650/2019depositata il 25/02/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Treviso sentenza del 23.9.2011 revocò il decreto ingiuntivo, concesso per la somma di € 120.665,92 su istanza della Banca di credito cooperativo soc. coop. contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, per i debiti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Venezia con sentenza del 25 febbraio 2019, n. 650, in accoglimento della impugnazione proposta dalla banca, ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, di respingere tutte le eccezioni sollevate dagli appellati, in quanto: a)le fideiussioni omnibus furono concesse dagli ingiunti per tutti i debiti del debitore principale [OSCURATO:PERSONA] verso la banca, pure laddove derivanti da una propria prestazione di garanzia (nella specie, per la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), come espressamente previsto nel testo delle fideiussioni; né rileva che tali obblighi di garanzia fossero stati assunti da [OSCURATO:PERSONA] dopo un certo tempo dal rilascio delle fideiussioni, o l’avere i garanti eventualmente ignorato tali obblighi in capo al predetto o l’esistenza di finanziamenti concessi dalla banca alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; b) le fideiussioni non richiedevano l’apposita duplice sottoscrizione ex art. 1341 c.c., in quanto la prestazione di garanzia per tutte le obbligazioni future in capo al debitore non integra una clausola vessatoria, ma l’oggetto stesso del contratto; c) le fideiussioni non si sono estinte ai sensi dell’art. 1956 c.c., posto che manca la prova sia delle condizioni deteriorate della società, tali da rendere più arduo il soddisfacimento del credito, sia della conoscenza di esse da parte della banca; Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i soccombenti, sulla base di cinque motivi. Resiste l’intimata con controricorso. Le parti hanno depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –I motivi di ricorso possono essere così riassunti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1938, 1940 e 1948 c.c., perché, mentre il tribunale aveva esattamente ritenuto indeterminati i negozi di fideiussione sotto il profilo soggettivo, per non essere stato indicato il nome del terzo soggetto, garantito dal debitore principale [OSCURATO:PERSONA], la corte d’appello le ha ritenute valide, disattendendo l’assunto; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1938 e 1956 c.c., perché ove pure le fideiussioni fossero state valide, esse erano comunque da reputarsi estinte, in quanto la banca ha ripetutamente concesso credito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., anche vari anni dopo la stipula delle fideiussioni, facendosi garantire dal predetto [OSCURATO:PERSONA], e ciò è contrario a buona fede, con conseguente liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c., mentre comunque i ricorrenti non avevano mai inteso prestare fideiussione per i debiti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 3)violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., perché i moduli di fideiussione erano prestampati e l’avervi incluso la garanzia per i debiti assunti da [OSCURATO:PERSONA] anche come, a sua volta, soggetto garante integra la fattispecie delle «restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi», ai sensi della norma richiamata; 4) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella non rilevata applicabilità, da parte del giudice di appello, della l. n. 287 del 1990 e della nullità delle fideiussioni, per violazione delle norme antitrust nelle loro clausole n. 2, 6 e 8, come da provvedimento sanzionatorio Bit n. 55 del 2005, potendo la nullità rilevarsi anche d’ufficio; 5)violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per non avere la corte d’appello ammesso le prove per testimoni e l’esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., ritenute superflue dal tribunale. 2. –Il primo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, esaminati i documenti in atti, ha concluso che le fideiussioni omnibus , sottoscritte dai garanti, riguardavano espressamente tutti i debiti del debitore principale [OSCURATO:PERSONA] verso la banca, ivi comprese le prestazioni, a sua volta, di garanzia per debiti altrui, nella specie la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] fronte a tale ratio decidendi , i ricorrenti invocano genericamente le indicate disposizioni, senza in nessun modo illustrare per quale ragione esse sarebbero state male interpretate o applicate, ma limitandosi a contrapporre una propria tesi – la indeterminatezza delle fideiussioni – in fatto ed in diritto compiutamente disattesa dalla sentenza impugnata, onde si tratta della mera pretesa di un nuovo giudizio sul fatto. Ogni pretesa di contrastare il giudizio di fatto è dunque inammissibile, né sussiste una violazione di legge, ai sensi delle norme invocate. Invero, la parte ricorrente, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, pretenderebbe dalla Corte di legittimità una rivisitazione della fattispecie concreta, già scrutinata dai giudici del merito, tramite la lettura degli atti istruttori. Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass., sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340). Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b)quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Mentre in nessun modo rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640). 3. –Il secondo motivo è, del pari, inammissibile. La sentenza impugnata ha rilevato che, in punto di attività probatoria, non è dimostrato in giudizio – ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 1956 c.c. – né che vi fossero condizioni economiche deteriorate della società, tali da rendere più arduo il soddisfacimento del credito, né la conoscenza di esse da parte della banca. In tal modo, in punto di diritto, la corte territoriale ha applicato principio consolidato espresso dalla S.C., secondo cui il fideiussore, che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’art. 1956 c.c., ha l’onere di provare l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (e multis, Cass. civ. [ord.], 14-03-2018, n. 6251; Cass. 17 novembre 2016, n. 23422; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2524). La violazione, o falsa applicazione di legge, dunque, non si ravvisa, mentre ogni questione vertente sulla sussistenza, in concreto, delleplurime condizioni poste dall’art. 1956 c.c. inerisce all’accertamento di fatto demandato al giudice del merito, non sindacabile nella sede di legittimità. 4. –Il terzo motivo è inammissibile. Esso, invero, non coglie e non censura la ratio decidendidella sentenza impugnata, secondo cui non si tratta di una clausola vessatoria, ma del contenuto stesso del contratto di fideiussione, mentre la pretesa di ricondurla alla restrizione di libertà contrattuale verso i terzi è rimasta del tutto generica e poco perspicua. 5. –Il quarto motivo è inammissibile. Deducono i ricorrenti di avere esposto l’argomento della c.d. nullità a valle del contratto di fideiussione per violazione delle disposizioni antitrustsolo nella comparsa conclusionale. Ora, la comparsa conclusionale, secondo il principio consolidato, non può contenere nessun novum, pena la violazione del contraddittorio, neppure ove si tratti questione in astratto rilevabile d’ufficio, onde la corte d’appello fondatamente non ha esaminato la questione: in quanto con le memorie conclusionali e di replica, di cui all’art. 190 c.p.c., le parti possono solo illustrare le tesi difensive già enunciate o replicare alle deduzioni avversarie, e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (e multis, Cass. 7 febbraio 2020, n. 2976, in motiv.; Cass. 7 gennaio 2016, n. 98; Cass. 31 agosto 2011, n. 17900; Cass. 2 luglio 2007, n. 14970; Cass. 7 dicembre 2004, n. 22970). In particolare, l’art 190, comma 2, c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l’ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria; tale norma non impedisce, perciò, che l’attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate in precedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adìto, basata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (Cass. 2 maggio 2019, n. 11547). È, dunque, considerare la linea difensiva incentrata su questione nuova, qualora lo scrutinio di tale questione implichi, come nella specie, l’espletamento di nuove indagini in fatto. Con conseguente inammissibilità del motivo ex art. 360 - bis c.p.c. Inoltre, il motivo difetta di autosufficienza. È vero che la sentenza Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994 ha sancito il principio di diritto, secondo cui «I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata –perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti»: tuttavia, proprio alla luce del contenuto di tale decisione il motivo è ulteriormente inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., posto che neppure riproduce il contenuto effettivo delle fideiussioni o dello schema Abi, anche circa la presenza di una clausola sulla volontà delle parti. A ciò si aggiunga che la parte ricorrente non formula nessun motivo di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma solo di omesso esame di fatto decisivo, che non concerne però la mancata pronuncia su domanda o eccezione di parte, e dunque il motivo come proposto è ulteriormente inammissibile. 6. –Il quinto motivo è inammissibile. Con riguardo al vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., il motivo non coglie nel segno, posto che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (e multis, Cass. 20 aprile 2020, n. 7919; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107). L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., da suo canto, non contempla più quanto invocato dal motivo, dopo la riforma di cui art. 54.1, lett.b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, in particolare per la insufficienza di motivazione; mentre essa certamente non è né omessa, né contraddittoria, ampiamente soddisfacendo il requisito del suo “minimo costituzionale” (cfr. Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, per tutte). In relazione alla doglianza concernente la mancata ammissione di prove da parte del tribunale, che la corte d’appello non avrebbe nell’assunto provveduto ad ammettere, il motivo non è autosufficiente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., non deducendo parte ricorrente di avere proposto tempestivamente la questione in appello; né il motivo considera che, in tema di mancata ammissione della prova testimoniale, è inammissibile il motivo di cassazione che non adempia agli oneri di allegazione, necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione (Cass.4 aprile 2018, n. 8204); peraltro, l’istanza era incentrata espressamente sulla intenzione dei fideiussori di non prestare la garanzia anche per i debiti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., estensione in punto di fatto esclusa in sé dalla sentenza impugnata. Dal suo canto, l’emanazione dell’ordine di esibizione è discrezionale ed il provvedimento di rigetto dell’istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (Cass. n. 9020 del 2019; n. 4504 del 2017; n. 27412 del 2021; n. 24188 del 2013). 7. –Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi,
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